Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 della Commissione, del 13 settembre 2024, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2024 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 della Commissione, del 13 settembre 2024, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2024 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2407 of 13 September 2024 on operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2024 on account of overfishing in the previous years
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2407
16.9.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2407 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2024
che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2024 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
(
1
)
, in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1)
I contingenti di pesca per il 2023 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2022/2090
(
2
)
, (UE) 2023/194
(
3
)
e (UE) 2023/195
(
4
)
del Consiglio.
(2)
I contingenti di pesca per il 2024 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2023/194, (UE) 2023/2638
(
5
)
, (UE) 2024/257
(
6
)
e (UE) 2024/259
(
7
)
del Consiglio.
(3)
A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca a esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
(4)
L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.
(5)
Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 2023. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2024 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.
(6)
Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2023/1661
(
8
)
e (UE) 2023/2480 della Commissione
(
9
)
sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2023 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2023 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Conformemente al punto 2 della comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009
(
10
)
(di seguito gli «orientamenti»), e per garantire che in tali casi sia detratto l’intero quantitativo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione i quantitativi rimanenti al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2024 e, se del caso, ai contingenti successivi.
(7)
Il punto 1 degli orientamenti stabilisce che, ove applicabile, il calendario delle detrazioni previste in caso di superamento di un contingente relativo a stock gestiti da organizzazioni regionali di gestione della pesca deve essere adeguato a quello stabilito per tali detrazioni dalle organizzazioni interessate. La raccomandazione 21-01 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) relativa a un programma pluriennale di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali
(
11
)
e la raccomandazione 22-03 dell’ICCAT per la conservazione del pesce spada dell’Atlantico settentrionale
(
12
)
stabiliscono che qualsiasi superamento del contingente annuale adeguato nel 2022 debba essere detratto dal rispettivo contingente/limite di cattura per il 2024. Su tale base, le detrazioni (comprese quelle risultanti applicando i fattori moltiplicatori) dovute a un superamento accertato nel 2022 per lo stock di tonno obeso nell’Oceano Atlantico (BET/ATLANT) e per lo stock di pesce spada nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N), entrambi gestiti dall’ICCAT, dovrebbero essere applicate solo nel 2024. È pertanto opportuno applicare le detrazioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 a motivo del superamento, da parte del Portogallo, dei contingenti BET/ATLANT e SWO/AN05N nel 2022 sui rispettivi contingenti per il 2024. La disposizione di cui alla raccomandazione 22-03 si applica anche al superamento dei limiti annuali di cattura per SWO/AN05N nel 2023, che deve essere detratto dai limiti di cattura annuali per il 2025.
(8)
Analogamente, la raccomandazione 19-05 dell’ICCAT, che istituisce un programma di ricostituzione del marlin azzurro
(
13
)
, prevede che qualsiasi superamento dei limiti annuali di sbarco fissati per il 2023 sia detratto dai limiti di sbarco nel corso del 2025. Pertanto, le detrazioni dovute all’eccessiva pressione di pesca esercitata nel 2023 sullo stock di marlin azzurro nell’Oceano Atlantico (BUM/ATLANT) dovrebbero essere applicate solo nel 2025.
(9)
Sulla base dei dati trasmessi dalla Francia, risulta che è stato superato il contingente condiviso per il 2023, pari a 129,840 tonnellate, istituito dal regolamento (UE) 2023/194 e assegnato ad «altri Stati membri» – tra cui la Francia – esclusivamente per le catture accessorie di pesce spada nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N_AMS). Considerando che la Francia ha dichiarato catture pari a 161,053 tonnellate nell’ambito del contingente «Altri Stati membri», è opportuno operare una detrazione dal contingente francese a causa di tale superamento. Tale detrazione dovrebbe essere applicata solo nel 2025 conformemente alla raccomandazione ICCAT 22-03.
(10)
Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero ancora aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio di detrazione in corso o quello precedente, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(11)
Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti di pesca fissati per il 2024 nei regolamenti (UE) 2023/194, (UE) 2023/2638, (UE) 2024/257 e (UE) 2024/259 sono ridotti come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2022/2090 del Consiglio, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (
GU L 281 del 31.10.2022, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2090/oj
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (
GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/194/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (
GU L 28 del 31.1.2023, pag. 220
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/195/oj
)
(
5
)
Regolamento (UE) 2023/2638 del Consiglio, del 20 novembre 2023, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2024 e modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (
GU L, 2023/2638, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2638/oj
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (
GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj
).
(
7
)
Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (
GU L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj
).
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 della Commissione, del 24 agosto 2023, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2023 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (
GU L 210 del 25.8.2023, pag. 23
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1661/oj
).
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2480 della Commissione, del 10 novembre 2023, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2023 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 della Commissione (
GU L, 2023/2480, 13.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2480/oj
).
(
10
)
Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che sostituisce la comunicazione 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) (
GU C 369 del 27.9.2022, pag. 3
).
(
11
)
Raccomandazione 21-01 dell’ICCAT che sostituisce la raccomandazione 19-02 che sostituisce a sua volta la raccomandazione 16-01 relativa a un programma pluriennale di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali.
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2022-01-e.pdf
(
12
)
Raccomandazione 22-03 dell’ICCAT che sostituisce la raccomandazione supplementare 21-02 che proroga e modifica la raccomandazione 17-02 per la conservazione del pesce spada dell’Atlantico settentrionale.
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2022-03-e.pdf
(
13
)
Raccomandazione 19-05 dell’ICCAT intesa a istituire un programma di ricostituzione per il marlin azzurro e il marlin bianco/aguglia imperiale (
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2019-05-e.pdf
).
ALLEGATO
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2024 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO
Stato membro
Codice della specie
Codice della zona
Nome della specie
Nome della zona
Contingente iniziale 2023 (in tonnellate)
Sbarchi consentiti 2023 (quantitativo totale adattato in tonnellate)
(
1
)
Totale catture 2023 (quantitativo in tonnellate)
Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti
Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in tonnellate)
Fattore moltiplicatore
(
2
)
Fattore moltiplicatore addizionale
(
3
)
,
(
4
)
Detrazioni in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti
(
5
)
(quantitativo in tonnellate)
Detrazioni da applicare nel 2024 (quantitativo in tonnellate)
DE
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
89,000
89,000
90,320
101,48 %
1,320
/
/
19,997
21,317
DK
HAD
*03 A-C
Eglefino
Acque dell’Unione della zona 3a (condizione speciale per HAD/2AC4.)
249,500
271,800
325,598
119,79 %
53,798
1,0
C
/
80,697
DK
HAD
03 A.
Eglefino
3a
2 892,000
2 682,402
2 732,065
101,85 %
49,663
/
C
(
6
)
/
49,663
DK
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
/
4,288
N/P
4,288
1,0
/
/
4,288
DK
WHB
1X14
Melù
Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14
61 646,000
77 238,647
82 097,607
106,29 %
4 858,960
/
/
/
4 858,960
ES
ALB
MED
Tonno bianco del Mediterraneo
Mar Mediterraneo
103,030
133,030
135,312
101,72 %
2,282
/
/
/
2,282
ES
BUM
ATLANT
Marlin azzurro
Oceano Atlantico
22,770
49,770
55,108
110,72 %
5,338
(
7
)
1,0
/
/
N/D
(
7
)
ES
COD
1N2AB.
Merluzzo bianco
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
2 321,000
2 562,590
2 562,586
100,00 %
– 0,004
(
8
)
/
/
60,063
60,063
ES
GHL
N3LMNO
Ippoglosso nero
NAFO 3LMNO
4 162,000
4 607,124
4 666,576
101,29 %
59,452
/
/
/
59,452
ES
HAD
1N2AB.
Eglefino
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
2,636
86,058
3 264,72 %
83,422
1,0
A
/
125,133
ES
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
/
78,129
N/P
78,129
1,0
A
/
117,194
ES
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
/
14,306
N/P
14,306
1,0
/
/
14,306
ES
RJU
8-C.
Razza ondulata
Acque dell’Unione della zona 8
10,000
10,000
12,138
121,38 %
2,138
1,0
/
/
2,138
ES
RJU
9-C.
Razza ondulata
Acque dell’Unione della zona 9
15,000
20,000
24,008
120,04 %
4,008
1,0
/
1,348
5,356
ES
SOL
7HJK.
Sogliola
7 h, 7 j e 7k
/
2,500
15,458
618,32 %
12,958
1,0
C
/
19,437
ES
SOL
8AB.
Sogliola
8a e 8b
6,000
7,000
19,988
285,54 %
12,988
1,0
C
/
19,482
FR
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
16,600
20,889
125,84 %
4,289
1,0
/
/
4,289
FR
HAD
1N2AB.
Eglefino
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
150,000
171,060
179,080
104,69 %
8,020
/
/
/
8,020
FR
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
36,000
36,000
44,547
123,74 %
8,547
1,0
/
/
8,547
FR
RJE
7FG.
Razza dagli occhi piccoli
7f e 7 g
24,000
10,701
23,296
217,70 %
12,595
1,0
/
/
12,595
FR
SWO
AN05N_AMS
Pesce spada
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
129,840
(
9
)
129,840
(
9
)
161,053
124,03 %
31,213
(
7
)
1,0
/
/
N/D
(
7
)
IT
ARA
GF19-21
Gambero viola
GSA 19-20-21 (Mar Ionio)
250,000
250,000
259,823
103,93 %
9,823
/
/
/
9,823
NL
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
21,593
34,653
160,48 %
13,060
1,0
/
/
13,060
PL
MAC
2A34-N
Sgombro
Acque dell’Unione delle zone 3a, 3b, 3c e 3d; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell’Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a
/
/
254,490
N/P
254,490
2,00
A
/
636,275
PT
BET
ATLANT
Tonno obeso
Oceano Atlantico
N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
184,048
184,048
PT
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
/
64,738
N/P
64,738
1,0
/
/
64,738
PT
JAX
08C.
Suri/sugarelli
8c
188,000
100,000
101,605
101,60 %
1,605
/
/
/
1,605
PT
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
/
18,012
N/P
18,012
1,0
/
/
18,012
PT
SWO
AN05N
Pesce spada
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
50,792
50,792
PT
SWO
AN05N
Pesce spada
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
1 155,830
1 930,090
1 966,680
101,90 %
36,590
(
7
)
/
/
/
N/D
(
7
)
PT
SRX
89-C.
Razze
Acque dell’Unione delle zone 8 e 9
1 696,000
1 551,000
1 573,265
101,44 %
22,265
/
/
/
22,265
(
1
)
Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj
), dei trasferimenti di contingenti dal 2022 al 2023 in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (
GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj)
e in conformità all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(
2
)
Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente* sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.
(
3
)
Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.
(
4
)
La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2021, 2022 e 2023. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
(
5
)
Quantitativi rimanenti dall’anno o dagli anni precedenti.
(
6
)
Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.
(
7
)
Da detrarre nel 2025 in linea con la pertinente raccomandazione ICCAT.
(
8
)
Poiché l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile a questo stock, il quantitativo non utilizzato non può essere destinato a ridurre la detrazione dovuta nel 2024.
(
9
)
Contingente di catture accessorie a disposizione di «altri Stati membri», tra cui la Francia.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2407/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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