Regolamento delegato (UE) 2025/2487 della Commissione, del 2 dicembre 2025, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori
Regolamento delegato (UE) 2025/2487 della Commissione, del 2 dicembre 2025, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2025/2487 of 2 December 2025 amending Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for supply, service and works contracts
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2487
4.12.2025
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2487 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2025
che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(
1
)
, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)
Con la decisione 2014/115/UE
(
2
)
il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici
(
3
)
concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato («accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell'accordo stesso («soglie»), che sono espressi in diritti speciali di prelievo.
(2)
A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE, le soglie stabilite in detta direttiva devono essere allineate alle soglie di cui all'articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
dopo che queste ultime sono state riviste, se necessario, per garantire che corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo. Le soglie di cui alla direttiva 2014/25/UE sono state rivedute dal regolamento delegato (UE) 2025/2150 della Commissione
(
5
)
.
(3)
Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione è tenuta a rivedere le soglie di cui all'articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva ogni due anni; tale revisione entra in vigore il 1
o
gennaio. Pertanto le soglie stabilite nel presente regolamento per gli anni 2026 e 2027 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1
o
gennaio 2026.
(4)
I dati necessari per il calcolo delle soglie non erano disponibili al 1
o
settembre 2025. A norma dell'articolo 68, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri devono essere pubblicati dalla Commissione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
all'inizio del mese di novembre. Alla luce di quanto sopra, la Commissione ricorre alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 66 ter della medesima direttiva.
(5)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/81/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:
1)
alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «432 000 EUR»;
2)
alla lettera b), «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj
.
(
2
)
Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (
GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2014/115(1)/oj
).
(
3
)
GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/prot/2014/115/oj
.
(
4
)
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (
GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj
).
(
5
)
Regolamento delegato (UE) 2025/2150 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione per gli anni 2026-2027 (
GU L, 2025/2150, 23.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2150/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2487/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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