Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2521 della Commissione, del 15 dicembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni volte a prevenire l’ingresso e la diffusione nell’Unione dell’Aromia bungii (Faldermann)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2521 della Commissione, del 15 dicembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni volte a prevenire l’ingresso e la diffusione nell’Unione dell’Aromia bungii (Faldermann)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2521 of 15 December 2025 amending Implementing Regulation (EU) 2019/2072 as regards requirements to prevent the entry into, and spread within, the Union territory, of Aromia bungii (Faldermann)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2521
16.12.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2521 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2025
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni volte a prevenire l’ingresso e la diffusione nell’Unione dell’
Aromia bungii
(Faldermann)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 41, paragrafo 3, l’articolo 72, paragrafo 1, e l’articolo 79, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione
(
2
)
ha stabilito misure per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’
Aromia bungii
(Faldermann) («organismo nocivo specificato») ed è stata sostituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2520 della Commissione
(
3
)
. La decisione comprende anche prescrizioni relative all’introduzione e allo spostamento nell’Unione di determinati vegetali e prodotti vegetali.
(2)
Dopo l’abrogazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio
(
4
)
, mediante il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione
(
5
)
ha stabilito, tra l’altro, prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
(3)
Più specificamente, l’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 istituisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari di paesi terzi e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione. L’allegato VIII di tale regolamento istituisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari del territorio dell’Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per lo spostamento all’interno del territorio dell’Unione. L’allegato XI del medesimo regolamento istituisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione, e di quelli per cui al medesimo fine tali certificati non sono richiesti. L’allegato XIII di tale regolamento elenca le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell’Unione.
(4)
L’applicazione della maggior parte delle misure della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 relative all’introduzione e allo spostamento nel territorio dell’Unione dei vegetali specificati si è dimostrata efficace nel ridurre a un livello accettabile il rischio di tali organismi nocivi.
(5)
Per ragioni di coerenza e di certezza del diritto è opportuno elencare tali vegetali specificati negli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e includere dette misure, ove necessario in forma aggiornata, quali prescrizioni relative all’introduzione e allo spostamento nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono ospitare l’organismo nocivo specificato.
(6)
Sulla base dei risultati relativi all’organismo nocivo specificato nell’Unione durante l’applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503, l’elenco delle piante ospiti di tale organismo nocivo dovrebbe essere esteso per comprendere tutte le specie di
Prunus
, incluso il
Prunus laurocerasus
.
(7)
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 prescrive che i vegetali specificati, prima del loro spostamento all’interno dell’Unione, siano stati coltivati in un sito in cui, tra l’altro, è effettuato un campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto di vegetali specificati. Tale campionamento distruttivo mirato deve essere effettuato a livelli specifici stabiliti in tale atto legislativo.
(8)
L’esperienza acquisita durante l’applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 ha dimostrato che i livelli stabiliti di campionamento distruttivo dei vegetali specificati sono sproporzionatamente elevati, poiché comportano la distruzione di un numero inutilmente cospicuo di piante senza un corrispondente aumento del grado di affidabilità del campionamento.
(9)
Per questo motivo anziché definire il livello di tale campionamento, è sufficiente esigere che il rispettivo schema di campionamento usato per l’ispezione sia in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infestate pari all’1 % con un grado di affidabilità almeno del 99 %.
(10)
I codici NC elencati negli allegati VII e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbero essere modificati per rispecchiare la modifica più recente del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
6
)
.
(11)
Determinati tipi di legname dovrebbero essere aggiunti all’elenco figurante nell’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, poiché per il loro spostamento all’interno dell’Unione è necessario un passaporto delle piante che certifichi la conformità alle rispettive prescrizioni particolari di cui all’allegato VIII di tale regolamento in relazione all’
Aromia bungii
(Faldermann).
(12)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
(13)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
Gli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj
.
(
2
)
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione, dell’8 ottobre 2018, che stabilisce misure per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’
Aromia bungii
(Faldermann) (
GU L 254 del 10.10.2018, pag. 9
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1503/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2520 della Commissione, del 15 dicembre 2025, che stabilisce misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di
Aromia bungii
(Faldermann), relativo a misure per l’eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all’interno di determinate aree delimitate e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 (
GU L, 2025/2520, 16.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2520/oj
).
(
4
)
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (
GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2000/29/oj
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (
GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj
).
(
6
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj
).
ALLEGATO
Gli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono così modificati:
1)
nell’allegato VII, il punto 101 è sostituito dal seguente:
«101.
Legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da
Prunus
spp.
ex 4401 22 90
ex 4401 49 90
ex 4401 49 10
Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea e Vietnam
Dichiarazione ufficiale che il legname:
a)
è originario di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da
Aromia bungii
(Faldermann) conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4(*). La zona indenne da organismi nocivi è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica “Luogo di origine”, oppure
b)
è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure
c)
è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.»
2)
l’allegato VIII è così modificato:
a)
dopo il punto 17.3 è inserito il punto 17.4 seguente:
«17.4
Piante da impianto, aventi un fusto dal diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, di
Prunus
spp., originarie di un’area delimitata stabilita a norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2520 o introdotte in un luogo di produzione in tale area.
Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate almeno nei due anni precedenti lo spostamento o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per tutto il loro ciclo vitale, in un luogo di produzione che soddisfa le prescrizioni seguenti:
a)
è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni ufficiali per rilevare eventuali indizi dell’
Aromia bungii
(Faldermann), effettuate in periodi opportuni e non è stato constatato alcun indizio, e comprendenti, se del caso, un campionamento distruttivo mirato nei fusti e nei rami delle piante, e
b)
dove le piante sono state coltivate in un sito:
i)
soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione dell’
Aromia bungii
(Faldermann), oppure
ii)
dove indagini ufficiali per rilevare la presenza o indizi dell’
Aromia bungii
(Faldermann) sono state effettuate ogni anno entro un raggio di almeno 1 km intorno al sito in periodi opportuni e non è stata constatata la presenza dell’
Aromia bungii
(Faldermann), né è stato individuato alcun indizio di tale organismo nocivo, e in cui:
iii)
1.
sono stati applicati trattamenti preventivi, oppure
iii)
2.
è stato effettuato un campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto prima dello spostamento, compreso un campionamento distruttivo mirato dei rami e dei fusti delle piante.
Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione a norma della lettera b), punto ii), sono state tali da consentire il rilevamento di un livello di infestazione almeno pari all’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.
I portainnesti che soddisfano le prescrizioni di cui alle lettere a) e b) possono essere innestati con marze che non sono state coltivate in queste condizioni, ma che hanno un diametro non superiore a 1 cm nel punto più spesso.»
b)
sono aggiunti i punti seguenti:
«33.
Legname di
Prunus
spp., originario di aree delimitate stabilite a norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2520 o non originario ma introdotto in tali aree delimitate, eccetto in forma di:
—
piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante;
—
materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale.
Dichiarazione ufficiale che il legname è stato sottoposto:
a)
a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, compresa la parte più interna, indicato dal marchio “HT” sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, oppure
b)
ad adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore; tale trattamento è da indicare nel certificato fitosanitario di cui al regolamento (UE) 2016/2031.
34.
Legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da
Prunus
spp., originario di un’area delimitata stabilita a norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2520
Dichiarazione ufficiale che il legname:
a)
è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname (compresa la parte più interna), oppure
b)
è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.
35.
Materiale da imballaggio in legno di
Prunus
spp. originario di una zona delimitata stabilita a norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2520
Il materiale da imballaggio in legno:
a)
è ottenuto da legname scortecciato come specificato all’allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, ed è stato sottoposto a uno dei trattamenti approvati di cui all’allegato I della stessa norma internazionale; e
b)
è contrassegnato da un marchio come indicato nell’allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità di tale norma.»
3)
nell’allegato XI, parte A, punto 12, la riga «
Prunus
L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale» è sostituita dalla seguente:
«
Prunus
L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale
Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:
– Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:
–– non di conifere:
ex 4401 12 00
– Legname in piccole placche o in particelle:
–– non di conifere:
ex 4401 22 90
– Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:
–– avanzi e cascami di legno, non agglomerati:
– – – corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui:
ex 4401 49 10
– – – altri:
ex 4401 49 90
Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:
– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
–– non di conifere:
ex 4403 12 00
Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:
– altro:
ex 4403 99 00
Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:
– non di conifere:
ex 4404 20 00
Traversine di legno per strade ferrate o simili:
– non impregnate
–– non di conifere
ex 4406 12 00
– altre
–– non di conifere
ex 4406 92 00
Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:
–– di ciliegio (
Prunus
spp.):
4407 94 10
4407 94 91
4407 94 99
–– altro:
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 95
Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:
– non di conifere:
–– altro
ex 4409 29 91
ex 4409 29 99
Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:
ex 4416 00 00
Costruzioni prefabbricate di legno:
ex 9406 10 00
Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Stati Uniti e Vietnam»
4)
nell’allegato XIII, tra i punti 4.3 e 5 sono inseriti i punti seguenti:
«4.4.
Legname, eccetto il legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami originari di aree delimitate o legname che conserva in tutto o in parte la sua superficie rotonda, non originario ma introdotto in tali aree delimitate, di
Prunus
spp. di cui all’allegato VIII, punto 33.
4.5.
Legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami originari di aree delimitate, ottenuti interamente o in parte da
Prunus
spp., di cui all’allegato VIII, punto 34.»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2521/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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