Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2621 della Commissione, del 1o ottobre 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2621 della Commissione, del 1o ottobre 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2621 of 1 October 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2621
8.10.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2621 DELLA COMMISSIONE
del 1
o
ottobre 2024
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1
o
ottobre 2024
Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
1)
2)
3)
Macchina, denominata robot di risposta tattica, costituita da:
—
un telaio montato su binario con dimensioni di circa 1 500 × 1 200 × 1 300 mm, azionato da due motori elettrici da 7,5 kW per la propulsione, con forza di trazione fino a 4 tonnellate (l’energia elettrica è fornita da una batteria agli ioni di litio);
—
un sistema di telecamere comprendente quattro telecamere direzionali statiche, in grado di trasmettere all’utilizzatore un flusso di immagini dal vivo;
—
sei proiettori a LED, ciascuno allineato nella direzione di movimento, nonché illuminazione ambiente a LED;
—
un dispositivo per il cospargimento di acqua o schiuma ad uso antincendio, con una capacità massima di 2 000 l/min a 10 bar, pienamente compatibile con la manichetta di un autocarro antincendio;
—
un verricello per cavi con supporto estensibile per la stabilità durante la movimentazione di carichi di grandi dimensioni.
Il prodotto è controllato mediante comando a distanza con una portata massima di 150 m e/o a partire da un veicolo portante di sistema via intranet con una portata massima di 2 500 m (tramite WLAN).
Su richiesta, il prodotto può essere presentato in diverse configurazioni a seconda delle attrezzature supplementari montate sul telaio.
Le attrezzature opzionali possono comprendere telecamere mobili per la trasmissione di immagini normali o termiche, proiettori a LED aggiuntivi, uno spettrometro Raman per il rilevamento di sostanze pericolose, un braccio di manipolazione controllato a distanza per eseguire operazioni precise (ad esempio, campionamento), un accoppiatore per rimorchio ecc.
Il prodotto è progettato per essere utilizzato in operazioni antincendio e di recupero, consentendo al personale antincendio di rimanere al di fuori della zona di pericolo (condizioni di esplorazione di materiali pericolosi, rischio di cedimento o sviluppo di calore intenso), pur continuando a partecipare alle operazioni, che può controllare a distanza di sicurezza.
8424 89 70
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8424 , 8424 89 e 8424 89 70 .
Sebbene il prodotto presenti una forza di trazione significativa, la classificazione nella voce 8701 è esclusa in quanto non si tratta di un autoveicolo costruito essenzialmente per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi (cfr. anche la nota 2 del capitolo 87).
La classificazione nella voce 8705 è anch’essa esclusa, in quanto il prodotto non presenta le caratteristiche di un veicolo di cui a tale voce, vale a dire non costituisce effettivamente un telaio completo di un autoveicolo o un autocarro. Il prodotto non comprende almeno le seguenti caratteristiche meccaniche: motore di propulsione, cambio di velocità e relativi comandi nonché strutture di sterzo e di frenatura (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8705 ).
Il prodotto è una combinazione di macchine ai sensi della nota 3 della sezione XVI ed è da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.
Date le caratteristiche oggettive del dispositivo di cospargimento, in particolare il volume, la pressione e la distanza di proiezione dell’acqua o della schiuma, la funzione di cospargimento è considerata la funzione principale della macchina. Il prodotto deve pertanto essere classificato in base al dispositivo di cospargimento.
Il sistema di telecamere e i proiettori a LED servono a controllare e guidare a distanza la macchina, mentre l’operazione con il verricello per trasferire carichi è effettuata solo mediante intervento umano attraverso il verricello per cavi e, facoltativamente, attraverso l’accoppiatore per rimorchio.
Le funzioni di identificazione di possibili campi pericolosi, di rilevamento di sostanze pericolose e di esecuzione di operazioni precise sono complementari e sussidiarie rispetto alla funzione di cospargimento di acqua o schiuma, in quanto sono svolte dalle apparecchiature opzionali.
Il prodotto va pertanto classificato nel codice NC 8424 89 70 fra gli altri apparecchi per cospargere materie fluide.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2621/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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