Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2621/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2621 della Commissione, del 1o ottobre 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 01/10/2024 In vigore dal: 01/10/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2621 della Commissione, del 1o ottobre 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2621 of 1 October 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2621 8.10.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2621 DELLA COMMISSIONE del 1 o ottobre 2024 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o ottobre 2024 Per la Commissione Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Macchina, denominata robot di risposta tattica, costituita da: — un telaio montato su binario con dimensioni di circa 1 500  × 1 200  × 1 300  mm, azionato da due motori elettrici da 7,5 kW per la propulsione, con forza di trazione fino a 4 tonnellate (l’energia elettrica è fornita da una batteria agli ioni di litio); — un sistema di telecamere comprendente quattro telecamere direzionali statiche, in grado di trasmettere all’utilizzatore un flusso di immagini dal vivo; — sei proiettori a LED, ciascuno allineato nella direzione di movimento, nonché illuminazione ambiente a LED; — un dispositivo per il cospargimento di acqua o schiuma ad uso antincendio, con una capacità massima di 2 000  l/min a 10 bar, pienamente compatibile con la manichetta di un autocarro antincendio; — un verricello per cavi con supporto estensibile per la stabilità durante la movimentazione di carichi di grandi dimensioni. Il prodotto è controllato mediante comando a distanza con una portata massima di 150 m e/o a partire da un veicolo portante di sistema via intranet con una portata massima di 2 500  m (tramite WLAN). Su richiesta, il prodotto può essere presentato in diverse configurazioni a seconda delle attrezzature supplementari montate sul telaio. Le attrezzature opzionali possono comprendere telecamere mobili per la trasmissione di immagini normali o termiche, proiettori a LED aggiuntivi, uno spettrometro Raman per il rilevamento di sostanze pericolose, un braccio di manipolazione controllato a distanza per eseguire operazioni precise (ad esempio, campionamento), un accoppiatore per rimorchio ecc. Il prodotto è progettato per essere utilizzato in operazioni antincendio e di recupero, consentendo al personale antincendio di rimanere al di fuori della zona di pericolo (condizioni di esplorazione di materiali pericolosi, rischio di cedimento o sviluppo di calore intenso), pur continuando a partecipare alle operazioni, che può controllare a distanza di sicurezza. 8424 89 70 Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8424 , 8424 89 e 8424 89 70 . Sebbene il prodotto presenti una forza di trazione significativa, la classificazione nella voce 8701 è esclusa in quanto non si tratta di un autoveicolo costruito essenzialmente per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi (cfr. anche la nota 2 del capitolo 87). La classificazione nella voce 8705 è anch’essa esclusa, in quanto il prodotto non presenta le caratteristiche di un veicolo di cui a tale voce, vale a dire non costituisce effettivamente un telaio completo di un autoveicolo o un autocarro. Il prodotto non comprende almeno le seguenti caratteristiche meccaniche: motore di propulsione, cambio di velocità e relativi comandi nonché strutture di sterzo e di frenatura (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8705 ). Il prodotto è una combinazione di macchine ai sensi della nota 3 della sezione XVI ed è da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso. Date le caratteristiche oggettive del dispositivo di cospargimento, in particolare il volume, la pressione e la distanza di proiezione dell’acqua o della schiuma, la funzione di cospargimento è considerata la funzione principale della macchina. Il prodotto deve pertanto essere classificato in base al dispositivo di cospargimento. Il sistema di telecamere e i proiettori a LED servono a controllare e guidare a distanza la macchina, mentre l’operazione con il verricello per trasferire carichi è effettuata solo mediante intervento umano attraverso il verricello per cavi e, facoltativamente, attraverso l’accoppiatore per rimorchio. Le funzioni di identificazione di possibili campi pericolosi, di rilevamento di sostanze pericolose e di esecuzione di operazioni precise sono complementari e sussidiarie rispetto alla funzione di cospargimento di acqua o schiuma, in quanto sono svolte dalle apparecchiature opzionali. Il prodotto va pertanto classificato nel codice NC 8424 89 70 fra gli altri apparecchi per cospargere materie fluide. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2621/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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