Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2652/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2652 della Commissione, del 10 ottobre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda la gestione di alcuni contingenti tariffari nel settore del riso, l’adeguamento dei contingenti tariffari per l’esportazione di formaggi per gli Stati Uniti e un aggiornamento delle specifiche tecniche dei certificati IMA 1 per l’importazione di prodotti lattiero-caseari dalla Nuova Zelanda

Pubblicato: 10/10/2024 In vigore dal: 10/10/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2652 della Commissione, del 10 ottobre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda la gestione di alcuni contingenti tariffari nel settore del riso, l’adeguamento dei contingenti tariffari per l’esportazione di formaggi per gli Stati Uniti e un aggiornamento delle specifiche tecniche dei certificati IMA 1 per l’importazione di prodotti lattiero-caseari dalla Nuova Zelanda EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2652 of 10 October 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2020/761 with regard to the management of certain tariff quotas in the rice sector, the adjustment of cheese export tariff quotas for the United States and an update of the technical specifications for the IMA1 certificates for the import of dairy products from New Zealand

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2652 11.10.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2652 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda la gestione di alcuni contingenti tariffari nel settore del riso, l’adeguamento dei contingenti tariffari per l’esportazione di formaggi per gli Stati Uniti e un aggiornamento delle specifiche tecniche dei certificati IMA 1 per l’importazione di prodotti lattiero-caseari dalla Nuova Zelanda LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 187, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione ( 2 ) stabilisce le norme per la gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione. (2) I contingenti tariffari per il riso con numero d’ordine 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130, 09.4154, 09.4166 e 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono stati sovrarichiesti per diversi periodi di assegnazione. (3) Al fine di garantire la corretta gestione di tali contingenti tariffari, è opportuno fissare i quantitativi massimi disponibili per le domande relative a tali contingenti tariffari sotto forma di quantitativo di riferimento, come stabilito all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione ( 3 ) . È pertanto necessario modificare le tabelle di tali contingenti tariffari negli allegati I e III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 stabilisce le norme specifiche che disciplinano il contingente tariffario per l’esportazione di formaggi verso gli Stati Uniti. A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, il quantitativo di tale contingente è stato ripartito tra l’Unione e il Regno Unito. In questo esercizio una divergenza nel calcolo ha comportato una discrepanza tra il quantitativo assegnato all’Unione dagli Stati Uniti e il quantitativo indicato nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza l’allegato XIV.5 di tale regolamento di esecuzione. (5) Le importazioni di prodotti lattiero-caseari dalla Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4516, 09.4523, 09.4524 e 09.4525 devono essere accompagnate da certificati IMA 1 validi. I modelli di tali certificati dovrebbero essere adeguati in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2023/608 della Commissione ( 4 ) , del regolamento delegato (UE) 2024/1173 della Commissione ( 5 ) e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1178 della Commissione ( 6 ) . Sebbene non sia necessario modificare il modello per i contingenti tariffari 09.4521 e 09.4522 per i formaggi importati dall’Australia, è opportuno adeguare di conseguenza i modelli di cui all’allegato XIV.5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per le importazioni dalla Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari 09.4516 (formaggi) e 09.4523, 09.4524 e 09.4525 (burro). (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. (7) Per garantire che le modifiche dei modelli dei certificati IMA 1 non ostacolino le attività commerciali, il presente regolamento dovrebbe prevedere un periodo transitorio durante il quale i certificati possano essere accettati sia nel vecchio che nel nuovo formato. (8) Il requisito relativo al quantitativo di riferimento dovrebbe applicarsi ai contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130, 09.4154, 09.4166 e 09.4168 dopo un periodo transitorio sufficiente a consentire agli operatori di adeguare la loro attività alle nuove norme. Poiché il quantitativo di riferimento è calcolato sulla base delle importazioni effettuate da ciascun operatore nei due periodi di 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di titolo, si ritiene ragionevole applicare il quantitativo di riferimento solo a partire dal 23 novembre 2026, che è il primo giorno in cui gli operatori potranno presentare domande – corredate della prova del loro quantitativo di riferimento – di titoli validi per il periodo contingentale che inizia il 1 o gennaio 2027. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato: 1) all’articolo 49, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.5, parte A, punto A2.» ; 2) all’articolo 50, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.5, parte A, punto A3.» ; 3) gli allegati I, III e XIV.5 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Per un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2025, le autorità doganali possono accettare i certificati IMA 1 basati sui modelli utilizzati prima dell’aggiornamento di cui al punto 3), lettera a), dell’allegato del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . I punti 1) e 2) dell’allegato si applicano a decorrere dal 23 novembre 2026. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli ( GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/761/oj ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari ( GU L 185 del 12.6.2020, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/760/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/608 della Commissione, del 17 marzo 2023, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari a seguito dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda conseguente al recesso del Regno Unito dall’Unione europea ( GU L 80 del 20.3.2023, pag. 31 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/608/oj ). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2024/1173 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni a seguito dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda e sopprime le disposizioni obsolete per quanto riguarda il contingente tariffario per l’esportazione di latte in polvere ( GU L, 2024/1173, 24.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1173/oj ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1178 della Commissione, del 23 aprile 2024, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di taluni contingenti tariffari a seguito dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda ( GU L, 2024/1178, 24.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1178/oj ). ALLEGATO Gli allegati I, III e XIV.5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati: 1) l’allegato I è così modificato: a) la riga corrispondente al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4112 è sostituita dalla seguente: «09.4112 Riso Importazione UE: esame simultaneo Sì Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 No»; b) le righe relative ai contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4117, 09.4118 e 09.4119 sono sostituite dalle seguenti: «09.4117 Riso Importazione UE: esame simultaneo Sì Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 No 09.4118 Riso Importazione UE: esame simultaneo Sì Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 No 09.4119 Riso Importazione UE: esame simultaneo Sì Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 No»; c) la riga corrispondente al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4130 è sostituita dalla seguente: «09.4130 Riso Importazione UE: esame simultaneo Sì Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 No»; d) le righe relative ai contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4154, 09.4166 e 09.4168 sono sostituite dalle seguenti: «09.4154 Riso Importazione UE: esame simultaneo Sì Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 No 09.4166 Riso Importazione UE: esame simultaneo Sì Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 No 09.4168 Riso Importazione UE: esame simultaneo Sì Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 No»; 2) nell’allegato III, le tabelle relative ai contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130, 09.4154, 09.4166 e 09.4168 sono così modificate: a) la riga «Prova dello svolgimento di un’attività commerciale» è sostituita dalla seguente: « Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate»; b) la riga «Quantitativo di riferimento» è sostituita dalla seguente: « Quantitativo di riferimento Sì»; 3) l’allegato XIV.5 è così modificato: a) la parte A è sostituita dalla seguente: « PARTE A. CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE CON CERTIFICATI IMA 1 A1 — MODELLO DI CERTIFICATO IMA 1 PER CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4521 E 09.4522 1. Venditore 2. N. di serie ORIGINALE 3. Acquirente CERTIFICATO per l’ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci o sottovoci della nomenclatura combinata 4. Numero e data della fattura 5. Paese di origine 6. Stato membro di destinazione OSSERVAZIONI IMPORTANTI A. Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto dev’essere redatto un certificato. B. Il certificato dev’essere redatto in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore. C. Il certificato dev’essere redatto conformemente alle disposizioni unionali vigenti. D. L’originale e, se del caso, una copia del certificato devono essere presentati all’ufficio doganale nell’Unione al momento dell’immissione in libera pratica del prodotto. 7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli: descrizione particolareggiata del prodotto e indicazione della forma di presentazione. 8. Peso lordo (kg) 9. Peso netto (kg) 10. Materia prima utilizzata 11. Tenore di materie grasse in peso (%) della sostanza secca ( 1 ) 13. Tenore in peso (%) di materie grasse ( 1 ) 14. Durata di maturazione ( 1 ) 16. Osservazioni: a) contingente tariffario con numero d’ordine 09.4… b) destinato alla trasformazione ( 2 ) 17. SI CERTIFICA CHE: le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti. 18. Organismo emittente Luogo Anno Mese Giorno (Firma e timbro dell’organismo emittente) A2 — MODELLO DI CERTIFICATO IMA 1 PER IL CONTINGENTE TARIFFARIO CON NUMERO D’ORDINE 09.4516 1. Venditore 2. N. di serie ORIGINALE CERTIFICATO per l’introduzione di formaggi e latticini 4. Numero e data della fattura 5. Paese di origine NUOVA ZELANDA OSSERVAZIONI IMPORTANTI A. Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto dev’essere redatto un certificato. B. Il certificato dev’essere redatto in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore. C. Il certificato dev’essere redatto conformemente alle disposizioni unionali vigenti. D. L’originale e, se del caso, una copia del certificato, unitamente al corrispondente titolo di importazione e a una dichiarazione di immissione in libera pratica, devono essere presentati all’ufficio doganale nell’Unione al momento dell’immissione in libera pratica del prodotto. 7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli: descrizione particolareggiata del prodotto e indicazione della forma di presentazione. 8. Peso lordo (kg) 9. Peso netto (kg) 10. Materia prima utilizzata Esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale 16. Osservazioni: contingente tariffario con numero d’ordine 09.4516 per l’anno 20.. 17. SI CERTIFICA CHE le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti. 18. Organismo emittente Luogo Anno Mese Giorno (Firma e timbro dell’organismo emittente) A3 — MODELLO DI CERTIFICATO IMA 1 PER CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4523, 09.4524 E 09.4525 1. Venditore 2. N. di serie ORIGINALE CERTIFICATO per l’ammissione del burro neozelandese soggetto ai contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525 4. Numero e data della fattura 5. Paese di origine Nuova Zelanda OSSERVAZIONI IMPORTANTI A. Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto dev’essere redatto un certificato. B. Il certificato dev’essere redatto in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore. C. Il certificato dev’essere redatto conformemente alle disposizioni unionali vigenti. D. L’originale e, se del caso, una copia del certificato, unitamente al corrispondente titolo di importazione e a una dichiarazione di immissione in libera pratica, devono essere presentati all’ufficio doganale nell’Unione al momento dell’immissione in libera pratica del prodotto. 7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli, descrizione particolareggiata e indicazione della forma di presentazione. 8. Peso lordo (kg) 9. Peso netto (kg) 10. Materia prima utilizzata a base di latte o crema di latte 16. Osservazioni: contingente tariffario con numero d’ordine 09.4523/09.4524/09.4525 (cancellare la dicitura non pertinente) contingente applicabile al burro neozelandese per l’anno 20.. a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 17. SI CERTIFICA CHE le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti. 18. Organismo emittente Luogo Anno Mese Giorno (Firma e timbro dell’organismo emittente) A4 — REGOLE PER LA COMPILAZIONE E LA VERIFICA DEI CERTIFICATI IMA 1 RILASCIATI PER I CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4523, 09.4524 E 09.4525 — BURRO NEOZELANDESE Compilazione e verifica del certificato IMA 1 Ciascun certificato IMA 1 si riferisce al burro fabbricato in un unico impianto secondo un unico disciplinare definito dall’acquirente. Il certificato IMA 1 si considera debitamente compilato e autenticato da uno degli organismi emittenti figuranti nella parte A6, solo se contiene tutte le informazioni sottoelencate: a) nella casella 1, il nome e l’indirizzo del venditore; b) nella casella 2, il numero di serie che identifica il paese d’origine, il regime di importazione, il prodotto, l’anno contingentale e il numero del certificato (la numerazione ricomincia ogni anno da 1); c) nella casella 4, il numero e la data della fattura; d) nella casella 8, il peso lordo in kg; e) nella casella 9, il peso netto totale in kg; f) nella casella 10: “a base di latte o crema di latte”; g) nella casella 16: “contingente tariffario con numero d’ordine 09.4523/09.4524/09.4525 (cancellare la dicitura non pertinente) contingente applicabile al burro neozelandese per l’anno 20.. a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761”; h) nella casella 17, firma e timbro dell’organismo emittente; i) nella casella 18, gli estremi dell’organismo emittente. A5 — UN CERTIFICATO IMA 1 PUÒ ESSERE, IN TUTTO O IN PARTE, REVOCATO, MODIFICATO, SOSTITUITO O CORRETTO – PER TUTTI I CERTIFICATI IMA 1 Definizioni Ai fini della presente parte A, per “partita” si intende un quantitativo di prodotti lattiero-caseari oggetto di un certificato IMA 1 presentato all’autorità doganale competente per l’immissione in libera pratica. Revoca di un certificato IMA 1 qualora, a causa del mancato rispetto dei requisiti in materia di composizione, sia applicabile e venga pagato un dazio pieno Se per una partita viene corrisposto un dazio pieno a causa del mancato rispetto del requisito relativo al tenore massimo di materie grasse, il certificato IMA 1 relativo a tale partita può essere revocato e l’organismo emittente può aggiungere il corrispondente quantitativo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingentale. Prodotti distrutti o resi inadatti alla vendita L’organismo emittente dei certificati IMA 1 può revocare, in tutto o in parte, un certificato IMA 1 per un quantitativo distrutto o reso inadatto alla vendita per ragioni indipendenti dalla volontà dell’esportatore. Qualora sia stata distrutta o resa inadatta alla vendita parte del quantitativo oggetto di un certificato IMA 1, può essere rilasciato un certificato IMA 1 sostitutivo per il quantitativo rimanente. Il certificato sostitutivo ha la stessa validità dell’originale. In questo caso la casella 17 del certificato IMA 1 sostitutivo reca la dicitura “valido fino al 00.00.0000”. 3] Se il quantitativo oggetto di un certificato IMA 1 è distrutto o reso inadatto alla vendita, in tutto o in parte, per ragioni indipendenti dalla volontà dell’esportatore, l’organismo emittente dei certificati IMA 1 può aggiungerlo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingentale. Modifica dello Stato membro di destinazione Se l’esportatore si trova a dover modificare lo Stato membro di destinazione indicato in un certificato IMA 1 prima che sia stato emesso il corrispondente titolo di importazione, l’organismo emittente può modificare l’originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 modificato, debitamente autenticato e opportunamente identificato dall’organismo emittente, può essere presentato all’autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali. Errore tecnico o di trascrizione Se in un certificato IMA 1 si riscontra un errore tecnico o di trascrizione prima che sia stato rilasciato il corrispondente titolo di importazione, l’organismo emittente può correggere l’originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 corretto può essere presentato all’autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali. Ragioni eccezionali: un prodotto destinato all’importazione in un determinato anno non è più disponibile Se, per ragioni eccezionali e indipendenti dalla volontà dell’esportatore, un prodotto destinato all’importazione in un determinato anno non è più disponibile e, tenuto conto dei normali tempi di spedizione dal paese d’origine, l’unico modo di completare il contingente è di sostituire tale prodotto con un prodotto originariamente destinato all’importazione nell’anno successivo, l’organismo emittente può rilasciare un nuovo certificato IMA 1 per il quantitativo sostitutivo tra il sesto e il decimo giorno di calendario successivo alla notifica alla Commissione degli estremi del certificato IMA 1 da revocare, in tutto o in parte, per l’anno considerato e del primo certificato IMA 1 rilasciato per l’anno successivo e da revocare, in tutto o in parte. Qualora ritenga che le ragioni addotte non siano contemplate dalla presente disposizione, la Commissione può sollevare obiezioni entro sette giorni di calendario, precisandone le motivazioni. Se il quantitativo da sostituire è superiore a quello che forma oggetto del primo certificato IMA 1 rilasciato per l’anno successivo, il quantitativo richiesto può essere ottenuto revocando, in tutto o in parte, un ulteriore certificato IMA 1 secondo l’ordine di successione. Tutti i quantitativi per i quali sono stati revocati, in tutto o in parte, certificati IMA 1 per l’anno considerato sono aggiunti ai quantitativi per i quali può essere rilasciato un certificato IMA 1 per tale anno contingentale. Tutti i quantitativi ripresi dall’anno contingentale successivo, per i quali sono stati revocati uno o più certificati IMA 1, sono aggiunti ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per l’anno contingentale considerato. A6 — REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI IMA 1 Oltre alle caselle 1, 2, 4, 5, 9, 17 e 18 del certificato IMA 1, devono essere compilate: a) per quanto riguarda i formaggi Cheddar originari dell’Australia di cui al codice NC ex 0406 90 21 e che figurano nell’ambito del contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4521: — la casella n. 7, indicando “formaggi Cheddar in forme intere standard”; — la casella n. 10, indicando “esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale”; — la casella n. 11, indicando “almeno il 50 %”; — la casella n. 14, indicando “almeno 3 mesi”; — la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente; b) per quanto riguarda i formaggi destinati alla trasformazione di cui al codice NC 0406 90 01 e che figurano nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4522: — la casella n. 10, indicando “esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale”; — la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente. A7 — ORGANISMI EMITTENTI DEI CERTIFICATI IMA 1 Paese terzo Codice NC e designazione dei prodotti Organismo emittente Nome Sede Australia 0406 90 01 0406 90 21 Cheddar e formaggi destinati alla trasformazione Cheddar Australian Quarantine Inspection Service Department of Agriculture, Fisheries and Forestry P.O. Box 60 World Trade Centre Melbourne VIC 3005 Australia Tel. +61 3 92 46 67 10 Fax +61 3 92 46 68 00 Nuova Zelanda 0405 10 0406 Burro Formaggi e latticini Ministry for Primary Industries Pastoral House 25 The Terrace P.O. Box 2526 Wellington 6140 Nuova Zelanda Tel. +64 4 830 1574 www.mpi.govt.nz »; b) la parte B1 è sostituita dalla seguente: «B1 — Identificazione dei contingenti aperti dagli Stati Uniti Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della “Harmonized Tariff Schedule of the United States” Identificazione del contingente Quantitativo annuo disponibile Numero del gruppo Descrizione del gruppo kg (1) (2) (3) (4) 16 Not specifically provided for (NSPF) 16-Tokyo 835 707 16-Uruguay 3 168 576 17 Blue Mould 17-Uruguay 347 078 18 Cheddar 18-Uruguay 333 515 20 Edam/Gouda 20-Uruguay 1 100 000 21 Italian type 21-Uruguay 2 025 000 22 Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation 22-Tokyo 393 006 22-Uruguay 380 000 25 Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation 25-Tokyo 4 003 172 16-Uruguay 2 420 000 ». ( 1 ) Soltanto per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4521. ( 2 ) Cancellare la dicitura non pertinente. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2652/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 2652/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…

Altre normative del 2024

Zone logistiche semplificate (ZLS) – credito d'imposta – art. 13 del d.l. n. 60 del 2024 … Interpello AdE 60 Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda – causa di… Interpello AdE 13 Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a tempo indeterm… Provvedimento AdE 407414 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentate a 148, p… Provvedimento AdE 226940 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… Risoluzione AdE 131