Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2686 della Commissione, del 17 ottobre 2024, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di grafite artificiale in blocchi o cilindri originaria della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importaz
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2686 della Commissione, del 17 ottobre 2024, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di grafite artificiale in blocchi o cilindri originaria della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2686 of 17 October 2024 initiating an investigation concerning possible circumvention of the anti-dumping measures imposed by Implementing Regulation (EU) 2022/558 on imports of certain graphite electrode systems originating in the People’s Republic of China by imports of artificial graphite in blocks or cylinders originating in the People’s Republic of China and making such imports subject to registration
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2686
18.10.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2686 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2024
che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di grafite artificiale in blocchi o cilindri originaria della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A.
DOMANDA
(1)
La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione delle importazioni di grafite artificiale in blocchi o cilindri originaria della Repubblica popolare cinese.
(2)
La domanda è stata presentata il 4 settembre 2024 dalla European Carbon and Graphite Association («ECGA»).
B.
PRODOTTO
(3)
Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da elettrodi di grafite dei tipi utilizzati per forni elettrici, con una densità apparente di 1,5 g/cm
3
o superiore e una resistività elettrica di 7,0 μ.Ω.m o inferiore, anche dotati di nippli, con un diametro nominale superiore a 350 mm, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/558
(
2
)
della Commissione con il codice NC ex 8545 11 00 (codici TARIC 8545 11 00 10 e 8545 11 00 15) e originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.
(4)
Il prodotto oggetto dell’inchiesta per una possibile elusione è costituito da grafite artificiale in blocchi o cilindri con una densità apparente di 1,5 g/cm
3
o superiore e una resistività elettrica di 7,0 μ.Ω.m o inferiore con un diametro nominale superiore a 350 mm, attualmente classificata con i codici NC ex 3801 10 00 ed ex 3801 90 00 (codici TARIC 3801 10 00 15 e 3801 90 00 80) («prodotto oggetto dell’inchiesta»).
C.
MISURE IN VIGORE
(5)
Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione («misure in vigore»).
D.
MOTIVAZIONE
(6)
La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(7)
Gli elementi di prova contenuti nella domanda dimostrano quanto di seguito descritto.
(8)
Si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni nell’Unione dalla Repubblica popolare cinese in seguito all’istituzione delle misure sulle importazioni del prodotto in esame. Nella domanda sono forniti elementi di prova del fatto che le esportazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, oggetto delle misure in vigore, sono state sostituite in una certa misura dalle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(9)
Questa modificazione appare derivare da una pratica per la quale non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, vale a dire le operazioni di assemblaggio/completamento dei pezzi cinesi nell’Unione e la successiva vendita sul mercato dell’Unione dei prodotti simili assemblati/completati. Gli elementi di prova dimostrano che tali operazioni di assemblaggio/completamento costituiscono un’elusione in quanto sono sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping che ha determinato l’imposizione delle misure in vigore, oppure nel periodo immediatamente precedente. Inoltre il valore dei pezzi originari della Repubblica popolare cinese è superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio è inferiore al 25 % del costo di produzione.
(10)
Gli elementi di prova dimostrano inoltre che, a causa delle pratiche descritte sopra, gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame sono indeboliti in termini sia di quantitativi sia di prezzi dal prodotto simile assemblato/completato. Sembra che volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta siano entrati nel mercato dell’Unione. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi del prodotto simile assemblato/completato sono pregiudizievoli.
(11)
Infine, gli elementi di prova dimostrano che i prezzi nell’Unione del prodotto simile assemblato/completato sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.
(12)
Qualora nel corso dell’inchiesta siano individuate altre pratiche di elusione contemplate all’articolo 13 del regolamento di base, diverse da quelle descritte sopra, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.
E.
PROCEDURA
(13)
Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
(14)
Ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per la presente inchiesta, tutte le parti interessate dovrebbero contattare la Commissione immediatamente e non oltre il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. All’occorrenza possono essere richieste informazioni anche all’industria dell’Unione.
(15)
Le autorità della Repubblica popolare cinese sono state informate dell’apertura dell’inchiesta.
a)
Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
(16)
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
(17)
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «
Sensitive
» («Sensibile»)
(
3
)
. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.
(18)
Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
(19)
Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che la correttezza di tali informazioni non possa essere adeguatamente dimostrata in base a fonti attendibili.
(20)
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (
https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI
), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le procure e le certificazioni in forma scannerizzata.
(21)
Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l’uso di TRON.tdi sono disponibili all’indirizzo
https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf
.
Utilizzando la piattaforma TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio:
https://europa.eu/!7tHpY3
.
(22)
Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
(23)
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
TRON.tdi:
https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi
E-mail:
TRADE-R828-GES-AC@ec.europa.eu
b)
Raccolta di informazioni e audizioni
(24)
Tutte le parti interessate, compresi l’industria dell’Unione, gli importatori e qualsiasi associazione pertinente, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni pervengano entro il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.
c)
Richieste di esenzioni
(25)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalle misure se l’importazione non costituisce un’elusione.
(26)
Dato che la possibile elusione ha luogo all’interno dell’Unione, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni agli importatori del prodotto oggetto dell’inchiesta in grado di dimostrare che non sono coinvolti nelle pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che intendono eventualmente beneficiare di un’esenzione dovrebbero manifestarsi entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Copie del questionario per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, del modulo di richiesta di esenzione per gli importatori o le società che effettuano operazioni di assemblaggio nell’Unione e dei questionari per gli importatori nell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio:
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2755
. I questionari devono essere presentati entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.
F.
REGISTRAZIONE
(27)
In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell’inchiesta confermino l’elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato, non superiore al dazio residuo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione, possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.
G.
TERMINI
(28)
Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:
—
le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, trasmettere i questionari, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare eventuali altre informazioni da prendere in considerazione nell’inchiesta;
—
gli importatori o le società che effettuano operazioni di assemblaggio possono chiedere esenzioni dalle misure;
—
le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
(29)
Si ricorda che le parti potranno esercitare i diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base unicamente se si manifestano entro i termini indicati all’articolo 3 del presente regolamento.
H.
OMESSA COLLABORAZIONE
(30)
Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
(31)
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
(32)
Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.
I.
CALENDARIO DELL’INCHIESTA
(33)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
J.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(34)
Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
.
(35)
Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio:
https://europa.eu/!vr4g9W
.
K.
CONSIGLIERE-AUDITORE
(36)
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
(37)
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra la parte o le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
(38)
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esaminerà anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.
(39)
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio:
https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_it
.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, è aperta un’inchiesta per stabilire se le importazioni nell’Unione di grafite artificiale in blocchi o cilindri con una densità apparente di 1,5 g/cm
3
o superiore e una resistività elettrica di 7,0 μ.Ω.m o inferiore con un diametro nominale superiore a 350 mm, attualmente classificata con i codici NC ex 3801 10 00 ed ex 3801 90 00 (codici TARIC 3801 10 00 15 e 3801 90 00 80) eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/558.
Articolo 2
1. Le autorità doganali degli Stati membri adottano, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’articolo 1 del presente regolamento.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
1. Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario, le richieste di esenzione o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
3. Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione, del 6 aprile 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 108 del 7.4.2022, pag. 20
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/558/oj
).
(
3
)
Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2686/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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