Regolamento UE In vigore Internazionale

Regolamento UE 2693/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2693 della Commissione, del 30 novembre 2023, che stabilisce che le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma dell’accordo firmato dalle autorità competenti della Nuova Zelanda e di determinati Stati membri sono equivalenti a quelle specificate in talune disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio

Pubblicato: 30/11/2023 In vigore dal: 30/11/2023 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento UE 2693/2023 riguardo allo scambio automatico di informazioni tra la Nuova Zelanda e gli Stati membri dell'UE sulle piattaforme digitali?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2693/2023 determina che le informazioni scambiate automaticamente tra la Nuova Zelanda e 17 Stati membri dell'UE (Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia) secondo l'accordo DPI-MCAA (Digital Platform Income Multilateral Competent Authority Agreement) sono equivalenti a quelle richieste dalla direttiva UE 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa fiscale. Questo significa che i dati sui redditi generati dalle piattaforme digitali (come servizi di sharing economy, gig economy, noleggio di immobili e trasporti, vendita di beni) possono essere scambiati secondo standard comuni riconosciuti come equivalenti. Il regolamento si applica ai gestori di piattaforme digitali che devono comunicare informazioni sui venditori e sulle loro attività, garantendo trasparenza fiscale internazionale. L'applicazione è graduale: dal 1° gennaio 2024 per le attività di locazione immobiliare e servizi personali, e successivamente per il noleggio di trasporti e vendita di beni, a condizione che le relazioni di scambio siano attivate tra le autorità competenti secondo le procedure previste dall'accordo.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2693 della Commissione, del 30 novembre 2023, che stabilisce che le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma dell’accordo firmato dalle autorità competenti della Nuova Zelanda e di determinati Stati membri sono equivalenti a quelle specificate in talune disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2693 of 30 November 2023 determining that the information to be automatically exchanged pursuant to the agreement signed by the competent authorities of New Zealand and certain Member States is equivalent to the information specified in certain provisions of Council Directive 2011/16/EU

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2693 1.12.2023 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2693 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2023 che stabilisce che le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma dell’accordo firmato dalle autorità competenti della Nuova Zelanda e di determinati Stati membri sono equivalenti a quelle specificate in talune disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE ( 1 ) , in particolare l’articolo 8 bis quater, paragrafo 7, primo comma, considerando quanto segue: (1) L’articolo 8 bis quater, paragrafo 7, primo comma, della direttiva 2011/16/UE stabilisce che la Commissione determina, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma di un accordo tra le autorità competenti dello Stato membro interessato e una giurisdizione non-UE siano equivalenti a quelle specificate nell’allegato V, sezione III, parte B, di tale direttiva. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/823 della Commissione ( 2 ) stabilisce le modalità di applicazione di tale disposizione della direttiva 2011/16/UE. (2) A seguito di una richiesta presentata dall’autorità competente della Nuova Zelanda il 31 marzo 2023, la Commissione ha deciso di stabilire se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma dell’accordo multilaterale tra le autorità competenti relativo allo scambio automatico di informazioni sul reddito derivante dalle piattaforme digitali ( 3 ) («DPI-MCAA»), che allo stato attuale è stato firmato dalle autorità competenti della Nuova Zelanda e da Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia («gli Stati membri firmatari»), si riferiscono alle attività che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE e se sono equivalenti alle informazioni richieste ai sensi delle norme di comunicazione stabilite in tale direttiva. (3) Ai fini della determinazione, la Commissione ha valutato il Taxation Act 2023 («Annual Rates for 2022–23, Platform Economy, and Remedial Matters») della Nuova Zelanda («la legge») ( 4 ) e il DPI-MCAA attualmente sottoscritto tra le autorità competenti della Nuova Zelanda e gli Stati membri firmatari. (4) La legge, che modifica il Tax Administration Act 1994 della Nuova Zelanda, applica le disposizioni dei «Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy» («modelli di norme per la comunicazione delle informazioni da parte dei gestori di piattaforme in relazione ai venditori nell’economia collaborativa - sharing economy - e dei lavori su richiesta - gig economy») ( 5 ) (i «modelli di norme») dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE del 2020), integrate dai «Modelli di norme per la comunicazione delle informazioni per le piattaforme digitali: quadro degli scambi internazionali e modulo facoltativo per la vendita di beni» (OCSE 2021) ( 6 ) (i «modelli estesi di norme»). Un termine definito nei «modelli di norme» o nei «modelli estesi di norme» e utilizzato nella legge ha lo stesso significato di quello che nello stesso momento ha nei «modelli di norme» o nei «modelli estesi di norme». (5) Le sezioni della legge che applicano i «modelli di norme» entreranno in vigore il 1 o gennaio 2024. Una di esse è la sezione 211, che inserisce le sezioni 185S e 185T nel Tax Administration Act del 1994. Ai sensi della sezione 185T del Tax Administration Act del 1994, il governatore generale può, con ordinanza in sede di Consiglio adottata su raccomandazione del ministro delle Entrate, dichiarare la data in cui entrano in vigore le sezioni del Tax Administration Act del 1994 che applicano i «modelli estesi di norme», e tale ordinanza in sede di Consiglio deve essere adottata al più tardi tre anni dopo la data di entrata in vigore della legge. (6) Il DPI-MCAA è un quadro giuridico internazionale sviluppato dall’OCSE a supporto dello scambio automatico annuale di informazioni, raccolte nell’ambito dei modelli di norme dell’OCSE, tra la giurisdizione di residenza del gestore di piattaforma e le giurisdizioni di residenza dei venditori e, per quanto riguarda le transazioni che comportano la locazione di beni immobili, le giurisdizioni in cui tali beni immobili sono ubicati, come stabilito sulla base delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale. (7) Il DPI-MCAA attualmente sottoscritto dalla Nuova Zelanda e dagli Stati membri firmatari richiede l’attivazione di relazioni di scambio tra la Nuova Zelanda e ciascuno degli Stati membri firmatari conformemente alla sezione 7 del DPI-MCAA. (8) A norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione ha stabilito che le definizioni relative ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui alla legge e al DPI-MCAA firmato dalle autorità competenti della Nuova Zelanda e gli Stati membri firmatari sono equivalenti alle definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte A, punti da 1 a 4, della direttiva 2011/16/UE. (9) A norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione ha stabilito che le definizioni relative ai venditori oggetto di comunicazione di cui alla legge e al DPI-MCAA firmato dalle autorità competenti della Nuova Zelanda e gli Stati membri firmatari sono equivalenti alle definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte B, punti da 1 a 4, e parte C, punti 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE. (10) A norma dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione ha stabilito che le definizioni relative all’attività pertinente di cui alla legge e al DPI-MCAA firmato dalle autorità competenti della Nuova Zelanda e gli Stati membri firmatari sono equivalenti alle definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte A, punti 8, 10 e 11, e parte C, punto 9, della direttiva 2011/16/UE. (11) A norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione ha stabilito che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla legge e al DPI-MCAA firmato dalle autorità competenti della Nuova Zelanda e gli Stati membri firmatari sono equivalenti alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato V, sezione II, della direttiva 2011/16/UE e alle definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte C, punti da 3 a 7, della stessa direttiva. (12) A norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione ha determinato che gli obblighi di comunicazione di cui alla legge e al DPI-MCAA firmato dalle autorità competenti della Nuova Zelanda e gli Stati membri firmatari sono equivalenti agli obblighi di comunicazione di cui all’allegato V, sezione III, parte A, punti 1, 2, 5, 6 e 7, e all’allegato V, parte B, della direttiva 2011/16/UE, e alle definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte C, punti da 3 a 8, della direttiva 2011/16/UE. (13) A norma dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione ha stabilito che le norme e le procedure amministrative di cui alla legge e al DPI-MCAA firmato dalle autorità competenti della Nuova Zelanda e gli Stati membri firmatari al fine di garantire l’efficace attuazione e il rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione sono equivalenti alle disposizioni di cui all’allegato V, sezione IV, parti da A a D, della direttiva 2011/16/UE. (14) Pertanto le informazioni che devono essere scambiate automaticamente tra le autorità competenti della Nuova Zelanda e gli Stati membri firmatari a norma del DPI-MCAA dovrebbero essere considerate equivalenti a quelle specificate nell’allegato V, sezione III, parte B, della direttiva 2011/16/UE. Conformemente all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, tale determinazione dell’equivalenza si applica all’accordo stesso tra le autorità competenti di qualsiasi altro Stato membro e la Nuova Zelanda. (15) Poiché le sezioni della legge che applicano le disposizioni dei «modelli di norme» non sono ancora entrate in vigore, la determinazione dell’equivalenza dovrebbe applicarsi solo alle pertinenti attività che comportano la locazione di beni immobili o un servizio personale, quale definito nell’allegato V, sezione I, parte A, punto 11, della direttiva 2011/16/UE, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali sezioni. (16) Poiché le sezioni del Tax Administration Act del 1994 che applicano le disposizioni dei «modelli estesi di norme» entreranno in vigore solo a una data specificata in un’ordinanza in sede di Consiglio che non è stata ancora adottata dal governatore generale della Nuova Zelanda, ma che dovrà esserlo al più tardi il 1 o aprile 2026, la determinazione dell’equivalenza dovrebbe applicarsi anche alle pertinenti attività che comportano la locazione di qualsiasi modo di trasporto e la vendita di beni, di cui all’allegato V, sezione I, parte C, punto 9, della direttiva 2011/16/UE, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali sezioni. (17) Tuttavia, la determinazione dell’equivalenza dovrebbe applicarsi solo a condizione che la relazione di scambio tra la Nuova Zelanda e gli Stati membri firmatari sia attivata conformemente alla sezione 7 del DPI-MCAA. (18) Come previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, tutti gli scambi di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e le giurisdizioni non-UE a norma del DPI-MCAA devono essere soggetti al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) . (19) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) . (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Determinazione dell’equivalenza Le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma del Taxation Act 2023 («Annual Rates for 2022–23, Platform Economy, and Remedial Matters») e dell’accordo multilaterale tra le autorità competenti relativo allo scambio automatico di informazioni sul reddito derivante dalle piattaforme digitali («DPI-MCAA») firmato allo stato attuale dalle autorità competenti della Nuova Zelanda e da Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna e Svezia («gli Stati membri firmatari») sono equivalenti, ai sensi dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, alle informazioni specificate nell’allegato V, sezione III, parte B, della stessa direttiva. La determinazione dell’equivalenza si applica: i) alle pertinenti attività che comportano la locazione di beni immobili e un servizio personale, quale definito all’allegato V, sezione I, parte A, punto 11, della direttiva 2011/16/UE a decorrere dalla data di entrata in vigore di tutte le sezioni del Taxation Act 2023 («Annual Rates for 2022–23, Platform Economy, and Remedial Matters») che applicano le disposizioni dei modelli di norme dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 2020 per la comunicazione delle informazioni da parte dei gestori di piattaforme in relazione ai venditori nell’economia collaborativa - sharing economy - e dei lavori su richiesta - gig economy, e che sono state valutate dalla Commissione; ii) alle pertinenti attività che comportano la locazione di qualsiasi modo di trasporto e vendita di beni quali definiti nell’allegato V, sezione I, parte C, punto 9, della direttiva 2011/16/UE a decorrere dalla data di entrata in vigore di tutte le sezioni del Tax Administration Act 1994 , quale modificato dal Taxation Act 2023 («Annual Rates for 2022–23, Platform Economy, and Remedial Matters»), che applicano le disposizioni modelli di norme per la comunicazione delle informazioni per le piattaforme digitali dell’OCSE del 2021: quadro degli scambi internazionali e modulo facoltativo per la vendita di beni, e che sono state valutate dalla Commissione; iii) oltre alle condizioni di cui ai punti i) e ii), essa si applica solo quando la relazione di scambio tra le autorità competenti della Nuova Zelanda e di ciascuno Stato membro firmatario è attivata conformemente alla sezione 7 del DPI-MCAA. Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, il 30 novembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1 ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/823 della Commissione, del 13 aprile 2023, recante modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la determinazione dell’equivalenza delle informazioni in un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE ( GU L 103 del 18.4.2023, pag. 1 ). ( 3 ) Il DPI-MCAA è disponibile online: Modelli di norme per la comunicazione delle informazioni per le piattaforme digitali:quadro degli scambi internazionali e modulo facoltativo per la vendita di beni (oecd.org) ( 4 ) Il Taxation Act 2023 («Annual Rates for 2022–23, Platform Economy, and Remedial Matters») è disponibile online all’indirizzo https://www.legislation.govt.nz/act/public/2023/0005/latest/LMS749649.html. ( 5 ) Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy («Modelli di norme per la comunicazione delle informazioni da parte dei gestori di piattaforme in relazione ai venditori nell’economia collaborativa - sharing economy - e dei lavori su richiesta - gig economy»), OCSE, Parigi (2020). Disponibile online all’indirizzo: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-the-sharing-and-gig-economy.pdf ( 6 ) Modelli di norme per la comunicazione delle informazioni per le piattaforme digitali: quadro degli scambi internazionali e modulo facoltativo per la vendita di beni, OCSE, Parigi (2021) Disponibile online all’indirizzo: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-reporting-rules-for-digital-platforms-international-exchange-framework-and-optional-module-for-sale-of-goods.pdf ( 7 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1 ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2693/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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