Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2707 della Commissione, del 21 ottobre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2707 della Commissione, del 21 ottobre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2707 of 21 October 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2022/2105 laying down rules on conformity checks of marketing standards for olive oil and methods of analysis of the characteristics of olive oil
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2707
22.10.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2707 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2024
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, e in particolare l’articolo 90
bis
, paragrafo 6, lettere b) e c), e l’articolo 91, lettere b), d) e g),
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione
(
2
)
stabilisce norme in materia di controlli di conformità sull’olio di oliva per verificare l’attuazione delle norme di commercializzazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/2104
(
3
)
.
(2)
La mediana dei difetti organolettici di cui alla tabella A dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104 è uno dei parametri che distinguono la categoria dell’olio d’oliva extravergine dalla categoria dell’olio d’oliva vergine. I difetti organolettici potrebbero formarsi durante il processo di produzione dell’olio d’oliva ma potrebbero risultare anche da un trasporto e da condizioni di conservazione inadeguate. È pertanto necessario precisare le modalità di notifica fra i diversi Stati membri dei difetti organolettici individuati in un olio d’oliva etichettato come olio d’oliva extravergine.
(3)
I metodi di analisi da utilizzare nel controllo delle caratteristiche degli oli vengono aggiornati periodicamente in base al parere degli esperti di chimica e conformemente all’attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (COI).
(4)
Al fine di garantire l’attuazione corretta a livello dell’Unione dei metodi di analisi più recenti stabiliti dal COI, è opportuno includere tali metodi nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
(5)
Alla luce delle diverse interpretazioni delle autorità che effettuano i controlli di conformità, si dovrebbe chiarire la metodologia di campionamento.
(6)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
(7)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 è così modificato:
(1)
all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
«4. Se un campione di olio extravergine di oliva non rispetta il limite fissato per la mediana dei difetti organolettici di cui all’allegato I, tabella A, del regolamento delegato (UE) 2022/2104, gli Stati membri interessati ne danno notifica come non conformità ai sensi dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, a meno che le autorità nazionali non sospettino azioni intenzionali di imprese o privati al fine di ingannare gli acquirenti e ottenere vantaggi indebiti.»
;
(2)
gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione, del 29 luglio 2022, che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva (
GU L 284 del 4.11.2022, pag. 23
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2105/oj
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione, del 29 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell’olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione (
GU L 284 del 4.11.2022, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2104/oj
).
ALLEGATO
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 sono così modificati:
(1)
all’allegato I, il testo della terza colonna («Metodo COI da utilizzare») della riga n. 7 è sostituito dal seguente:
«COI/T.20/Doc. n. 28 (
Determinazione del contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare
)»;
(2)
l’allegato II è così modificato:
a)
al punto 1.1, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:
«Tabella 1
Dimensione minima del campione elementare:
In caso di imballaggi di capacità
Il campione elementare deve essere costituito dall’olio di oliva proveniente
a)
uguale o superiore a 750 ml
a)
da almeno 1 imballaggio
b)
inferiore a 750 ml
b)
dal numero minimo di imballaggi la cui capacità totale è almeno pari a 750 ml
Il contenuto del campione elementare deve essere omogeneizzato prima di eseguire le diverse valutazioni e analisi.»;
b)
al punto 1.2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il “campione elementare” per gli imballaggi di capacità superiore a cinque litri sarà costituito dal numero totale di incrementi estratti dal numero minimo di imballaggi definiti nella tabella 2. Gli imballaggi sono selezionati a caso dalla partita. Una volta costituito, il campione elementare deve avere un volume sufficiente per consentire la divisione in molteplici unità.»;
c)
il punto 2.1 è sostituito dal seguente:
«2.1.
Il numero di campioni elementari può essere aumentato dai singoli Stati membri, secondo le rispettive esigenze.»;
d)
al punto 2.2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Nel controllare l’omogeneità di una partita, l’autorità competente può aumentare il numero di campioni elementari secondo la tabella seguente:».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2707/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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