Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3020 della Commissione, del 29 novembre 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3020 della Commissione, del 29 novembre 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/3020 of 29 November 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/3020
6.12.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3020 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2024
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
1)
2)
3)
Cosiddetti puntali per pipette, realizzati in plastica di polipropilene traslucida, con corpo cilindrico ed estremità conica, di diversi diametri e lunghezze.
I puntali per pipette sono componenti intercambiabili e monouso che possono essere inseriti in un apparecchio di pipettaggio e in sistemi di dosaggio automatizzati (robot di dosaggio).
Tali prodotti sono progettati per essere utilizzati in varie applicazioni diagnostiche e di ricerca specifiche per trasferire piccole quantità precise di liquidi in modo preciso e uniforme.
(Cfr. immagine)
(
*1
)
3926 90 97
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926 , 3926 90 e 3926 90 97 .
Sebbene i puntali per pipette siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli apparecchi di pipettaggio e ai sistemi di dosaggio automatizzati della voce 8479 e contribuiscano in modo significativo all’assorbimento e al dosaggio preciso del liquido, non possono essere considerati parti di questi apparecchi, in quanto sono componenti intercambiabili e monouso.
Inoltre, anche se un apparecchio di pipettaggio o un sistema di dosaggio automatizzato non può svolgere la sua funzione senza i puntali per pipette, è tuttavia pacifico che il funzionamento meccanico ed elettrico di tali macchine non dipende dai puntali per pipette. Di conseguenza si esclude la classificazione nella voce 8479 come parte dell’apparecchio di pipettaggio. (Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 luglio 2012 nella causa C-336/11, Rohm &Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH e a., ECLI:EU:C:2012:500, punti 35-39.).
Date le loro caratteristiche oggettive, i prodotti devono essere classificati in base alla loro materia costitutiva alla voce 3926 come lavori di materie plastiche.
I prodotti devono pertanto essere classificati nel codice NC 3926 90 97 tra gli altri lavori di materie plastiche.
(
*1
)
L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3020/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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