Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 3133/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3133 della Commissione, del 9 dicembre 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 09/12/2024 In vigore dal: 09/12/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3133 della Commissione, del 9 dicembre 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/3133 of 9 December 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3133 16.12.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3133 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 2024 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2024 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Articolo rettangolare di circa 185 cm × 132 cm, costituito da un tessuto di fibre sintetiche o artificiali (100 % poliestere) spesso, a trama fitta e monocolore, avente la forma di un involucro (destinato a essere riempito) per un cuscino gigante rettangolare (cosiddetto «beanbag»). L’articolo presenta un ampio orlo lungo i lati. Ai quattro angoli degli orli sono fissati quattro occhielli metallici e altri due occhielli metallici sono fissati ciascuno su uno dei due lati orlati più lunghi (a circa un quarto della lunghezza del lato misurata dall’angolo). L’articolo presenta un’apertura a cerniera per consentirne il riempimento. Insieme all’articolo sono presentate due cinghie regolabili dello stesso tessuto dell’articolo principale dotate di un moschettone attaccato a ciascuna estremità. Le cinghie sono progettate per essere fissate agli occhielli metallici per mezzo dei moschettoni allo scopo di sollevare una parte del cuscino. (Cfr. immagine di un involucro riempito) (*) 6307 90 98 Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata (RGI), della nota 7, lettera f), della sezione XI e del testo dei codici NC 6307 , 6307 90 e 6307 90 98 . Una volta riempito, l’articolo, per le sue caratteristiche oggettive, è simile ai cuscini. Esso è progettato come un cuscino rettangolare gigante e non come un sedile della voce 9401 a causa della sua instabilità (infatti cede al peso corporeo e non sostiene l’utilizzatore che vi si siede sopra). Pertanto l’articolo riempito sarebbe classificato nel codice NC 9404 90 90 come oggetti letterecci ed oggetti simili (ad esempio cuscini, cuscini-poufs e guanciali) in applicazione delle RGI 1 e 6. La classificazione dell’articolo non riempito e non finito nella voce 9404 fra gli oggetti letterecci ed oggetti simili è tuttavia esclusa in quanto l’articolo non ha il carattere essenziale di un articolo completo della voce 9404 ai sensi della RGI 2 a). Non è ancora imbottito né dotato internamente di alcun materiale. Poiché l’articolo è un involucro per un cuscino gigante, è esclusa la classificazione nella voce 6302 come biancheria da letto, in quanto l’articolo non presenta le caratteristiche e le proprietà oggettive della biancheria da letto della voce 6302 . Non riveste un cuscino o un guanciale come fanno gli articoli di biancheria da letto [si veda il regolamento di esecuzione (UE) 2024/966 della Commissione (GU L, 2024/966, 27.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/966/oj)]. Dato che l’articolo non può essere classificato in una voce più specifica della voce 6307 , deve pertanto essere classificato nel codice NC 6307 90 98 fra gli altri manufatti confezionati di tessuti. Immagine di un involucro riempito (*) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3133/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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