Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 3165/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3165 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda

Pubblicato: 18/12/2024 In vigore dal: 18/12/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3165 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/3165 of 18 December 2024 amending Council Regulation (EC) No 499/96 as regards Union tariff quotas for certain fish and fishery products originating in Iceland

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3165 19.12.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3165 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2024 che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca, originari dell’Islanda ( 1 ) , in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e d), considerando quanto segue: (1) Con la decisione del 21 aprile 2016 ( 2 ) il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell’Unione europea, e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda (il «protocollo aggiuntivo 2016-2021»). 2) Il protocollo aggiuntivo 2016-2021 prevede il rinnovo di tre contingenti tariffari esenti da dazio scaduti il 30 aprile 2014 e un nuovo contingente tariffario esente da dazio per l’immissione in libera pratica nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda, fino al 30 aprile 2021. 3) Il protocollo aggiuntivo 2016-2021 prevede inoltre che i volumi dei contingenti tariffari relativi al periodo compreso tra il 1 o maggio 2014 e la data alla quale la sua applicazione provvisoria diventa effettiva siano assegnati proporzionalmente e messi a disposizione per il periodo compreso fra la data alla quale esso si applica provvisoriamente e il 30 aprile 2021. Esso non prevede l’eventuale riporto di volumi residui di un contingente tariffario a un successivo periodo di applicazione. 4) Nel 2024 è stato concluso un nuovo protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda (il «protocollo aggiuntivo 2025-2028») riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione di taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda ( 3 ) . Il relativo allegato prevede contingenti tariffari annui esenti da dazio per l’immissione in libera pratica nell’Unione. 5) I contingenti tariffari annui esenti da dazio istituiti dal protocollo aggiuntivo 2025-2028 si devono applicare a decorrere dal giorno in cui diventa effettiva l’applicazione provvisoria di detto protocollo fino al 30 aprile 2028. Il protocollo aggiuntivo 2025-2028 stabilisce inoltre che i volumi dei contingenti tariffari relativi al periodo compreso fra il 1 o maggio 2021 e il giorno in cui si applica provvisoriamente detto protocollo aggiuntivo debbano essere assegnati proporzionalmente dal 1 o maggio al 30 aprile di ogni anno fino al 30 aprile 2028. (6) Il protocollo aggiuntivo 2025-2028 dispone inoltre il trasferimento dei volumi cumulati residui di tali contingenti tariffari per un periodo massimo di due anni successivamente alla fine della sua applicazione, ma non oltre l’applicazione provvisoria di un protocollo successivo che istituisce contingenti esenti da dazio per i medesimi prodotti. (7) Il protocollo aggiuntivo 2025-2028 deve entrare in vigore provvisoriamente il 1 o gennaio 2025. (8) Al fine di garantire che i contingenti tariffari siano disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore provvisoria del protocollo aggiuntivo 2025-2028, i contingenti tariffari istituiti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2025. (9) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96 per dare attuazione ai contingenti tariffari istituiti dal protocollo aggiuntivo 2025-2028. (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 499/96. (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 499/96 è così modificato: 1) All’articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   I contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine da 09.0834 a 09.0841 riguardano il periodo compreso fra il 1 o maggio 2021 e il 30 aprile 2028. Nel caso in cui tali contingenti non siano esauriti durante il periodo in parola e se un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti non è applicato provvisoriamente, le importazioni dall’Islanda possono avvenire per il volume cumulato residuo di tali contingenti fino a due anni successivamente alla fine di detto periodo di applicazione, ma non oltre l’applicazione provvisoria di un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti.» ; 2) nell’allegato, dopo il numero d’ordine 09.0700 è aggiunto il testo che figura in allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2025. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 075 del 23.3.1996, pag. 8 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/499/2016-08-01 . ( 2 ) Decisione (UE) 2016/837 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda ( GU L 141 del 28.5.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/837/oj ). ( 3 ) Protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda ( GU L, 2024/2601, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/2601/oj ). ALLEGATO Numero d’ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) 09.0839 0303 51 00 Aringhe ( Clupea harengus, Clupea pallasii ), congelate 2 Dall’1.1.2025 al 30.4.2025 280 0 Dall’1.5.2025 al 30.4.2026 840 Dall’1.5.2026 al 30.4.2027 840 Dall’1.5.2027 al 30.4.2028 840 09.0840 0304 49 50 Filetti di scorfani ( Sebastes spp.), freschi o refrigerati Dall’1.1.2025 al 30.4.2025 1 750 0 Dall’1.5.2025 al 30.4.2026 5 250 Dall’1.5.2026 al 30.4.2027 5 250 Dall’1.5.2027 al 30.4.2028 5 250 09.0841 0306 15 00 Scampi ( Nephrops norvegicus ), congelati Dall’1.1.2025 al 30.4.2025 70 0 Dall’1.5.2025 al 30.4.2026 210 Dall’1.5.2026 al 30.4.2027 210 Dall’1.5.2027 al 30.4.2028 210 09.0834 1604 19 92 1604 20 90 Preparazioni di merluzzo e di altri pesci Dall’1.1.2025 al 30.4.2025 1 400 0 Dall’1.5.2025 al 30.4.2026 4 200 Dall’1.5.2026 al 30.4.2027 4 200 Dall’1.5.2027 al 30.4.2028 4 200 09.0835 Fresche o refrigerate: Dall’1.1.2025 al 30.4.2025 Dall’1.5.2025 al 30.4.2026 Dall’1.5.2026 al 30.4.2027 Dall’1.5.2027 al 30.4.2028 3 850 11 550 11 550 11 550 0 0302 23 00 Sogliole ( Solea spp.) 0302 24 00 0302 29 Rombo chiodato ( Psetta maxima ) Rombi gialli ( Lepidorhombus spp.) e altri pesci di forma appiattita 0302 59 90 Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae 0302 82 00 Razze ( Rajidae ) 0302 89 50 Rane pescatrici ( Lophius spp.) 0302 89 90 altri pesci, freschi o refrigerati: Congelati: 0303 32 00 Passere di mare ( Pleuronectes platessa ) 0303 39 85 Pesci piatti ex 0303 59 90 10 Sgombro indiano ( Rastrelliger spp.) 0303 69 90 Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae 0303 82 00 Razze ( Rajidae ) 0303 89 90 Altri pesci 0303 99 00 Pinne, teste, code, stomaco di pesci e altre frattaglie di pesce commestibili Filetti, freschi o refrigerati, di: 0304 43 00 Pesci di forma appiattita ( Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi ) ex 0304 44 90 90 Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae 0304 46 00 Austromerluzzi 0304 49 10 Pesci di acqua dolce 0304 49 90 Altri pesci, non nominati altrove 0304 95 10 Surimi congelato 09.0836 0305 39 10 0305 42 00 0305 69 50 0305 41 00 Filetti di salmone, salati o in salamoia, ma non affumicati Aringhe affumicate Salmoni, solo salati o in salamoia Salmoni affumicati, compresi i filetti Dall’1.1.2025 al 30.4.2025 Dall’1.5.2025 al 30.4.2026 Dall’1.5.2026 al 30.4.2027 Dall’1.5.2027 al 30.4.2028 35 105 105 105 0 09.0837 0305 72 00 0305 79 00 0305 43 00 0305 49 80 1604 11 00 1604 20 10 1605 61 00 1605 62 00 Teste, code e stomaci di pesci, affumicati, secchi, salati o in salamoia Pinne e altre frattaglie di pesce commestibili, affumicate, secche, salate o in salamoia Trote affumicate ( Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster ) Altri pesci affumicati Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi, ma non tritati Altre preparazioni e conserve di salmone Oloturie, preparate o conservate Ricci di mare, preparati o conservati Dall’1.1.2025 al 30.4.2025 Dall’1.5.2025 al 30.4.2026 Dall’1.5.2026 al 30.4.2027 Dall’1.5.2027 al 30.4.2028 1 365 4 095 4 095 4 095 09.0838 0302 22 00 0302 59 20 0304 49 10 0304 52 00 0304 89 10 0305 69 80 0304 82 10 0304 82 90 0302 59 40 0305 53 90 0303 14 20 0303 14 90 0302 14 00 0303 13 00 0304 41 00 0304 81 00 Passere di mare, fresche o refrigerate ( Pleuronectes platessa ) Merlani, freschi o refrigerati ( Merlangius merlangus) Filetti, freschi o refrigerati, di pesci d’acqua dolce, non nominati altrove Carne, anche tritata, di salmonidi, fresca o refrigerata Filetti, congelati, di pesci d’acqua dolce, non nominati altrove Altri pesci, solo salati o in salamoia Filetti di trote ( Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita , Oncorhynchus gilae ), congelati Molve ( Molva spp.), fresche o refrigerate Pesci secchi delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, diversi dal merluzzo Trote congelate « Oncorhynchus mykiss », con testa e branchie, senza visceri Salmoni dell’Atlantico « Salmo salar » e salmoni del Danubio « Hucho hucho », freschi o refrigerati Salmoni dell’Atlantico « Salmo salar » e salmoni del Danubio « Hucho hucho », congelati Filetti, freschi o refrigerati, di salmoni del Pacifico ( Oncorhynchus nerka , Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta , Oncorhynchus tschawytscha , Oncorhynchus kisutch , Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus ), salmoni dell’Atlantico ( Salmo salar ) e salmoni del Danubio ( Hucho hucho ) Filetti, congelati, di salmoni del Pacifico ( Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus ), salmoni dell’Atlantico ( Salmo salar ) e salmoni del Danubio ( Hucho hucho ) Dall’1.1.2025 al 30.4.2025 Dall’1.5.2025 al 30.4.2026 Dall’1.5.2026 al 30.4.2027 Dall’1.5.2027 al 30.4.2028 1 750 5 250 5 250 5 250 0 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3165/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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