Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3165 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3165 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/3165 of 18 December 2024 amending Council Regulation (EC) No 499/96 as regards Union tariff quotas for certain fish and fishery products originating in Iceland
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/3165
19.12.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3165 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2024
che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca, originari dell’Islanda
(
1
)
, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e d),
considerando quanto segue:
(1)
Con la decisione del 21 aprile 2016
(
2
)
il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell’Unione europea, e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda (il «protocollo aggiuntivo 2016-2021»).
2)
Il protocollo aggiuntivo 2016-2021 prevede il rinnovo di tre contingenti tariffari esenti da dazio scaduti il 30 aprile 2014 e un nuovo contingente tariffario esente da dazio per l’immissione in libera pratica nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda, fino al 30 aprile 2021.
3)
Il protocollo aggiuntivo 2016-2021 prevede inoltre che i volumi dei contingenti tariffari relativi al periodo compreso tra il 1
o
maggio 2014 e la data alla quale la sua applicazione provvisoria diventa effettiva siano assegnati proporzionalmente e messi a disposizione per il periodo compreso fra la data alla quale esso si applica provvisoriamente e il 30 aprile 2021. Esso non prevede l’eventuale riporto di volumi residui di un contingente tariffario a un successivo periodo di applicazione.
4)
Nel 2024 è stato concluso un nuovo protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda (il «protocollo aggiuntivo 2025-2028») riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione di taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda
(
3
)
. Il relativo allegato prevede contingenti tariffari annui esenti da dazio per l’immissione in libera pratica nell’Unione.
5)
I contingenti tariffari annui esenti da dazio istituiti dal protocollo aggiuntivo 2025-2028 si devono applicare a decorrere dal giorno in cui diventa effettiva l’applicazione provvisoria di detto protocollo fino al 30 aprile 2028. Il protocollo aggiuntivo 2025-2028 stabilisce inoltre che i volumi dei contingenti tariffari relativi al periodo compreso fra il 1
o
maggio 2021 e il giorno in cui si applica provvisoriamente detto protocollo aggiuntivo debbano essere assegnati proporzionalmente dal 1
o
maggio al 30 aprile di ogni anno fino al 30 aprile 2028.
(6)
Il protocollo aggiuntivo 2025-2028 dispone inoltre il trasferimento dei volumi cumulati residui di tali contingenti tariffari per un periodo massimo di due anni successivamente alla fine della sua applicazione, ma non oltre l’applicazione provvisoria di un protocollo successivo che istituisce contingenti esenti da dazio per i medesimi prodotti.
(7)
Il protocollo aggiuntivo 2025-2028 deve entrare in vigore provvisoriamente il 1
o
gennaio 2025.
(8)
Al fine di garantire che i contingenti tariffari siano disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore provvisoria del protocollo aggiuntivo 2025-2028, i contingenti tariffari istituiti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1
o
gennaio 2025.
(9)
È necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96 per dare attuazione ai contingenti tariffari istituiti dal protocollo aggiuntivo 2025-2028.
(10)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 499/96.
(11)
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 499/96 è così modificato:
1)
All’articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. I contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine da 09.0834 a 09.0841 riguardano il periodo compreso fra il 1
o
maggio 2021 e il 30 aprile 2028. Nel caso in cui tali contingenti non siano esauriti durante il periodo in parola e se un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti non è applicato provvisoriamente, le importazioni dall’Islanda possono avvenire per il volume cumulato residuo di tali contingenti fino a due anni successivamente alla fine di detto periodo di applicazione, ma non oltre l’applicazione provvisoria di un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti.»
;
2)
nell’allegato, dopo il numero d’ordine 09.0700 è aggiunto il testo che figura in allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 075 del 23.3.1996, pag. 8
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1996/499/2016-08-01
.
(
2
)
Decisione (UE) 2016/837 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda (
GU L 141 del 28.5.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2016/837/oj
).
(
3
)
Protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda (
GU L, 2024/2601, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/2601/oj
).
ALLEGATO
Numero d’ordine
Codice NC
Suddivisione TARIC
Designazione delle merci
Periodo contingentale
Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
Dazio contingentale (%)
09.0839
0303 51 00
Aringhe (
Clupea harengus, Clupea pallasii
), congelate
2
Dall’1.1.2025 al 30.4.2025
280
0
Dall’1.5.2025 al 30.4.2026
840
Dall’1.5.2026 al 30.4.2027
840
Dall’1.5.2027 al 30.4.2028
840
09.0840
0304 49 50
Filetti di scorfani (
Sebastes
spp.), freschi o refrigerati
Dall’1.1.2025 al 30.4.2025
1 750
0
Dall’1.5.2025 al 30.4.2026
5 250
Dall’1.5.2026 al 30.4.2027
5 250
Dall’1.5.2027 al 30.4.2028
5 250
09.0841
0306 15 00
Scampi (
Nephrops norvegicus
), congelati
Dall’1.1.2025 al 30.4.2025
70
0
Dall’1.5.2025 al 30.4.2026
210
Dall’1.5.2026 al 30.4.2027
210
Dall’1.5.2027 al 30.4.2028
210
09.0834
1604 19 92
1604 20 90
Preparazioni di merluzzo e di altri pesci
Dall’1.1.2025 al 30.4.2025
1 400
0
Dall’1.5.2025 al 30.4.2026
4 200
Dall’1.5.2026 al 30.4.2027
4 200
Dall’1.5.2027 al 30.4.2028
4 200
09.0835
Fresche o refrigerate:
Dall’1.1.2025 al 30.4.2025
Dall’1.5.2025 al 30.4.2026
Dall’1.5.2026 al 30.4.2027
Dall’1.5.2027 al 30.4.2028
3 850
11 550
11 550
11 550
0
0302 23 00
Sogliole (
Solea
spp.)
0302 24 00
0302 29
Rombo chiodato (
Psetta maxima
)
Rombi gialli (
Lepidorhombus
spp.) e altri pesci di forma appiattita
0302 59 90
Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae
0302 82 00
Razze (
Rajidae
)
0302 89 50
Rane pescatrici (
Lophius
spp.)
0302 89 90
altri pesci, freschi o refrigerati:
Congelati:
0303 32 00
Passere di mare (
Pleuronectes platessa
)
0303 39 85
Pesci piatti
ex
0303 59 90
10
Sgombro indiano (
Rastrelliger
spp.)
0303 69 90
Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae
0303 82 00
Razze (
Rajidae
)
0303 89 90
Altri pesci
0303 99 00
Pinne, teste, code, stomaco di pesci e altre frattaglie di pesce commestibili
Filetti, freschi o refrigerati, di:
0304 43 00
Pesci di forma appiattita (
Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi
e
Citaridi
)
ex
0304 44 90
90
Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae
0304 46 00
Austromerluzzi
0304 49 10
Pesci di acqua dolce
0304 49 90
Altri pesci, non nominati altrove
0304 95 10
Surimi congelato
09.0836
0305 39 10
0305 42 00
0305 69 50
0305 41 00
Filetti di salmone, salati o in salamoia, ma non affumicati
Aringhe affumicate
Salmoni, solo salati o in salamoia
Salmoni affumicati, compresi i filetti
Dall’1.1.2025 al 30.4.2025
Dall’1.5.2025 al 30.4.2026
Dall’1.5.2026 al 30.4.2027
Dall’1.5.2027 al 30.4.2028
35
105
105
105
0
09.0837
0305 72 00
0305 79 00
0305 43 00
0305 49 80
1604 11 00
1604 20 10
1605 61 00
1605 62 00
Teste, code e stomaci di pesci, affumicati, secchi, salati o in salamoia
Pinne e altre frattaglie di pesce commestibili, affumicate, secche, salate o in salamoia
Trote affumicate (
Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache
e
Oncorhynchus chrysogaster
)
Altri pesci affumicati
Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi, ma non tritati
Altre preparazioni e conserve di salmone
Oloturie, preparate o conservate
Ricci di mare, preparati o conservati
Dall’1.1.2025 al 30.4.2025
Dall’1.5.2025 al 30.4.2026
Dall’1.5.2026 al 30.4.2027
Dall’1.5.2027 al 30.4.2028
1 365
4 095
4 095
4 095
09.0838
0302 22 00
0302 59 20
0304 49 10
0304 52 00
0304 89 10
0305 69 80
0304 82 10
0304 82 90
0302 59 40
0305 53 90
0303 14 20
0303 14 90
0302 14 00
0303 13 00
0304 41 00
0304 81 00
Passere di mare, fresche o refrigerate (
Pleuronectes platessa
)
Merlani, freschi o refrigerati (
Merlangius merlangus)
Filetti, freschi o refrigerati, di pesci d’acqua dolce, non nominati altrove
Carne, anche tritata, di salmonidi, fresca o refrigerata
Filetti, congelati, di pesci d’acqua dolce, non nominati altrove
Altri pesci, solo salati o in salamoia
Filetti di trote (
Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita
,
Oncorhynchus gilae
), congelati
Molve (
Molva
spp.), fresche o refrigerate
Pesci secchi delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, diversi dal merluzzo
Trote congelate «
Oncorhynchus mykiss
», con testa e branchie, senza visceri
Salmoni dell’Atlantico «
Salmo salar
» e salmoni del Danubio «
Hucho hucho
», freschi o refrigerati
Salmoni dell’Atlantico «
Salmo salar
» e salmoni del Danubio «
Hucho hucho
», congelati
Filetti, freschi o refrigerati, di salmoni del Pacifico (
Oncorhynchus nerka
,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta
,
Oncorhynchus tschawytscha
,
Oncorhynchus kisutch
,
Oncorhynchus masou
e
Oncorhynchus rhodurus
), salmoni dell’Atlantico (
Salmo salar
) e salmoni del Danubio (
Hucho hucho
)
Filetti, congelati, di salmoni del Pacifico (
Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou
e
Oncorhynchus rhodurus
), salmoni dell’Atlantico (
Salmo salar
) e salmoni del Danubio (
Hucho hucho
)
Dall’1.1.2025 al 30.4.2025
Dall’1.5.2025 al 30.4.2026
Dall’1.5.2026 al 30.4.2027
Dall’1.5.2027 al 30.4.2028
1 750
5 250
5 250
5 250
0
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3165/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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