Quando un'azienda italiana deve comunicare gli aggiustamenti di transfer pricing effettuati a favore di controllate estere secondo la normativa DAC 6?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione 78/E dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che gli aggiustamenti di fine anno ai prezzi di trasferimento (TP adjustment) devono essere comunicati quando effettuati a favore di società controllate residenti in giurisdizioni a bassa tassazione o non cooperative. Questi aggiustamenti, anche se finalizzati a garantire marginalità in linea con i valori di libera concorrenza, rientrano nella categoria di "pagamenti transfrontalieri deducibili" tra imprese associate e quindi costituiscono un meccanismo transfrontaliero soggetto a notifica. L'obbligo di comunicazione sorge quando ricorrono specifici elementi distintivi (hallmarks), in particolare quando la giurisdizione destinataria non applica alcuna imposta sul reddito societario o applica un'aliquota prossima a zero, oppure è inserita negli elenchi OCSE di giurisdizioni non cooperative. Per le comunicazioni successive alla prima, il termine di trenta giorni decorre dalla data di approvazione del bilancio della società controllante che effettua l'aggiustamento, considerando le particolari modalità operative con cui questi vengono calcolati e fatturati (generalmente tra gennaio e marzo dell'anno successivo).
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Riferimento normativo
Decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100 (recepimento Direttiva “DAC 6”) - meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 78/E
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Settore Consulenza
Roma, 31/12/2021
OGGETTO: Decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100 (recepimento
Direttiva “DAC 6”) - meccanismi transfrontalieri soggetti
all’obbligo di comunicazione
Sono pervenute alla scrivente talune richieste di chiarimento in merito alla
corretta applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 100, del 30
luglio 2020 (di seguito anche “decreto legislativo”), che ha recepito la Direttiva
(UE) 2018/822 del Consiglio dell’Unione Europea del 25 maggio 2018 e a cui ha
fatto seguito il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 novembre
2020 (di seguito anche “decreto ministeriale”), con particolare riguardo alla
sussistenza o meno dell’obbligo di comunicare, ai sensi della citata normativa, gli
aggiustamenti di fine anno ai prezzi di trasferimento effettuati a favore di società
controllate non residenti (cd TP adjustment), in presenza di determinate
caratteristiche.
In particolare le Società Istanti hanno fatto presente che, al termine di
ciascun esercizio, esse verificano il risultato operativo conseguito dalle proprie
controllate non residenti e, al fine di garantire loro una marginalità in linea con i
valori di libera concorrenza, laddove tale risultato si ponga al di sotto di una certa
marginalità target, effettuano, in loro favore, opportuni aggiustamenti dei prezzi
dei prodotti finiti compravenduti durante l’anno.
Detti aggiustamenti vengono effettuati sulla base delle seguenti modalità
operative:
1. nel corso di ciascun periodo d’imposta (periodo “N”), i prodotti sono
fatturati dalle Società alle controllate applicando i prezzi di listino definiti ex ante;
2. alla fine del periodo d’imposta N, gli eventuali aggiustamenti sono
calcolati sulla base dei margini centralmente definiti in coerenza con quelli
risultanti dal confronto con le società assunte come comparabili ad esito delle
search strategy effettuate nell’ambito della politica di transfer pricing di Gruppo,
periodicamente aggiornate;
3. date le tempistiche relative alla chiusura del bilancio civilistico delle
Società controllanti e delle controllate (coincidenti con il periodo d’imposta), i TP
adjustments contabilizzati con competenza periodo d’imposta N, vengono
calcolati nel corso del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo, periodo
“N + 1” e fatturati alle società controllate entro il termine del successivo 31 marzo
dello stesso anno.
Le Società Istanti hanno manifestato il dubbio che gli aggiustamenti di fine
anno ai prezzi di trasferimento potessero ricondursi, se effettuati a favore di società
controllate residenti in giurisidizioni aventi le caratteristiche di seguito esposte,
all’elemento distintivo di cui all’allegato 1 del decreto legislativo lettera C)
“Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere” punto 1,
lettera b, sub 1) e punto 1, lettera b, sub 2), ovvero a quei meccanismi che
prevedono pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più imprese
associate dove, nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una
giurisdizione, quest’ultima:
- non impone alcuna imposta sul reddito delle società o impone
un’imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero;
(punto 1, lettera b, sub 1);
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- è inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state
valutate collettivamente dagli Stati membri o nel quadro dell’OCSE
come non cooperative (punto 1, lettera b, sub 2).
A parere delle Società Istanti, in considerazione del fatto che i TP
adjustments vengono attuati mediante la rettifica dei prezzi originariamente
applicati ai prodotti e hanno il preciso scopo di consentire alle controllate di
raggiungere una marginalità in linea con valori di libera concorrenza, gli stessi non
dovrebbero qualificarsi come “pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra
due o più imprese associate” ai sensi dell’allegato 1, lettera C, del decreto
legislativo e, pertanto, non dovrebbero rilevare, ai fini degli obblighi di
comunicazione, neanche se effettuati a favore di società controllate residenti in
giurisdizioni aventi le caratteristiche indicate nel citato “elemento distintivo”.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 10 febbraio 2021 (di seguito
anche “Circolare”) ha fornito i primi chiarimenti in merito all’applicazione delle
norme per la comunicazione delle informazioni relative ai meccanismi
transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, con particolare riguardo all’ambito
di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni e dei criteri che rendono
un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione da parte
degli intermediari o dei contribuenti.
Ai fini della disciplina in esame, il comma 1, lettera a) dell’articolo 2 del
decreto legislativo definisce “meccanismo transfrontaliero” uno schema, accordo
o progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi
almeno una delle cinque condizioni dettate dallo stesso comma. Tra queste rileva,
ai fini del presente parere, la condizione n. 1) ovvero che non tutti i partecipanti
allo schema, accordo o progetto risiedano, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato.
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Come precisato dalla Circolare, “i termini «schema», «accordo»,
«progetto» si riferiscono a diversi gradi di complessità del meccanismo (…) può
rientrare nel concetto di «schema» un meccanismo che prevede una serie di entità
coinvolte e transazioni tra di loro interconnesse. Il «progetto», per altro verso, è
l’insieme delle ipotesi teoriche che compongono uno «schema» che, se realizzate,
determinano il conseguimento di uno degli effetti da cui può derivare l’obbligo di
comunicazione. L’accordo ricomprende qualsiasi intesa legalmente vincolante”.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il “meccanismo
transfrontaliero è soggetto all’obbligo di comunicazione se sussiste almeno uno
degli elementi distintivi” tra quelli indicati nell’Allegato 1 del medesimo decreto,
che costituiscono, come risulta dalla definizione contenuta all’articolo 2, un
“indice di rischio di elusione o evasione fiscale”. Come precisato nella Circolare,
poi, è “sufficiente che uno solo di essi sia soddisfatto affinché, al ricorrere delle
altre condizioni, sorga l’obbligo di segnalazione”.
La Circolare specifica inoltre che “La concreta individuazione dei
meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione deriva dalla lettura
combinata di diverse disposizioni del decreto legislativo e del decreto ministeriale
che nel loro insieme introducono un sistema di criteri selettivi focalizzati
essenzialmente sui seguenti aspetti:
a) la transnazionalità del meccanismo (articolo 2, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo) - transnazionalità;
b) la sussistenza di almeno uno degli elementi distintivi (di seguito anche
hallmarks), classificati in cinque categorie identificate con lettere dalla
A) alla E), previsti dall’Allegato 1 al decreto legislativo (articolo 5,
comma 1 del decreto legislativo) – elementi distintivi;
c) la presenza di una riduzione (potenziale) dell’imposta dovuta in un
Paese dell’Unione Europea o in uno Stato terzo con il quale è in vigore
uno specifico accordo per lo scambio di informazioni relativamente ai
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meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (articolo 6,
comma 1 del decreto ministeriale) - riduzione di imposta;
d) la presenza di un vantaggio fiscale principale realizzato da uno o più
contribuenti in Italia (articolo 7, comma 2 del decreto ministeriale) -
vantaggio principale.”
I primi due criteri, ossia la natura transnazionale e la sussistenza di almeno
uno degli elementi distintivi previsti dalla normativa di riferimento, devono
sempre sussistere ai fini della qualificazione del meccanismo soggetto all’obbligo
di notifica, mentre i successivi criteri sono richiesti solo in relazione a determinate
categorie di meccanismi.
Nello specifico la Circolare chiarisce che “Per quanto attiene ai successivi
criteri, occorre precisare che:
˗ per i meccanismi caratterizzati dagli elementi distintivi di cui alle
lettere A, B, C.1, b) sub 1), c) e d), deve essere integrato sia il criterio
della riduzione di imposta sia quello del vantaggio principale;
˗ per i meccanismi caratterizzati dagli elementi distintivi di cui alle
lettere E e C diversi da quelli indicati al punto precedente, deve essere
verificato solamente quello della riduzione di imposta”
In sostanza affinchè sorga l’obbligo di comunicazione, tutti gli elementi
appartenenti alla categoria C dell’Allegato 1 devono integrare il criterio della
potenziale riduzione di imposta (articolo 6 del decreto ministeriale), e solo alcuni
di questi (tra cui quello del punto 1, lettera b, sub 1) devono soddisfare anche il
criterio del vantaggio fiscale principale (articolo 7 del decreto ministeriale).
Il criterio della potenziale riduzione di imposta, come precisato nella
Circolare, “è da intendersi in termini potenziali, ossia quale vantaggio di natura
fiscale che ci si può attendere come logica conseguenza dei fatti e delle circostanze
del caso, ponendo a confronto ipoteticamente gli effetti fiscali in presenza del
meccanismo, compresi quelli derivanti dall’applicazione di norme agevolative,
con gli effetti che si verificherebbero in sua assenza”.
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Il criterio del vantaggio principale, come disciplinato dall’articolo 7,
comma 2, del decreto ministeriale, ricorre quando il vantaggio fiscale derivabile
dall’attuazione di uno o più meccanismi transfrontalieri è prevalente rispetto ai
vantaggi extrafiscali.
Ciò premesso, si ritiene che i TP adjustment oggetto del parere formulato
dalle Società Istanti siano suscettibili di comunicazione ove effettuati a favore di
società controllate residenti in giurisidizioni aventi le caratteristiche indicate
nell’elemento distintivo di cui all’allegato 1 del decreto legislativo lettera C)
“Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere” punto 1,
lettera b, sub 1) e punto 1, lettera b, sub 2) e al verificarsi delle ulteriori condizioni
dettate dal decreto ministeriale.
Si rileva, preliminarmente, che alla luce della definizione di meccanismo
transfrontaliero fornita dal comma 1, lettera a) dell’articolo 2 del decreto
legislativo (schema, accordo o progetto, riguardante l’Italia e una o più
giurisdizioni estere, al verificarsi di almeno una delle condizioni dettate dal
medesimo comma) la politica di transfer pricing di un gruppo multinazionale
ricade in tale fattispecie.
La Circolare ha, infatti, chiarito che costituisce “accordo” una qualsiasi
intesa legalmente vincolante. Nel caso di specie, le policies di TP risultano,
generalmente, formalizzate in ciascuno degli accordi via via stipulati con le
subsidiaries estere e, comunque, assumono efficacia vincolante all’interno del
Gruppo multinazionale .
Definita la politica di transfer pricing di Gruppo come un meccanismo
trasfrontaliero, occorre verificare la sussistenza degli elementi distintivi di cui
all’allegato 1 del decreto legislativo. Tra quelli collegati alle operazioni
transfrontaliere di cui alla lettera C del citato allegato, al punto 1 è individuato:
“Un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili
effettuati tra due o più imprese associate, dove si verifica almeno una delle
condizioni seguenti:
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…
b) nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione,
quest’ultima:
1) non impone alcuna imposta sul reddito delle società o impone
un’imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero; oppure
2) è inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state
valutate collettivamente dagli Stati membri o nel quadro dell’OCSE come non
cooperative”
I TP adjustments oggetto del parere delle Società Istanti, ove effettuati,
come si è detto, a favore di società controllate residenti in giurisidizioni aventi le
caratteristiche sopra indicate, rientrano nell’elemento distintivo di cui al citato
punto 1, in quanto come precisato dalla Circolare “con riferimento alla nozione di
pagamento assume rilevanza il concetto di componente negativo di reddito
fiscalmente deducibile”.
Quindi, al verificarsi delle ulteriori condizioni dettate dagli articoli 6 e 7 del
decreto ministeriale (c.d. criterio della potenziale riduzione di imposta e criterio
del vantaggio principale) relativamente al punto 1, lettera b, sub 1), e dal solo
articolo 6 del decreto ministeriale (c.d. criterio della potenziale riduzione di
imposta) relativamente al punto 1, lettera b, sub 2), detti aggiustamenti risultano
soggetti all’obbligo di comunicazione ai sensi del comma 7, articolo 3, del decreto
legislativo.
Per quanto concerne i tempi entro cui assolvere ai suddetti obblighi,
l’articolo 2 del decreto ministeriale dispone che il contribuente effettua la
comunicazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui
il meccanismo transfrontaliero è stato messo a sua disposizione ai fini
dell’attuazione o a quello in cui è stata avviata l’attuazione. Il medesimo articolo
precisa, inoltre, che la data di avvio dell’attuazione del meccanismo
transfrontaliero corrisponde al momento in cui il contribuente compie il primo atto
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avente effetti giuridici o la prima transazione finanziaria ai fini dell’attuazione del
meccanismo.
Per le comunicazioni successive alla prima e relative al meccanismo in
esame, il dies a quo del termine di trenta giorni per la comunicazione dei TP
Adjustment, in considerazione delle particolari modalità operative con cui vengono
effettuati, si ritiene debba decorrere dalla data di approvazione del bilancio della
Società controllante che effettua l’aggiustamento.
IL DIRETTORE CENTRALE
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La normativa DAC 6 (Direttiva 2018/822) e il Decreto Legislativo 100/2020 disciplinano l'obbligo di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri, con particolare attenzione ai transfer pricing adjustment, alle giurisdizioni a bassa tassazione, agli hallmarks (elementi distintivi) e al criterio della potenziale riduzione di imposta. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare se gli aggiustamenti di prezzo tra imprese associate rientrano negli elementi distintivi della categoria C, valutando la transnazionalità dell'operazione, il vantaggio fiscale principale e l'applicabilità delle norme sulla deducibilità dei componenti negativi di reddito.
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