Regime applicabile alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d’acqua - Articolo 10, primo comma, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter) e Tabella A , Parte III, n. 127-novies) allegate al DPR n. 633 del 1972 - Regime applicabile alle prestazioni cc.dd. “complesse”
Regime applicabile alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d’acqua - Articolo 10, primo comma, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter) e Tabella A , Parte III, n. 127-novies) allegate al DPR n. 633 del 1972 - Regime applicabile alle prestazioni cc.dd. “complesse” - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 8/E
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Grandi Contribuenti
Roma, 2 febbraio 2021
OGGETTO:– Regime applicabile alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie
d’acqua. - Articolo 10, primo comma, n. 14), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter) e Tabella A ,
Parte III, n. 127-novies) allegate al DPR n. 633 del 1972. - Regime applicabile
alle prestazioni cc.dd. “complesse”.
Sono pervenuti a questa Direzione quesiti in merito al trattamento applicabile,
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, alle prestazioni di trasporto di passeggeri per
le vie d’acqua rese da imprese armatrici.
In particolare, è stato rappresentato alla scrivente che alcune delle suddette
imprese offrono esclusivamente servizi di trasporto dei passeggeri per vie d’acqua
(di seguito, “mero trasporto”), assumendo obblighi che si esauriscono nel trasporto
di persone da un porto di partenza ad un porto di arrivo, con o senza soste
intermedie a seconda della rotta, dove il porto di partenza può anche coincidere con
lo stesso porto di arrivo, senza che sia contemplato, a fronte del corrispettivo del
titolo di viaggio, alcun tipo di servizio aggiuntivo, quali la somministrazione di
alimenti e bevande, i servizi di guide turistiche a bordo delle imbarcazioni, la
somministrazione di aperitivi o di pasti completi a bordo delle imbarcazioni. Le
imprese che effettuano i predetti servizi possono, sulle imbarcazioni la cui stazza lo
consente, dotarsi di punti di ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande a
bordo dietro pagamento di un corrispettivo distinto da parte dei passeggeri e solo in
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caso di consumo. È inoltre possibile che sulle imbarcazioni adibite ai servizi di
questo tipo siano imbarcati turisti o comitive di turisti al seguito di guide (siano esse
professionisti del settore o dipendenti di agenzie di viaggio e tour operator); in tali
circostanze, il servizio di guida turistica è effettuato da un soggetto terzo rispetto alle
imprese il quale percepisce il proprio corrispettivo per le proprie attività di guida
turistica.
E’ stato altresì evidenziato che i servizi di mero trasporto possono essere
erogati anche su rotte prevalentemente turistiche che interessano, a mero titolo
esemplificativo, i collegamenti “da e per”: San Vito lo Capo, Favignana, Marettimo,
Trapani; le Isole Egadi; le Isole Tremiti; la Laguna di Venezia mediante gondole,
taxi acquei ed altre imbarcazioni ad utilizzo non esclusivo; l’arcipelago della
Maddalena (ivi inclusa la circumnavigazione dell’Isola della Maddalena); Capri e
Anacapri (ivi inclusa la circumnavigazione dell’Isola di Capri).
Vi sono poi altre imprese che, invece, unitamente al trasporto passeggeri,
prestano servizi ulteriori, di diversa natura, obbligandosi così a prestazioni più
articolate (cc.dd. “prestazioni complesse”). Si tratta di fattispecie in cui l’impresa
esecutrice della prestazione, a fronte di un corrispettivo unitario, offre ai propri
passeggeri anche prestazioni ulteriori, solitamente aventi finalità/natura ricreativa,
fra cui sono ricomprese l’attività di pesca sportiva, l’avvistamento cetacei,
l’organizzazione di eventi particolari in date prestabilite in cui i passeggeri sono
trasportati in loco, la somministrazione di pranzi e cene a bordo, l’organizzazione di
eventi privati di intrattenimento con musica e pasti a bordo.
A fronte delle peculiarità delle due tipologie di prestazioni sopra descritte (di
“mero trasporto” e “complesse”) è stato chiesto quale dei seguenti regimi IVA
contemplati dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sia
applicabile alle stesse:
- esenzione dal tributo, ex articolo 10, comma 1, n. 14);
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- imponibilità al tributo con applicazione dell’aliquota del 5 per cento in base
alla Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter), oppure con aliquota del 10 per cento ai sensi
della Tabella A , Parte III, n. 127-novies);
- imponibilità con applicazione dell’aliquota ordinaria del 22 per cento.
Al riguardo si evidenzia che il trattamento applicabile ai fini IVA al trasporto
di persone, urbano ed extraurbano, per vie d’acqua emerge dal combinato disposto
delle già citate disposizioni di cui all’articolo 10, primo comma, n. 14), del DPR n.
633 del 1972, alla Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter), e alla Tabella A, Parte III, n.
127-novies) - entrambe allegate al medesimo DPR -, come risultanti dalle modifiche
apportate dall’articolo 1, commi da 33 a 35 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(c.d. Legge di bilancio 2017).
In particolare, il citato n. 14) del primo comma dell’articolo 10 del DPR n. 633
del 1972 include, nella sua attuale formulazione, fra le prestazioni esenti dal tributo
“le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da
piazza”. La stessa disposizione puntualizza che “si considerano urbani i trasporti
effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre
cinquanta chilometri”.
L’esenzione trova copertura a livello comunitario nell’articolo 371 della
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto (atto di rifusione della Sesta Direttiva n.
77/388/CE del 17 maggio 1977; “Direttiva IVA”), secondo cui gli Stati membri che
al 1° gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell’Allegato X, parte B,
“possono continuare ad esentarle”, alle condizioni esistenti alla suddetta data; fra
queste operazioni rientra, al punto n. 10), per quanto qui di interesse, il trasporto di
persone.
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La predetta formulazione della norma in commento risulta dalle richiamate
modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2017 al medesimo articolo 10, primo
comma, n. 14), del DPR n. 633 del 1972, che nella previgente versione, con
riferimento al trasporto per vie d’acqua, assoggettava ad esenzione tutte le
prestazioni di trasporto urbano di persone, sia ove realizzate attraverso mezzi da
piazza, sia ove realizzate con altri mezzi abilitati. Per effetto di tali modifiche,
quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono rimaste assoggettate al regime di
esenzione le sole prestazioni di trasporto di persone urbano, realizzate (per via
marittima, lacuale, fluviale e lagunare) mediante veicoli da piazza, essendone,
invece, escluse quelle realizzate con “altri mezzi di trasporto abilitati (...)”.
Queste ultime, per effetto della stessa Legge di bilancio 2017, sono state
invece incluse nella previsione della Tabella A, parte II-bis, n. 1-ter), allegata al
menzionato DPR n. 633 del 1972, secondo cui le “prestazioni di trasporto urbano di
persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di
trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare” sono soggette all’aliquota ridotta
del 5 per cento.
Tale ultima previsione mira ad un migliore allineamento della normativa
interna con la citata Direttiva IVA che, all’Allegato III, n. 5), consente agli Stati
membri di applicare le aliquote ridotte dell’articolo 98 alle prestazioni di trasporto di
persone e relativi bagagli al seguito.
Infine, le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito,
diverse da quelle di cui alla Tabella A, parte II-bis, n. 1-ter), e da quelle esenti a
norma dell’articolo 10, primo comma, n. 14), dello stesso DPR, sono assoggettate
alla previsione della Tabella A, parte III, n. 127-novies), allegata al DPR n. 633 del
1972, la quale prevede il regime di imponibilità con applicazione dell’aliquota
ridotta del 10 per cento.
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Pertanto, alla luce del predetto quadro normativo, continuano a essere
ricomprese nel regime di esenzione, ai fini IVA, le prestazioni di trasporto urbano
(ovverosia che avvengono all’interno dello stesso Comune o tra Comuni non distanti
oltre cinquanta chilometri) che siano effettuate mediante “veicoli da piazza”, per tali
intendendosi quelli adibiti al servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici
non di linea, così come definiti dall’articolo 2 della Legge quadro 15 gennaio 1992,
n. 21 (c.d. “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea”). Ad essi sono equiparati gondole e motoscafi (cfr., inter alia,
risoluzione ministeriale n. 650613 del 21 novembre 1988; risoluzione n. 50/E del 5
luglio 2018 e risposta pubblica ad istanza di interpello n. 225 del 5 luglio 2019). Di
contro, le prestazioni di trasporto urbano di persone rese con mezzi diversi di quelli
da piazza, che siano abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale,
fluviale e lagunare, soggiacciono all’aliquota IVA del 5 per cento. Sono soggetti
all’aliquota del 10 per cento i trasporti urbani di persone per vie acquee effettuate
con mezzi diversi da quelli da piazza o diversi dai mezzi abilitati e,
indipendentemente dal mezzo usato, i trasporti extraurbani.
Ai fini dell’interpretazione delle menzionate disposizioni agevolative appare
dirimente la nozione di “trasporto di persone” che non viene, tuttavia, fornita né
dalla normativa comunitaria, né da quella domestica. Conseguentemente, la predetta
nozione deve essere ritratta, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia
europea (cfr. sentenza della Corte, Quinta Sezione, del 18 gennaio 2001, Causa C-
83/99), dal suo significato abituale, alla luce del contesto di riferimento in cui opera
e tenendo in considerazione che tutte le disposizioni che prevedono l’esenzione o
l’applicazione di un’aliquota ridotta devono essere interpretate restrittivamente,
rappresentando un’eccezione al principio fondamentale posto dalla Direttiva IVA,
secondo cui le operazioni a titolo oneroso debbono ordinariamente essere
assoggettate all’aliquota ordinaria. Pertanto, al fine di evitare di attribuire alla
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nozione di “trasporto di persone” un’accezione estensiva, deve considerarsi che non
ogni operazione che presenti una qualche attinenza con un contratto di trasporto nel
suo significato più ampio rientra automaticamente in questa definizione (cfr.
Conclusioni Avvocato Generale nella citata Causa C-83/99; risoluzione n. 478/E del
16 dicembre 2008).
Tanto premesso, si ritiene che, nel suo significato abituale, il trasporto sia
riconducibile alla nozione civilistica del contratto disciplinato dagli articoli 1678 e
seguenti del Codice Civile, con il quale “un soggetto (...) trasferisce persone o cose
da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività
personali e con l’assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione
tecnica dello stesso” (sentenza della Corte di Cassazione, sezione II, n. 11430 del 17
ottobre 1992). In altri termini il “trasporto” include le fattispecie nelle quali un
vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose “da un luogo a un
altro”.
La predetta nozione implica lo spostamento materiale delle persone trasportate:
circostanza, questa, che si verifica tipicamente quando lo spostamento si realizza
partendo da un determinato luogo per concludersi in un diverso luogo di arrivo
(appunto, un “altro” luogo come previsto dal richiamato articolo 1678 c.c.).
Tuttavia, la medesima definizione non postula tale circostanza indefettibilmente,
potendo il luogo di partenza e quello di destinazione anche coincidere, come avviene
nei viaggi effettuati secondo l’itinerario “andata e ritorno”, essendo comunque
soddisfatta, anche in tali casi, la condizione di “movimentazione” delle persone nello
spazio.
Ciò posto, la scrivente ritiene che le richiamate disposizioni del DPR n. 633 del
1972, che prevedono (in virtù del mezzo utilizzato, nonché del carattere, urbano o
extraurbano, del trasporto stesso) l’esenzione dal tributo oppure l’imponibilità con
applicazione delle due alternative aliquote ridotte, del 5 o del 10 per cento, siano
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applicabili solo nelle ipotesi in cui le prestazioni rese dalle imprese armatrici
soddisfino la richiamata definizione di trasporto e a condizione che il servizio da
esse reso si traduca effettivamente nel solo c.d. “mero trasporto” (essendo le
predette imprese obbligate e correlativamente remunerate esclusivamente per il
trasporto di persone, senza assumere ulteriori e aggiuntive prestazioni).
In particolare, in forza della definizione di “trasporto di persone” sopra
illustrata, tale conclusione deve considerarsi riferibile anche alle ipotesi in cui:
- il percorso effettuato coincida con rotte turistiche: la finalità turistico-
ricreativa non è, infatti, in grado di incidere sulla natura oggettiva dell’agevolazione
concessa alla prestazione di trasporto (cfr., in tal senso, i principi espressi dalle
risoluzioni ministeriali n. 361129 del 14 luglio 1978 e n. 362913 del 2 ottobre 1978,
che hanno riconosciuto l’esenzione ai fini IVA – ratione temporis applicabile – alle
prestazioni di trasporto, entro i 50 Km, fra Comuni limitrofi collegati fra di loro sia
sul piano economico - industria vinicola - “sia sul piano turistico”);
- il viaggio preveda la coincidenza fra porto di partenza e porto di arrivo.
Parimenti, non è ostativa all’applicazione del regime IVA di esenzione o
dell’applicazione dell’aliquota ridotta la circostanza che parte dei titoli di viaggio
siano emessi anche in favore di gruppi organizzati, agenzie di viaggio o tour
operator, con al seguito una propria guida turistica remunerata a parte (senza alcuna
incidenza sul corrispettivo dovuto all’impresa armatrice per il viaggio), sempre a
condizione che il servizio reso dalle medesime imprese armatrici rimanga solo ed
esclusivamente il mero trasporto e che non si rientri nella differente ipotesi del
noleggio di imbarcazione per escursioni turistiche private nei confronti di tour
operator o agenzie di viaggi.
Quanto, invece, al trattamento da riservare alle cc.dd. “prestazioni complesse”,
si richiamano i chiarimenti resi dalla citata risoluzione n. 117/E del 28 maggio 2003
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2008 (relativi alla formulazione vigente ratione temporis dell’articolo 10, primo
comma, n. 14), del DPR n. 633 del 1973) e dalla menzionata riposta 225 del 2019.
Nei richiamati documenti, dopo aver ribadito che nel servizio di trasporto
correttamente inteso il prestatore si obbliga semplicemente a trasferire, verso
corrispettivo, i propri clienti da un luogo a un altro, come previsto nella nozione
civilistica di contratto di trasporto, è stato precisato che laddove, al contrario,
l’obbligo assunto riguardi l’esecuzione di un diverso e più articolato servizio,
comprensivo dell’offerta di differenti e ulteriori prestazioni con finalità turistico-
ricreativa, rispetto alla cui realizzazione il trasporto di persone da un luogo a un altro
appaia meramente strumentale, non può considerarsi sussistente una prestazione di
trasporto vera e propria.
In tali fattispecie, infatti, il prestatore si impegna a un’obbligazione di natura
complessa a fronte di un corrispettivo globale e unitario, come tale soggetta
all’aliquota ordinaria del 22 per cento.
Nei casi esaminati si trattava, in sostanza:
-di gite turistiche con intrattenimento presso luoghi di particolare interesse
turistico, organizzate in modo che fossero eseguite, a fronte di un unico
corrispettivo, prestazioni ulteriori rispetto al trasporto di persone e inclusive, oltre
all’accesso alla motonave per il trasferimento, ad esempio, dell’animazione a bordo
(eventi particolari, musica, balli ed esibizioni di metodologie di pesca), della
somministrazione di alimenti e bevande, nonché (in alcuni casi) dell’ingresso in
alcune strutture da visitare,
-dell’organizzazione di mini crociere, senza attracco e con una breve
descrizione della costa, da parte del personale di bordo, ai passeggeri durante il
tragitto.
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Analoghe conclusioni sono state riservate, dalla citata risoluzione n. 117/E del
2008, alle ipotesi in cui le uscite in barca si traducano in escursioni strettamente
finalizzate all’esercizio dell’attività di pesca sportiva, per le quali il corrispettivo
pagato dai clienti comprende anche la consumazione al bar della motonave.
Come chiarito dalla risposta pubblica ad interpello n. 225 del 2019, non può
affermarsi neanche che le ulteriori prestazioni rese siano accessorie rispetto a quella
principale del trasporto di persone, e che quindi possano beneficiare del medesimo
regime ai fini IVA. Affinché una prestazione di servizi possa qualificarsi come
accessoria a un’operazione principale, la stessa deve infatti integrare, completare e
rendere possibile quest’ultima, ai sensi dell’articolo 12 del DPR n. 633 del 1972
(cfr., inter alia, risoluzione 1° agosto 2008, n. 337/E). L’accessorietà è ravvisabile in
presenza di una connessione fra le prestazioni che deve protendersi ben al di là della
generica utilità dell’una a favore dell’altra, essendo necessario che entrambe le
prestazioni realizzino un tutt’uno indistinto e indissociabile, “la cui scomposizione
avrebbe carattere artificioso” (cfr., tra le altre, sentenza della Corte di Giustizia
Europea del 18 gennaio 2018, C-463/16, punto 22; Corte di Cassazione, sentenza del
16 novembre 2011, n. 24049).
Pertanto, laddove accanto alla prestazione di trasporto di persone siano incluse
anche altre prestazioni (come quelle con finalità turistico-ricreative consistenti nel
servizio di pesca e nella successiva somministrazione del pescato cucinato a bordo
dell’imbarcazione; nello svolgimento anche di altri servizi ittico-turistici; nel
noleggio di imbarcazioni per la realizzazione di escursioni private o nei confronti
esclusivamente di agenzie di viaggio o tour operator; nell’organizzazione di
escursioni turistiche con guida messa a disposizione dal vettore) si configura una
prestazione unica generica, ex articolo 3 del citato DPR n. 633 del 1972, come tale
assoggettabile a IVA con aliquota del 22 per cento.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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