Istanza di interpello - Società Cooperativa Alfa-Legge 26 gennaio 1983, n. 16 - Emissione di scontrino fiscale da parte di terzi per conto del cedente in luogo della fattura - Inammissibilità
Istanza di interpello - Società Cooperativa Alfa-Legge 26 gennaio 1983, n. 16 - Emissione di scontrino fiscale da parte di terzi per conto del cedente in luogo della fattura - Inammissibilità - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 334 /E
Roma, 01 agosto 2008
Direzio ne Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO:Istanza di interpello– Società Cooperativa Alfa-Legge 26 gennaio
1983, n. 16 - Emissione di scontrino fiscale da parte di terzi per
conto del cedente in luogo della fattura – Inammissibilità
Quesito
La società cooperativa istante opera nell'ambito di uno "spaccio-mercato
coperto" situato in una struttura polifunzionale, dove i singoli produttori agricoli
espongono i propri prodotti. Non potendo assicurare la propria presenza nella
struttura, i produttori agricoli delegano l’attività materiale di cessione dei beni e
la riscossione del corrispettivo alla società cooperativa stessa.
All’interno della struttura si concentra un elevato numero di produttori
agricoli, dei quali solo alcuni rientrano nel regime di esonero disciplinato
dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, ovvero sono esentati dall'emissione dello scontrino o ricevuta
fiscale, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(trattasi degli agricoltori cui si applica l’articolo 34, comma 1, del D.P.R. n. 633
del 1972).
Ciò posto, la cooperativa istante chiede di conoscere come sia possibile
ottemperare agli obblighi previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 16, da parte
degli operatori obbligati a certificare i corrispettivi.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
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La cooperativa istante ritiene, sulla scorta di un’apposita autorizzazione
dei singoli produttori agricoli soggetti d’imposta, di poter fiscalizzare in proprio
un unico registratore di cassa e di poter emettere, all'atto della singola cessione,
uno scontrino fiscale con l’indicazione analitica dei beni ceduti e del produttore
agricolo cedente mediante l’indicazione della partita IVA dello stesso.
Successivamente, la cooperativa comunicherà a ciascun soggetto
d’imposta l’esatto corrispettivo dei singoli beni ceduti, in modo da consentire la
registrazione dei corrispettivi nei termini di cui all’articolo 24 del D.P.R. n. 633
del 1972.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
La soluzione interpretativa prospettata dall’istante è incompatibile con le
disposizioni in materia di scontrino fiscale recate dalla legge 26 gennaio 1983, n.
16, e dal decreto ministeriale di attuazione 23 marzo 1983.
In particolare, l’articolo 1 del citato decreto ministeriale dispone che “per
le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le
quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (…) deve essere rilasciato uno
scontrino fiscale, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12, al
momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della consegna del
bene o della ultimazione della prestazione. (…).”
Fra le predette caratteristiche di cui all’articolo 12 figura “il numero di
partita IVA dell’emittente e ubicazione dell’esercizio”. Lo stesso articolo 12
dispone, inoltre, al quarto comma, che “lo scontrino di chiusura giornaliera deve
contenere, nell’ordine elencato: 1) il numero di partita IVA dell’emittente e
l’ubicazione dell’esercizio; (…)”.
Si richiama, inoltre, l’articolo 8 del medesimo decreto, ai sensi del quale
“entro il giorno successivo a quello della messa in servizio dell’apparecchio
misuratore fiscale, l’utente provvede a darne comunicazione al competente
Ufficio unico delle entrate mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione
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(…) contiene i dati identificativi dell’utente (…) e l’ubicazione dell’esercizio in
cui [il modello di misuratore fiscale] è in servizio. (…).”
Dalle norme citate si evince che l’apparecchio misuratore fiscale deve
essere intestato ad un unico soggetto utilizzatore che coincide necessariamente
con il contribuente cui appartengono le merci cedute, a nulla rilevando le
modalità di esercizio dell’attività commerciale.
Nel caso di specie, quindi, ciascun produttore agricolo tenuto alla
certificazione dei corrispettivi dovrà emettere ricevuta fiscale ovvero,
alternativamente, dotarsi di un proprio misuratore fiscale per l’emissione dello
scontrino fiscale, in applicazione dell’articolo 1, comma 1, della legge 21
dicembre 1996, n. 696, ai sensi del quale “1. I corrispettivi delle cessioni di beni
(…) per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta
del cliente, ma sussiste l'obbligo di certificazione fiscale stabilito dall'articolo
12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere documentati,
indipendentemente dall'esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della
ricevuta fiscale (…) ovvero dello scontrino fiscale (…), con l'osservanza delle
relative discipline.”
Tanto precisato, non si condivide la soluzione interpretativa prospettata
dall’istante.
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Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella
presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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