Qual è l'obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 164/2014 stabilisce un principio fondamentale: il professionista che appone il visto di conformità deve essere la stessa persona che predispone e trasmette telematicamente la dichiarazione. Questo obbligo riguarda commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro e altri professionisti abilitati, nonché i CAF e le associazioni sindacali di categoria. La norma si applica a tutte le dichiarazioni fiscali trasmesse per via telematica, con particolare rilevanza per i rimborsi IVA superiori a 30.000 euro e per l'utilizzo in compensazione di crediti superiori a 5.000 euro. In pratica, non è possibile che un professionista apponga il visto e un altro della stessa associazione trasmetta la dichiarazione: deve essere lo stesso soggetto a garantire sia la conformità dei dati che la trasmissione. L'unica eccezione riguarda l'associazione cui il professionista appartiene, che può trasmettere al suo posto, ma sempre mantenendo l'identità tra chi ha vistato e chi trasmette.
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Riferimento normativo
Articolo 23 del DM 31 maggio 1999, n. 164 – Obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 99/E
Divisione contribuenti
Roma, 29 novembre 2019
OGGETTO: Articolo 23 del DM 31 maggio 1999, n. 164 – Obbligo di identità
soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la
dichiarazione.
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Il visto di conformità ha assunto nel tempo sempre maggiore rilevanza
poiché non solo attesta la “conformità” dei dati contenuti nelle dichiarazioni alla
“relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di
queste ultime alla relativa documentazione contabile” [cfr. articolo 35, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241], ma è anche strumentale ad
ottenere l’esonero dalla prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso
dell’eccedenza a credito IVA superiore a 30.000 euro (cfr. articolo 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) ovvero ad
utilizzare in compensazione i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per
importi superiori a 5.000 euro (cfr. articolo 10, comma 7 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, e articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).
Ai fini dell’individuazione dei soggetti legittimati ad apporre il visto di
conformità, l’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
prevede che “I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'Art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei
contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui ai commi 1e 2, lettera
a), del presente Art. relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.”.
A sua volta, l’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 dispone che “3. Ai soli fini della presentazione
delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si
considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti
commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti
tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-
categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
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c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32,
comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché
quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e
pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.”.
Fra i soggetti di cui alla lettera e) figurano quelli individuati dal decreto
ministeriale 18 febbraio 1999, che all’articolo 1 dispone: “1. Ai soli fini della
presentazione delle dichiarazioni, si considerano altri incaricati della
trasmissione delle dichiarazioni stesse, a condizione che l'abilitazione al servizio
telematico sia richiesta a nome di uno dei soggetti indicati all'art. 3, comma 3,
lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322:
a) le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l'esercizio
in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei
soci è costituita da soggetti indicati all'art. 3 comma 3, lettere a) e b), del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;
b) le società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute
per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all'art. 3, comma 3,
lettere a) e b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
1998.”.
L’articolo 23 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.164, stabilisce che
“1. I professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le
dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili.
2. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal
professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso
contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono
la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano
effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.”.
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Per quanto concerne, poi, la trasmissione della dichiarazione, il comma 3-
bis dell’articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998 dispone che “I soggetti di cui al
comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.”.
Dalle richiamate disposizioni normative risulta evidente l’obbligo di
identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e
trasmette la dichiarazione.
In proposito, con la circolare n. 21/E del 4 maggio 2009, punto 3.1.1, è stato
chiarito che “La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata
esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o
dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro
professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che
ha apposto il visto sulle dichiarazioni”.
A sua volta, rispetto agli effetti prodotti dal visto con specifico riferimento
all’istituto della compensazione, con la circolare n. 28/E del 25 settembre 2014 è
stato chiarito che, “Coerentemente con quanto chiarito dalla circolare n. 57/E del
2009, tenuto conto della obbligatorietà del visto di conformità ai fini della
fruizione dell'istituto della compensazione, si ritiene che nelle ipotesi in cui le
scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di
conformità, il contribuente può comunque rivolgersi a un CAF-imprese o a un
professionista abilitato all'apposizione del visto. Resta fermo che tali soggetti sono
comunque tenuti a svolgere i controlli di cui ai paragrafi seguenti e a predisporre
la dichiarazione. Pertanto, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto
di conformità deve comunque esibire al CAF o al professionista abilitato la
documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati
esposti o da esporre nella dichiarazione”.
Pertanto, è il soggetto che appone il visto che deve predisporre e trasmettere
la dichiarazione.
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Con riferimento alle conseguenze di una condotta in violazione delle norme
sul visto di conformità si osserva che l’articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha
modificato sia l’articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, sia l’articolo
10, comma 1, lettera a) del d.l. n. 78 del 2009, prevedendo, tra l’altro, che “Nei
casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo
di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui,
rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui
emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi
dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di
conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto
di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio
procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle
modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione
delle sanzioni.”.
Pertanto, in caso di violazione delle regole sopra richiamate, il contribuente:
• deve produrre idonea garanzia per ottenere il rimborso dei crediti IVA [cfr.
articolo 38-bis, comma 4, lettera c), del d.P.R. n. 633 del 1972];
• è sanzionabile ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997,
con conseguente recupero del credito superiore a 5.000 euro, utilizzato in
compensazione in violazione dell’articolo 10, comma 7, del d.l. n. 78 del
2009 o dell’articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013.
Quanto poi al soggetto che ha apposto un visto su una dichiarazione poi non
trasmessa dallo stesso oppure trasmesso una dichiarazione dallo stesso non vistata,
trovano applicazione rispettivamente l’articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, come
modificato dall’articolo 7-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che
disciplina, appunto, l’ipotesi di rilascio infedele del visto di conformità, nonché
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l’eventuale sospensione e inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità
previste nelle ipotesi individuate dal medesimo articolo.
Con riferimento alle condotte già poste in essere, gli uffici competenti
valuteranno caso per caso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del
comma 3 dell’articolo 10 (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del
contribuente) della legge 27 luglio 2000, n. 212, e del comma 2 dell’articolo 6 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui “Non è punibile l'autore
della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si
riferiscono, nonché da indeterminatezza … dei modelli per la dichiarazione …”.
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Le direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle direzioni
provinciali e dagli uffici dipendenti.
IL CAPO DIVISIONE
Paolo Valerio Barbantini
(Firmato digitalmente)
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Il visto di conformità è uno strumento essenziale per commercialisti e professionisti che operano nel campo della dichiarazione dei redditi, della compensazione crediti e dei rimborsi IVA. La normativa richiede identità soggettiva tra il professionista abilitato che appone il visto e chi trasmette telematicamente, con sanzioni e recupero crediti in caso di violazione dell'obbligo di conformità e delle modalità di trasmissione telematica.
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