Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello “F24”, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di cui all’articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello “F24”, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di cui all’articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
Testo normativo
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
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RISOLUZIONE N. 43/E
Roma, 23 aprile 2014
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello “F24”,
dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali,
sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di cui all’articolo
49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
L’articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall’articolo
59-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e successivamente modificato dall’articolo
23 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, disciplina il noleggio occasionale.
In particolare, il citato articolo 49-bis, al comma 1, prevede che “Al fine di incentivare
la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica o società non avente
come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto, di cui all’articolo 3, comma 1, può effettuare
in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. (…).
Il comma 5 del medesimo articolo 49-bis dispone che “I proventi derivanti dall'attivita'
di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni,
sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della
detraibilita' o deducibilita' dei costi e delle spese sostenute relative all'attivita' di noleggio.
L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. (…)”.
In attuazione del predetto disposto normativo, con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 13 dicembre 2013 sono state stabilite, tra l’altro, le modalità
di versamento dell’imposta sostitutiva in parola.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in
argomento, si istituisce il seguente codice tributo:
(cid:1) “1847” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative
addizionali sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis
del D.Lgs. n. 171/2005”
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno
d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. Il codice è utilizzabile
anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.
IL DIRETTORE CENTRALE
Paolo Savini
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