Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 173/2005

Chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 3 della Legge del 17 agosto 2005, n. 173 - Soggettività passiva ai fini IVA degli incaricati alla vendita diretta a domicilio.

Pubblicato: 27/02/2007 In vigore dal: 27/02/2007 Documento ufficiale

Qual è la soglia di reddito annuo che determina la soggettività passiva IVA per gli incaricati alla vendita diretta a domicilio e come si calcola?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 18/2006 chiarisce che gli incaricati alla vendita diretta a domicilio (coloro che promuovono la raccolta di ordinativi presso consumatori privati) non sono soggetti passivi IVA fino al raggiungimento di un reddito annuo di 5.000 euro. Questo limite rappresenta una soglia di esenzione: fino a quel momento, l'attività è considerata "occasionale" e non richiede l'iscrizione IVA. Il calcolo del reddito deve considerare le spese collegate all'attività, non il volume d'affari lordo. L'Agenzia delle Entrate recepisce il criterio già previsto per l'imposizione diretta, applicando una deduzione forfetaria del 22% sulle provvigioni percepite a titolo di spese di produzione del reddito. Dal momento in cui il reddito netto (dopo la deduzione forfetaria) supera i 5.000 euro, l'incaricato assume la qualifica di soggetto passivo IVA e deve comunicare l'inizio dell'attività rilevante secondo l'articolo 35 del DPR 633/1972. Una volta acquisita la soggettività passiva IVA, questa non si perde nel caso di mancato raggiungimento della soglia in anni successivi, poiché l'attività viene considerata abituale e continuativa.

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Riferimento normativo

Chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 3 della Legge del 17 agosto 2005, n. 173 - Soggettività passiva ai fini IVA degli incaricati alla vendita diretta a domicilio.

Testo normativo

airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO Risoluzione del 27/01/2006 n. 18 Oggetto: Chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 3 della Legge del 17 agosto 2005, n. 173 - Soggettivita' passiva ai fini IVA degli incaricati alla vendita diretta a domicilio Testo: Con nota dell'...., l'Associazione istante ha chiesto il parere di questa agenzia in merito al corretto trattamento fiscale da riservare, ai fini IVA, alle provvigioni erogate agli incaricati alla vendita diretta a domicilio, alla luce delle novita' normative introdotte con la Legge n. 173 del 17 agosto 2005. In particolare, la legge suddetta, recante la disciplina della vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, ha individuato gli elementi peculiari che caratterizzano tale tipologia contrattuale. L'art. 1, comma 1, lett. b), definisce l'incaricato alla vendita diretta a domicilio come "colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio". Il successivo art. 3, comma 4, della medesima legge, concentrandosi, in particolare, sull'attivita' dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio, qualifica occasionale l'attivita' resa dall'incaricato, senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia, sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attivita', non superiore a 5.000 euro, ferma restando (comma 5), per tutte le categorie di incaricati alle vendite a domicilio, la disciplina previdenziale prevista all'art. 44, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003. Ad avviso della scrivente, nonostante nell'ambito della disciplina contenuta nella citata legge siano preponderanti i profili civilistici della materia trattata, l'art. 3, comma 4, ha rilievo fiscale, in quanto il legislatore ha inteso introdurre, attraverso il riferimento ad un data soglia di reddito (5.000 euro), un criterio atto ad individuare in quale caso gli incaricati alle vendite dirette a domicilio possono considerarsi, ai fini fiscali, esercenti attivita' "occasionale" e, in quanto tali, non soggetti agli obblighi imposti in materia di IVA. Cio' comporta per i soggetti in questione la necessita' di assoggettare ad IVA le provvigioni percepite solo al verificarsi della condizione espressa dal comma 4 del citato articolo 3, con la conseguenza che, sino al raggiungimento di un reddito annuo derivante dall'attivita' di vendita diretta a domicilio pari a 5.000 euro, essi non sono da considerarsi soggetti passivi IVA. Si fa presente, in proposito, che, come si desume agevolmente dal tenore letterale dell'articolo in commento, il limite di 5.000 euro va riferito al reddito e non al volume d'affari. Pertanto, ai fini della verifica dell'eventuale superamento di detto limite, occorre considerare anche le eventuali spese collegate allo svolgimento dell'attivita' in questione. Al riguardo, si pone il problema ulteriore di stabilire se tali spese debbano essere analiticamente contabilizzate dall'incaricato alla vendita diretta, ovvero se siano suscettibili di determinazione forfetaria. In tal senso, e' utile considerare che l'art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. 600 del 1973, per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio, stabilisce che i compensi siano assoggettati ad imposizione attraverso l'applicazione di una ritenuta alla fonte con l'aliquota applicabile al primo scaglione di reddito commisurata all'ammontare delle Pagina 1 airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Risoluzione del 27/01/2006 n. 18 provvigioni percepite ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Tale ultima disposizione, prevista in materia di imposizione diretta, introduce un criterio che puo' essere recepito anche ai fini, che qui interessano, della verifica dell'eventuale superamento della soglia prevista dal richiamato art. art. 3, comma 4, della legge n. 173 del 2005. Pertanto, l'attivita' degli incaricati in questione e' da intendersi abituale e, quindi, rilevante ai fini IVA, se nell'anno solare per la stessa e' percepito un reddito, al netto della deduzione forfetaria delle spese indicata al citato comma 6 dell' art. 25-bis, superiore a 5.000 euro. Per quanto concerne l'individuazione del momento a partire dal quale l'incaricato assume la soggettivita' passiva ai fini IVA, ad avviso della scrivente, e' dalla prima operazione, che comporta il superamento della soglia di 5.000 euro, che decorre il termine entro il quale detti incaricati devono comunicare l'inizio dell'attivita' rilevante ai fini IVA, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, e, in quanto soggetti passivi dell'imposta, devono adempiere a tutti gli ulteriori relativi obblighi. Tale soluzione, che esclude l'insorgere di difficolta' operative nel caso di superamento del limite in corso d'anno e' coerente con l'orientamento espresso dall'INPS nella circolare n. 103 del 2004 (recante chiarimenti in merito all'obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli incaricati alla vendita diretta). In particolare, ai fini previdenziali, l'art. 44 del Decreto Legge n. 269 del 2003 dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2004 gli incaricati alle vendite dirette a domicilio sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS solo qualora il reddito annuo derivante da detta attivita' sia superiore ad euro 5.000. Con la circolare sopra citata, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha chiarito che, ai fini previdenziali, il reddito di euro 5.000 costituisce una fascia di esenzione. Cio' premesso, la scrivente e' dell'avviso che, anche ai fini fiscali, il presupposto soggettivo di assoggettamento all'IVA sorge esclusivamente al superamento della soglia di 5.000 euro e riguarda esclusivamente le operazioni che determinano la quota di reddito eccedente. E' opportuno prendere in considerazione anche la diversa ipotesi in cui l'incaricato alla vendita diretta a domicilio, che eserciti detta attivita' in via abituale e sia, quindi, titolare di partita IVA, non raggiunga, in un determinato anno, la soglia di 5.000 euro di reddito In relazione a tale fattispecie, la scrivente esprime l'avviso che il mancato superamento della soglia suddetta in un determinato periodo d'imposta, eventualmente dovuto a fattori contingenti e inerenti l'attivita' in questione, non possa determinare la perdita della soggettivita' passiva ai fini IVA, in quanto si deve presumere che il soggetto che inizia ad esercitare la vendita diretta a domicilio quale attivita' abituale, anche nella successiva prosecuzione dell'esercizio intenda conferire all'attivita' i caratteri di sistematicita' e continuita' che concretizzano i requisiti dell'abitualita' In altri termini, appare ragionevole sostenere che dal momento in cui i soggetti in questione si collocano all'interno dell'ambito applicativo dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, non possano piu' considerarsi "occasionali" (quindi, esclusi dal campo di applicazione dell'IVA) fino a quando esercitano l'attivita' in questione. 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La Risoluzione 18/2006 è il riferimento principale per commercialisti e consulenti che assistono incaricati alla vendita diretta a domicilio in materia di soggettività passiva IVA, deduzione forfetaria delle spese, reddito imponibile e comunicazione di inizio attività. È strettamente correlata all'articolo 3 della Legge 173/2005, all'articolo 25-bis del DPR 600/1973 e all'articolo 35 del DPR 633/1972, nonché alle disposizioni previdenziali dell'INPS sulla Gestione separata.

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