Chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 3 della Legge del 17 agosto 2005, n. 173 - Soggettività passiva ai fini IVA degli incaricati alla vendita diretta a domicilio.
Qual è la soglia di reddito annuo che determina la soggettività passiva IVA per gli incaricati alla vendita diretta a domicilio e come si calcola?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 18/2006 chiarisce che gli incaricati alla vendita diretta a domicilio (coloro che promuovono la raccolta di ordinativi presso consumatori privati) non sono soggetti passivi IVA fino al raggiungimento di un reddito annuo di 5.000 euro. Questo limite rappresenta una soglia di esenzione: fino a quel momento, l'attività è considerata "occasionale" e non richiede l'iscrizione IVA. Il calcolo del reddito deve considerare le spese collegate all'attività, non il volume d'affari lordo. L'Agenzia delle Entrate recepisce il criterio già previsto per l'imposizione diretta, applicando una deduzione forfetaria del 22% sulle provvigioni percepite a titolo di spese di produzione del reddito. Dal momento in cui il reddito netto (dopo la deduzione forfetaria) supera i 5.000 euro, l'incaricato assume la qualifica di soggetto passivo IVA e deve comunicare l'inizio dell'attività rilevante secondo l'articolo 35 del DPR 633/1972. Una volta acquisita la soggettività passiva IVA, questa non si perde nel caso di mancato raggiungimento della soglia in anni successivi, poiché l'attività viene considerata abituale e continuativa.
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Riferimento normativo
Chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 3 della Legge del 17 agosto 2005, n. 173 - Soggettività passiva ai fini IVA degli incaricati alla vendita diretta a domicilio.
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 27/01/2006 n. 18
Oggetto:
Chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 3 della Legge del 17
agosto 2005, n. 173 - Soggettivita' passiva ai fini IVA degli incaricati
alla vendita diretta a domicilio
Testo:
Con nota dell'...., l'Associazione istante ha chiesto il parere di
questa agenzia in merito al corretto trattamento fiscale da riservare, ai
fini IVA, alle provvigioni erogate agli incaricati alla vendita diretta a
domicilio, alla luce delle novita' normative introdotte con la Legge n. 173
del 17 agosto 2005.
In particolare, la legge suddetta, recante la disciplina della vendita
diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle forme di vendita
piramidali, ha individuato gli elementi peculiari che caratterizzano tale
tipologia contrattuale.
L'art. 1, comma 1, lett. b), definisce l'incaricato alla vendita
diretta a domicilio come "colui che, con o senza vincolo di subordinazione,
promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di
acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la
vendita diretta a domicilio".
Il successivo art. 3, comma 4, della medesima legge, concentrandosi,
in particolare, sull'attivita' dell'incaricato alla vendita diretta a
domicilio, qualifica occasionale l'attivita' resa dall'incaricato, senza
vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia, sino al
conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attivita', non
superiore a 5.000 euro, ferma restando (comma 5), per tutte le categorie di
incaricati alle vendite a domicilio, la disciplina previdenziale prevista
all'art. 44, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003,
convertito dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003.
Ad avviso della scrivente, nonostante nell'ambito della disciplina
contenuta nella citata legge siano preponderanti i profili civilistici della
materia trattata, l'art. 3, comma 4, ha rilievo fiscale, in quanto il
legislatore ha inteso introdurre, attraverso il riferimento ad un data
soglia di reddito (5.000 euro), un criterio atto ad individuare in quale
caso gli incaricati alle vendite dirette a domicilio possono considerarsi,
ai fini fiscali, esercenti attivita' "occasionale" e, in quanto tali, non
soggetti agli obblighi imposti in materia di IVA.
Cio' comporta per i soggetti in questione la necessita' di
assoggettare ad IVA le provvigioni percepite solo al verificarsi della
condizione espressa dal comma 4 del citato articolo 3, con la conseguenza
che, sino al raggiungimento di un reddito annuo derivante dall'attivita' di
vendita diretta a domicilio pari a 5.000 euro, essi non sono da considerarsi
soggetti passivi IVA.
Si fa presente, in proposito, che, come si desume agevolmente dal
tenore letterale dell'articolo in commento, il limite di 5.000 euro va
riferito al reddito e non al volume d'affari.
Pertanto, ai fini della verifica dell'eventuale superamento di detto
limite, occorre considerare anche le eventuali spese collegate allo
svolgimento dell'attivita' in questione.
Al riguardo, si pone il problema ulteriore di stabilire se tali spese
debbano essere analiticamente contabilizzate dall'incaricato alla vendita
diretta, ovvero se siano suscettibili di determinazione forfetaria.
In tal senso, e' utile considerare che l'art. 25-bis, comma 6, del
D.P.R. 600 del 1973, per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a
domicilio, stabilisce che i compensi siano assoggettati ad imposizione
attraverso l'applicazione di una ritenuta alla fonte con l'aliquota
applicabile al primo scaglione di reddito commisurata all'ammontare delle
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Risoluzione del 27/01/2006 n. 18
provvigioni percepite ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle
spese di produzione del reddito.
Tale ultima disposizione, prevista in materia di imposizione diretta,
introduce un criterio che puo' essere recepito anche ai fini, che qui
interessano, della verifica dell'eventuale superamento della soglia prevista
dal richiamato art. art. 3, comma 4, della legge n. 173 del 2005.
Pertanto, l'attivita' degli incaricati in questione e' da intendersi
abituale e, quindi, rilevante ai fini IVA, se nell'anno solare per la stessa
e' percepito un reddito, al netto della deduzione forfetaria delle spese
indicata al citato comma 6 dell' art. 25-bis, superiore a 5.000 euro.
Per quanto concerne l'individuazione del momento a partire dal quale
l'incaricato assume la soggettivita' passiva ai fini IVA, ad avviso della
scrivente, e' dalla prima operazione, che comporta il superamento della
soglia di 5.000 euro, che decorre il termine entro il quale detti incaricati
devono comunicare l'inizio dell'attivita' rilevante ai fini IVA, ai sensi
dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, e, in quanto soggetti passivi
dell'imposta, devono adempiere a tutti gli ulteriori relativi obblighi.
Tale soluzione, che esclude l'insorgere di difficolta' operative nel
caso di superamento del limite in corso d'anno e' coerente con
l'orientamento espresso dall'INPS nella circolare n. 103 del 2004 (recante
chiarimenti in merito all'obbligo di iscrizione alla gestione separata per
gli incaricati alla vendita diretta).
In particolare, ai fini previdenziali, l'art. 44 del Decreto Legge n.
269 del 2003 dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2004 gli incaricati alle
vendite dirette a domicilio sono iscritti alla Gestione separata istituita
presso l'INPS solo qualora il reddito annuo derivante da detta attivita' sia
superiore ad euro 5.000.
Con la circolare sopra citata, l'Istituto Nazionale di Previdenza
Sociale ha chiarito che, ai fini previdenziali, il reddito di euro 5.000
costituisce una fascia di esenzione.
Cio' premesso, la scrivente e' dell'avviso che, anche ai fini fiscali,
il presupposto soggettivo di assoggettamento all'IVA sorge esclusivamente al
superamento della soglia di 5.000 euro e riguarda esclusivamente le
operazioni che determinano la quota di reddito eccedente.
E' opportuno prendere in considerazione anche la diversa ipotesi in
cui l'incaricato alla vendita diretta a domicilio, che eserciti detta
attivita' in via abituale e sia, quindi, titolare di partita IVA, non
raggiunga, in un determinato anno, la soglia di 5.000 euro di reddito
In relazione a tale fattispecie, la scrivente esprime l'avviso che il
mancato superamento della soglia suddetta in un determinato periodo
d'imposta, eventualmente dovuto a fattori contingenti e inerenti l'attivita'
in questione, non possa determinare la perdita della soggettivita' passiva
ai fini IVA, in quanto si deve presumere che il soggetto che inizia ad
esercitare la vendita diretta a domicilio quale attivita' abituale, anche
nella successiva prosecuzione dell'esercizio intenda conferire all'attivita'
i caratteri di sistematicita' e continuita' che concretizzano i requisiti
dell'abitualita'
In altri termini, appare ragionevole sostenere che dal momento in cui
i soggetti in questione si collocano all'interno dell'ambito applicativo
dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, non
possano piu' considerarsi "occasionali" (quindi, esclusi dal campo di
applicazione dell'IVA) fino a quando esercitano l'attivita' in questione.
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La Risoluzione 18/2006 è il riferimento principale per commercialisti e consulenti che assistono incaricati alla vendita diretta a domicilio in materia di soggettività passiva IVA, deduzione forfetaria delle spese, reddito imponibile e comunicazione di inizio attività. È strettamente correlata all'articolo 3 della Legge 173/2005, all'articolo 25-bis del DPR 600/1973 e all'articolo 35 del DPR 633/1972, nonché alle disposizioni previdenziali dell'INPS sulla Gestione separata.
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