Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite i modelli “F24 Enti pubblici” e “F24 Versamenti con elementi identificativi” delle somme dovute dalle Pubbliche Amministrazioni a titolo di restituzione degli importi dei crediti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 gennaio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014
Quali sono i codici tributo istituiti per il versamento delle somme dovute dalle Pubbliche Amministrazioni a titolo di restituzione dei crediti utilizzati in compensazione?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 24/E del 2014 istituisce due codici tributo specifici per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di versare le somme corrispondenti ai crediti che erano stati utilizzati in compensazione secondo le regole introdotte dal decreto MEF del 14 gennaio 2014. Il primo codice è "260E", utilizzato con il modello F24 Enti pubblici, dove la sezione deve essere valorizzata come "Erario (F)", il campo estremi identificativi con il numero della certificazione del credito, e il riferimento B con l'anno di utilizzo del credito. Il secondo codice è "2600", utilizzato con il modello F24 Versamenti con elementi identificativi, dove nella sezione Erario ed altro il campo tipo deve riportare la lettera "R", gli elementi identificativi il numero della certificazione, e l'anno di riferimento l'anno di utilizzo del credito. Questi codici tributo rappresentano lo strumento operativo attraverso cui le PA restituiscono gli importi dei crediti precedentemente compensati, seguendo le modalità telematiche previste dall'Agenzia delle Entrate e garantendo tracciabilità e corretta documentazione della transazione.
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Riferimento normativo
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite i modelli “F24 Enti pubblici” e “F24 Versamenti con elementi identificativi” delle somme dovute dalle Pubbliche Amministrazioni a titolo di restituzione degli importi dei crediti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 gennaio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014 - pdf
Testo normativo
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
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RISOLUZIONE N. 24/E
Roma, 4 marzo 2014
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite i modelli “F24 Enti
pubblici” e “F24 Versamenti con elementi identificativi” delle somme dovute dalle
Pubbliche Amministrazioni a titolo di restituzione degli importi dei crediti utilizzati in
compensazione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze 14 gennaio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
2014
L’articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha previsto che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, possono
essere compensati, su specifica richiesta del creditore, per il pagamento delle somme dovute
in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario,
con le modalità di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle
entrate.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 gennaio 2014 sono state
definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 28-quinquies .
In particolare l’articolo 7 di tale decreto nel disciplinare il “Versamento da parte
delle Pubbliche Amministrazioni delle somme corrispondenti ai crediti utilizzati in
compensazione” dispone, al comma 2, che “Il versamento di cui al comma 1 è effettuato
attraverso il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n.241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti, oppure
attraverso il modello F24 Enti pubblici” di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 28 giugno 2013. (…)”.
Per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Enti pubblici”, delle suddette
somme, si istituisce il seguente codice tributo:
• “260E” denominato “Restituzione, da parte delle PP.AA., del credito utilizzato
in compensazione - art. 7, c. 2, del decreto MEF 14.01.2014”
In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”:
- il campo “sezione” è valorizzato con “Erario (F)”;
- il campo “estremi identificativi” è valorizzato con il numero della certificazione
del credito utilizzato in compensazione, che viene restituito dalla P.A.;
- il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno di utilizzo del credito da parte
del contribuente, che viene restituito dalla P.A.;
- il campo “riferimento A” non è valorizzato.
Inoltre, per consentire il versamento, con esclusione della compensazione, mediante
il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, si istituisce il seguente codice
tributo:
• “2600” denominato “Restituzione, da parte delle PP.AA., del credito
utilizzato in compensazione - art. 7, c. 2, del decreto MEF 14.01.2014”.
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”,
nella sezione “Erario ed altro”:
- il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”;
- il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il numero della certificazione
del credito utilizzato in compensazione, che viene restituito dalla P.A.;
- il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di utilizzo del credito da
parte del contribuente, che viene restituito dalla P.A..
IL DIRETTORE CENTRALE
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La normativa riguarda la compensazione di crediti delle Pubbliche Amministrazioni, gli istituti definitori della pretesa tributaria e i versamenti unitari secondo il decreto legislativo 241/1997. Commercialisti e consulenti che operano con enti pubblici devono conoscere i codici tributo 260E e 2600, le modalità di compilazione dei modelli F24 specifici e la corretta valorizzazione dei campi identificativi per garantire la corretta restituzione dei crediti utilizzati in compensazione.
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