Art. 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 193 - Modalità di presentazione della dichiarazione d’intento per utilizzo in estrazione da deposito IVA – Chiarimenti operativi
Quali sono le modalità operative per presentare la dichiarazione d'intento quando un esportatore abituale estrae beni da deposito IVA senza pagamento dell'imposta?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 193/2014 disciplina le procedure che gli esportatori abituali devono seguire per estrarre beni da deposito IVA senza versare l'imposta, utilizzando la facoltà prevista dall'articolo 8 del DPR 633/1972. In pratica, l'esportatore abituale deve compilare una dichiarazione d'intento per ogni singola estrazione, indicando come destinatario il gestore del deposito IVA (con i suoi dati fiscali e partita IVA) e l'importo dell'estrazione nel campo dedicato del modello ufficiale. La dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia una ricevuta telematica; questa ricevuta, insieme alla dichiarazione, deve essere consegnata al gestore del deposito per la verifica telematica della presentazione. Ogni estrazione comporta una riduzione del plafond disponibile dell'esportatore abituale dell'importo indicato nella dichiarazione, secondo le modalità standard di utilizzo del plafond stesso.
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Riferimento normativo
Art. 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 193 - Modalità di presentazione della dichiarazione d’intento per utilizzo in estrazione da deposito IVA – Chiarimenti operativi - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 35 / E
Direzione Centrale Accertamento
OGGETTO: Art. 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 193 - Modalità di
presentazione della dichiarazione d’intento per utilizzo in estrazione da
deposito IVA – Chiarimenti operativi.
L’art. 4 comma 7 del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, ha modificato, con decorrenza 1°
aprile 2017, l’art. 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 recante disposizioni in
materia di depositi fiscali ai fini Iva.
In particolare, il comma 6 dell’art. 50-bis, nella sua nuova formulazione, prevede
che l’estrazione di beni da deposito Iva sia effettuata senza pagamento dell’imposta
quando eseguita da esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c)
del primo comma e al secondo comma dell’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tali casi, la dichiarazione d’intento, di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito
con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere comunque trasmessa
all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
Ciò premesso, con riguardo alle modalità di compilazione del modello di
dichiarazione d’intento nei casi sopra descritti, si ritiene opportuno fornire alcuni
chiarimenti operativi, considerato anche che con Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016 è stato approvato un nuovo modello di
dichiarazione d’intento, utilizzabile per le operazioni di acquisto da effettuare a partire
dal 1° marzo 2017.
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1. Compilazione del modello di dichiarazione d’intento: l’esportatore abituale che
intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 50-bis, comma 6, sesto periodo del
decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, deve compilare una dichiarazione d’intento per
ogni singola estrazione indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito;
pertanto, nella Sezione “Destinatario della dichiarazione” del modello vanno indicati il
codice fiscale, la partita iva e la denominazione del gestore del deposito Iva. L’importo
dell’estrazione, calcolato come indicato nel primo periodo del comma 6 dell’art. 50-bis,
deve essere inserito nel modello nella Sezione “Dichiarazione” - campo 1 “una sola
operazione per un importo fino a euro”.
2. Modalità di presentazione e verifica della trasmissione: l’esportatore abituale
che procede all’estrazione senza pagamento dell’imposta deve trasmettere
telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate ed acquisire la
relativa ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione
rilasciata dall'Agenzia delle entrate, deve essere consegnata al gestore del deposito, che
procede a riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate.
Restano altresì ferme le modalità procedurali previste dal penultimo periodo del comma 6
dell’art. 50-bis, del decreto legge n. 331 del 1993, per lo svincolo della garanzia prevista
dal comma 4, lettera b) del medesimo articolo. Al riguardo, si rinvia alle istruzioni e
precisazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con nota prot. n. 84920/RU
del 7 settembre 2011 e nota prot. n.113881/RU del 5 ottobre 2011, reperibili sul sito
internet www.agenziadoganemonopoli.gov.it.
In particolare, al punto 2. della nota prot. n.113881/RU è stato precisato che il
soggetto che procede all’estrazione deve produrre:
“1. copia dell’autofattura ovvero, in caso di esportazione o di cessione
intracomunitaria, copia della fattura, integrata con gli estremi della registrazione nei
libri contabili ovvero, in alternativa a tale integrazione, corredata da copia del registro
di cui agli articoli 23/24 e 25 del D.P.R. 633/1972 da cui risulti l’avvenuta registrazione
delle suddette fatture;
2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegata la copia di un
documento di identità, rilasciata ai sensi degli artt.19 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000 e attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili
dell’autofattura o della fattura.”
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3. Utilizzo del Plafond: l’utilizzo della dichiarazione d’intento per l’estrazione di
beni da deposito Iva comporta, ovviamente, utilizzo da parte dell’esportatore abituale del
suo plafond disponibile. In particolare, per ogni singola estrazione l’importo del plafond
va ridotto dell’ammontare indicato nella Sezione “Dichiarazione” - campo 1 “una sola
operazione per un importo fino a euro” del modello.
Roma, 20/03/2017
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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La dichiarazione d'intento per estrazione da deposito IVA è uno strumento essenziale per esportatori abituali che operano in regime di sospensione d'imposta, disciplinato dall'articolo 50-bis del decreto legge 331/1993 e dall'articolo 8 DPR 633/1972. Commercialisti e consulenti fiscali devono gestire correttamente il plafond disponibile, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate e la documentazione di supporto (autofatture, fatture di esportazione, registri contabili) per garantire la corretta applicazione del regime agevolato.
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