Quali prestazioni di intermediazione assicurativa beneficiano dell'esenzione IVA secondo l'articolo 10 del DPR 633/1972, e come si qualificano le attività di gestione sinistri?
Spiegato da FiscoAI
La risoluzione chiarisce che l'esenzione IVA per le prestazioni di intermediazione assicurativa si applica solo alle attività caratteristiche del mediatore o intermediario, cioè la ricerca e messa in relazione tra assicuratore e assicurato, la presentazione di prodotti assicurativi e l'assistenza nella conclusione dei contratti. La gestione dei sinistri, quando costituisce attività subordinata e accessoria all'intermediazione principale, può rientrare nell'esenzione, ma solo se l'incarico intermediativo si fonda primariamente sulla promozione e stipula dei contratti. Nel caso specifico di ALFA Service, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le prestazioni di trattazione sinistri nel sistema Carta Verde e nella IV Direttiva Auto non qualificano come intermediazione assicurativa, poiché la società non interviene nella promozione o stipula dei contratti, bensì esclusivamente nella gestione delle richieste di risarcimento. Pertanto, tali prestazioni sono assoggettate a IVA ordinaria come generiche prestazioni di servizi, non beneficiando dell'esenzione prevista per i veri intermediari assicurativi.
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Riferimento normativo
Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell'Intermediazione nell'ambito delle operazioni di assicurazione - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 190/E
Roma, 08 maggio 2008
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni
IVA. Regime dell’Intermediazione nell’ambito delle operazioni di
assicurazione.
QUESITO
ALFA Service (d’ora in poi, “ALFA”) è una stabile organizzazione in Italia
dell’omonima società di assicurazione avente sede in Germania, a ……. Tale
società fornisce alla propria clientela, rappresentata da altre compagnie di
assicurazione, i servizi necessari per la gestione dei sinistri nel ramo
Responsabilità Civile Auto (RCA).
Nello specifico, la società istante interviene in presenza di una procedura di
risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale che vede coinvolti un
veicolo nazionale ed un veicolo immatricolato ed assicurato all’estero. Tale
intervento si realizza attraverso due distinti meccanismi: a) il Certificato
Internazionale di Assicurazione (“Sistema Carta Verde”); b) in qualità di
“Mandataria IV Direttiva Auto”.
Il Sistema Carta Verde, istituito in Europa con la Raccomandazione n. 5 del 25
gennaio 1949, è un documento che estende la validità della copertura della RCA
al di fuori dello Stato in cui questa è stata stipulata. Nell’ipotesi di incidente
avvenuto in Italia tra un soggetto italiano – ovvero un veicolo assicurato in Italia
(danneggiato) - ed un soggetto estero – ovvero un veicolo assicurato all’estero -,
il primo (danneggiato) è tenuto ad inviare una richiesta di risarcimento danni
all’Ufficio Centrale Italiano (UCI), fornendo i propri dati e quelli relativi alla
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controparte estera, nonché la copia della carta verde esibita dal conducente del
veicolo straniero.
Ciascuna compagnia di assicurazione estera è tenuta a nominare in Italia un
corrispondente che gestisce per suo conto e su mandato dell’UCI i sinistri
avvenuti tra i propri assicurati e i cittadini italiani. L’UCI, in particolare, stipula
una convenzione con il corrispondente nominato dalla Compagnia di
Assicurazione estera e lo incarica per la trattazione del sinistro.
Nel Sistema Carta Verde, la società istante ALFA agisce come corrispondente di
diverse compagnie di assicurazioni estere, intervenendo nella gestione e
trattazione delle richieste di risarcimento, in nome dell’UCI e per conto della
compagnia di assicurazione estera che l’ha incaricata e ricevendo
dall’assicuratore estero un corrispettivo di gestione a titolo di compenso per
l’attività di intermediazione svolta.
Il Sistema IV Direttiva Auto è disciplinato dalla direttiva 16/5/2000, n.
2000/26/CE, recepita nell’ordinamento italiano dal Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 190 e successivamente inserito nel Codice delle Assicurazioni
private al Capo V, Titolo X, articolo 151 e seguenti e al Capo VI, Titolo XVII,
articolo 296 e seguenti, nonché dalla Direttiva 11/5/2005, n. 2005/14/CE.
Nell’ipotesi di incidente avvenuto in altro Stato membro dell’Unione Europea tra
un veicolo assicurato in Italia e un veicolo straniero, la richiesta di risarcimento
danni può esser formulata direttamente al mandatario in Italia nominato dalla
compagnia di assicurazione estera.
La IV Direttiva Auto ha imposto alle compagnie assicurative l’obbligo di
designare un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro
diverso da quello in cui hanno ricevuto l’autorizzazione amministrativa ad
operare. Tale mandatario, inoltre, è dotato di poteri sufficienti a rappresentare la
compagnia di Assicurazione nei confronti delle persone lese ed a soddisfare
interamente le loro richieste di indennizzo.
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In tale sistema, ALFA agisce, secondo quando dalla stessa sostenuto, in qualità di
Mandataria di una serie di compagnie di assicurazione estere dalle quali riceve
un corrispettivo di gestione a titolo di compenso per l’attività svolta.
Ciò posto, ALFA chiede delucidazioni in merito alla corretta interpretazione ed
applicazione dell’articolo 10, primo comma, numeri 2 e 9, del decreto presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione all’esenzione da IVA delle
prestazioni effettuate dall’Istante a favore di compagnie di assicurazione sia
nell’ambito del c.d. Sistema Carta Verde che in qualità di Mandataria ai sensi
della IV Direttiva Auto.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL
CONTRIBUENTE
ALFA è dell’avviso che le prestazioni sopra descritte costituiscano prestazioni di
intermediazione e di mandato di cui all’articolo 10, primo comma, n. 9, del
D.P.R. n. 633 del 1972 relative alle operazioni di assicurazione di cui all’articolo
10, primo comma, n. 2, del medesimo decreto e, in quanto tali, esenti da IVA.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 10, primo comma, lettera 9), del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce
l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per “le prestazioni di
mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui numeri da
1) a 7)”, tra le quali sono comprese, al numero 2), le “operazioni di
assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio”.
Tale norma riproduce il contenuto dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta
Direttiva Comunitaria n. 77/388/CEE del 17/5/77 (ora articolo 135, comma 1,
lettera a, della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, cosiddetta di
“rifusione”, che ha sostituito dal 1° gennaio 2007 la VI Direttiva), ove è disposta
l’esenzione relativamente alle “operazioni di assicurazioni e di riassicurazioni,
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comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai
mediatori e dagli intermediari assicurativi”.
Ai fini in esame, occorre innanzitutto definire le “operazioni di assicurazioni” e
la funzione di intermediazione assicurativa.
Al riguardo, si ricorda che la Corte di Giustizia europea ha precisato che
un’operazione di assicurazione è caratterizzata dal fatto che l’assicuratore si
impegna, previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di
realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula
del contratto (v. causa C-240/99, punto 37 nonché causa C-8/01, punto 39).
Per ciò che concerne le attività svolte del mediatore o intermediario di
assicurazione, la medesima Corte ha invece chiarito che sono funzioni rilevanti
all’individuazione di tale figura le attività di ricercare e mettere in relazione i
potenziali clienti con l’assicuratore ovvero le attività svolte da professionisti che
intrattengono rapporti sia con l’assicuratore sia con l’assicurato (causa C-472/03
nonché causa C-08/01). Ai fini dell’interpretazione fornita dalla Corte assume
pertanto rilievo la posizione dell’intermediario rispetto ai soggetti che lo stesso
mette in relazione, che implica necessariamente l’esistenza di rapporti con le due
parti (impresa assicurativa e assicurato).
Dal punto di vista della normativa nazionale di settore, invece, la nozione di
intermediazione la si ritrova negli articoli 1754-1759 del codice civile (relativi
alla mediazione assicurativa) nonché nell’articolo 106 del decreto legislativo del
7 settembre 2005, n. 209 (c.d. codice delle assicurazioni private). In tali norme si
fa riferimento all’attività di coloro che professionalmente operano per mettere in
relazione le imprese di assicurazione e di riassicurazione con soggetti che
intendono provvedere alla copertura dei rischi.
In particolare, l’articolo 106 sopra citato individua come attività caratteristica
dell’intermediario quella di “presentare o proporre prodotti assicurativi e
riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale attività” e,
all’interno dell’incarico intermediativo (che ha per oggetto tali attività), “nella
conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o
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all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”. La norma
individua tali ultime attività quali funzioni che posso essere solo in via
subordinata previste nell’incarico intermediativo che, comunque, deve fondarsi
sulla presentazione e promozione dei prodotti assicurativi, ovvero l’assistenza e
consulenza finalizzate a tali attività.
Ciò posto, sulla base delle indicazioni fornite da ALFA nell’istanza, la scrivente
ritiene - conformemente a quanto affermato dalla Direzione Provinciale di Trento
- che le prestazioni descritte dall’istante siano generiche prestazioni di servizi da
assoggettare ad IVA non essendo riconducibili tra le prestazioni proprie del
mediatore o intermediario assicurativo.
La società istante ALFA, infatti, non interviene nell’attività di promozione o
stipula dei contratti di assicurazione per conto delle compagnie estere interessate,
bensì nelle richieste di risarcimento in caso di sinistro. Nel sistema “Carta
Verde”, infatti, l’istante riceve le richieste di risarcimento e procede alla loro
trattazione relativamente ai sinistri verificatisi in Italia tra un veicolo assicurato
in Italia (danneggiato) ed un veicolo assicurato all’estero.
Nel sistema IV Direttiva Auto l’istante riceve le richieste di risarcimento e
procede allo loro trattazione, relativamente ai sinistri verificatisi in altri Stati
membri dell’Unione europea tra un veicolo assicurato in Italia (danneggiato) ed
un veicolo assicurato all’estero.
Le operazioni effettuate da ALFA non rappresentano quindi “operazioni di
assicurazione” svolte da “intermediari assicurativi” in linea con quanto espresso
nelle pronunce della giurisprudenza comunitaria e il contenuto della normativa
nazionale sopra riportati e pertanto le stesse subiranno un’imposizione IVA ad
aliquota ordinaria.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
risoluzione vengano applicati con uniformità.
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L'articolo 10, comma 1, numeri 2 e 9 del DPR 633/1972 disciplina l'esenzione IVA per operazioni di assicurazione e prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato, rimandando alla Direttiva 2006/112/CE. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra intermediazione assicurativa propriamente detta (esente) e servizi accessori di gestione sinistri (imponibili), valutando se l'attività rientra nella promozione contrattuale o costituisce mera prestazione di servizi amministrativi.
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