Regime IVA dei servizi di formazione professionali erogati da società accreditate presso fondo soggetto a vigilanza ministeriale - Articolo 10, primo comma, n. 20) d.P.R. n. 633 del 1972
Regime IVA dei servizi di formazione professionali erogati da società accreditate presso fondo soggetto a vigilanza ministeriale - Articolo 10, primo comma, n. 20) d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 52/2021
Roma, 3 agosto 2021
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Grandi Contribuenti e
internazionale
OGGETTO: Regime IVA dei servizi di formazione professionali erogati da
società accreditate presso fondo soggetto a vigilanza ministeriale.
Articolo 10, primo comma, n. 20) d.P.R. n. 633 del 1972
Sono stati chiesti chiarimenti alla scrivente in merito al regime IVA
applicabile ai servizi di formazione professionale finanziati dal Fondo X,
sottoposto alla vigilanza dell'Agenzia nazionale Politiche Attive del Lavoro (in
precedenza, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), erogati da una
società (i.e. Ente di formazione) accreditata presso il medesimo fondo.
Si osserva, in via preliminare, che l'art. 10, primo comma, n. 20) del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l'applicazione
dell'esenzione da IVA, fra l'altro, per «le prestazioni educative dell'infanzia e
della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione,
l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da
istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (...)».
La citata disposizione subordina l'applicazione dell'esenzione da IVA al
verificarsi di due presupposti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo:
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a) deve trattarsi di prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle
didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la
riqualificazione e riconversione professionale;
b) le prestazioni in argomento devono essere rese da istituti o scuole
riconosciute da pubbliche amministrazioni.
Per quanto riguarda il requisito soggettivo del riconoscimento pubblico,
l'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 22/E del 18 marzo 2008, sulla
base anche di principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell'UE, ha chiarito che:
alla terminologia usata dalla norma "istituti o scuole» deve essere
attribuito «valore meramente descrittivo», in relazione ai soggetti che
normalmente presiedono a tale attività, e non il significato di
un'indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di
esenzione;
l'esenzione deve ritenersi operante anche se il riconoscimento di istituti o
scuole è effettuato, per ragioni di specifica competenza, da
un'Amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica;
il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo,
didattico o di formazione che l'organismo intende realizzare;
il requisito del riconoscimento pubblico può essere considerato soddisfatto
anche nel caso di finanziamento del progetto didattico o formativo da
parte dell'ente pubblico, costituendo, in sostanza, detto finanziamento, un
riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e
formativa posta in essere, pur dovendosi ritenere in tal caso l'esenzione
limitata all'attività didattica o formativa specificatamente approvata e
finanziata dall'ente pubblico e non riflettendosi sulla complessiva attività
svolta dall'ente finanziato.
In particolare, nella citata circolare n. 22/E del 2008 è stato precisato, al
paragrafo 4, che per gli organismi privati operanti nelle materie di competenza di
soggetti pubblici diversi dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione (es. corsi
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di formazione), il riconoscimento utile ai fini fiscali viene effettuato dai soggetti
pubblici competenti per materia (Regioni, Enti locali, ecc.) «con le modalità
previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative» ad esempio,
con l'iscrizione in appositi albi o attraverso l'istituto dell'accreditamento.
Al riguardo, con specifico riferimento al trattamento IVA dei corsi di
formazione finanziati dal Fondo X, si evidenzia che detto Fondo svolge la
propria attività sotto la vigilanza dell'Agenzia nazionale Politiche Attive del
Lavoro (ANPAL), in precedenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, trovando la sua fonte normativa attuale nell'articolo 12 del d.lgs. 10
settembre 2003, n. 276.
Il Fondo, autorizzato all'esercizio delle attività con decreto del predetto
Ministero il quale esercitava la vigilanza e controllo sulla gestione dei fondi,
attualmente passata all'ANPAL, è finanziato tramite il contributo pari al 4 per
cento delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori in somministrazione ed ha
le seguenti finalità:
la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in
funzione di continuità di occasioni di impiego;
la previsione di specifiche misure di carattere previdenziale a favore dei
lavoratori somministrati.
L'accreditamento viene richiesto dall'Ente di Formazione che intende
svolgere il ruolo di soggetto attuatore nei progetti formativi finanziati dal Fondo,
con la responsabilità delle funzioni di «direzione e coordinamento» dei corsi che
sono a titolo gratuito e non prevedono quote di alcun genere a carico dei
partecipanti.
Atteso ciò, si fa presente che dall'esame del Vademecum del Fondo emerge
che lo stesso non si limita al riconoscimento delle società di formazione,
attraverso l'accreditamento di tali enti, ma compie anche un controllo sostanziale
su singoli corsi.
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Con riferimento alla natura giuridica dei fondi paritetici interprofessionali,
che presentano forti analogie con il Fondo in argomento, si fa presente che il
Consiglio di Stato con la sentenza del 15 settembre 2015, n. 4304, ha precisato
che i contributi obbligatori dovuti ai suddetti fondi non possono essere assimilati
ai «contributi degli associati» di cui all'articolo 37 del codice civile, ma
rappresentano una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'articolo 23 della
Costituzione.
Il fatto che i contributi in questione rappresentino una prestazione
patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 della Costituzione è, pertanto, secondo
il Consiglio di Stato, un elemento idoneo ad avvalorare la natura pubblica dei
contributi che affluiscono ai fondi.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, «istituendo i fondi il Legislatore ha
inteso attuare una delega di funzioni pubbliche strategiche, qualificabili come
segmenti di politiche formative con le relative risorse finanziarie. Il fatto che i
fondi abbiano natura privatistica non è inconciliabile con la devoluzione a essi di
compiti e con lo svolgimento di attività di pubblico interesse, aventi rilevanza
pubblicistica».
Sul punto appare utile richiamare anche la nota dell'ANAC del 15 gennaio
2016, con la quale è stato precisato, in conformità alle conclusioni raggiunte dal
Consiglio di Stato nella predetta sentenza, che la veste giuridica privatistica dei
fondi non è di per sé sufficiente ad escludere la possibilità di qualificare
giuridicamente i suddetti fondi come organismi di diritto pubblico tenuti al
rispetto delle procedure di aggiudicazione imposte dal diritto comunitario e
nazionale in materia di appalti pubblici, in presenza di una disciplina normativa
che presenta notevoli elementi di pubblicizzazione quali: l'autorizzazione
ministeriale per l'esercizio dell'attività svolta dai fondi; la vigilanza ministeriale
sulla gestione dei fondi medesimi, con possibilità di disporne il
commissariamento in casi di gravi irregolarità o inadempimento degli obblighi, la
valutazione dei risultati.
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Pertanto, in esito ad un'analisi condotta alla luce della legislazione
comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici, l'ANAC ha
qualificato i fondi quali organismi di diritto pubblico, precisando che gli stessi
sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal codice dei
contratti pubblici.
Tenendo presente le considerazioni sopra esposte, si ritiene, quindi, che ai
corsi di formazione professionale svolti dagli enti accreditati e finanziati dal
Fondo X con risorse aventi natura pubblica, su richiesta delle Agenzie per il
lavoro, debba applicarsi l'esenzione da IVA prevista dall'articolo 10, primo
comma, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972.
Si ritiene integrato, infatti, il requisito del «riconoscimento» in quanto, nel
caso di specie, in base alla circolare n. 22 del 2008, sono presenti sia
l'accreditamento presso un ente, avente marcati indici di pubblicità, sottoposto
alla vigilanza dell'ANPAL, sia il finanziamento con risorse aventi natura
pubblica effettuati dal Fondo nei confronti degli Enti di formazione.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Firmato Digitalmente)
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