Quali sono le modalità di prestazione della cauzione richiesta ai cedenti delle aziende concessionarie del servizio di riscossione secondo la Risoluzione AdE 203/2005?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 54/2006 disciplina le modalità con cui gli azionisti cedenti devono prestare una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di riscossione svolta fino alla data di acquisizione della maggioranza del capitale da parte di Riscossione S.p.A. (avvenuta dal 1° ottobre 2006). La cauzione deve essere pari al 20% di quella precedentemente prestata dalla società concessionaria e deve rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2010. I cedenti possono scegliere tra cinque modalità alternative: polizza fideiussoria, fideiussione bancaria, lettera di patronage (per gruppi con patrimonio netto superiore a 258.228,45 euro), pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure pegno su azioni della stessa Riscossione S.p.A. (disponibile solo dopo la conclusione di tutte le operazioni di compravendita). La cauzione garantisce sia gli obblighi concessori relativi al periodo di gestione sia le eventuali somme dovute per l'adesione alla sanatoria prevista dalla legge 311/2004. Se la quota azionaria è suddivisa tra più soggetti, la garanzia deve essere prestata in solido da tutti i soci cedenti, e deve essere presentata alla Direzione Centrale Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate con congruo anticipo rispetto alla data di stipula del contratto di acquisto.
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Riferimento normativo
Modalità di prestazione della cauzione prevista dall'art. 3, comma 11, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE
Risoluzione del 19/04/2006 n. 54
Oggetto:
Modalita' di prestazione della cauzione prevista dall'art. 3, comma
11, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203
Sintesi:
La risoluzione fornisce istruzioni in merito alla prestazione della cauzione
(art. 3, co. 11, D.L. 203/2005 conv. con modif. dalla L. 248/2005) da parte
degli azionisti delle aziende concessionarie del servizio nazionale della
riscossione in caso di cessione della maggioranza del capitale sociale alla
societa' Riscossione S.p.a., cui sara' affidata dall'1.10.2006 l'attivita'
di riscossione.
In particolare, la cauzione puo' essere fornita, in conformita' agli schemi
tipo riportati negli allegati 1, 2 e 3 alla risoluzione, presentando
alternativamente una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria o, per
i gruppi di societa' con patrimonio netto superiore a euro 258.228,45,
attraverso l'assunzione diretta dell'obbligazione di pagamento da parte
della capogruppo (cd. lettera di patronage), o mediante pegno su titoli di
Stato o garantiti dallo Stato oppure su azioni della societa'.
Testo:
Codesta societa' ha evidenziato l'esigenza, ai fini della corretta
definizione dei propri adempimenti all'atto dell'acquisizione della
maggioranza del capitale sociale delle aziende concessionarie del servizio
nazionale della riscossione, di avere chiarimenti in ordine alle cauzioni
che gli attuali azionisti di tali societa' devono prestare ai sensi
dell'art. 3, comma 11, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2005, n. 248.
Al riguardo, si osserva che, a seguito delle predette acquisizioni, si
trasferira' in capo ai soggetti cedenti, a mente del comma 10 del medesimo
art. 3 del d.l. n. 203 del 2005, l'obbligo di versamento delle somme da
corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell'attivita' di
riscossione svolta fino alla data dell'acquisizione in parola, nonche' delle
somme ancora dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria prevista
dall'art. 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
A garanzia di tale obbligo di versamento, i soggetti in parola sono
tenuti, sulla base del comma 11 del citato art. 3 del d.l. n. 203 del 2005,
a prestare apposita cauzione, fino alla data del 31 dicembre 2010, per un
importo pari al venti per cento di quello della garanzia prestata dalla
societa' concessionaria, la quale, nel contempo, sara' svincolata.
Al riguardo, e' opportuno precisare che tale svincolo automatico
riguarda esclusivamente le garanzie prestate per gli obblighi concessori
connessi all'esercizio del servizio di riscossione nel periodo decennale
1995-2004, poi prorogato al 30 settembre 2006 per effetto dell'art. 1, comma
427, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e non anche quelle relative al
precedente quinquennio, il cui svincolo resta subordinato al verificarsi dei
presupposti di cui all'art. 32 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
Naturalmente, gli effetti dell'eventuale escussione di tali ultime
garanzie sui rapporti tra gli attuali azionisti dell'azienda concessionaria
e codesta societa' non potranno che essere regolati in via negoziale tra i
contraenti all'atto della compravendita della maggioranza del capitale
sociale della stessa societa' concessionaria. In effetti, la responsabilita'
dell'attivita' di riscossione svolta fino alla data di tale compravendita
grava, ai sensi del citato art. 3, comma 11, del d. lgs. n. 203 del 2005,
sui soci cedenti dell'azienda concessionaria.
La cauzione di cui al citato art. 3, comma 10, del d.l. n. 203 del
2005, potra' essere prestata mediante una delle modalita' previste dall'art.
28 del d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, vale a dire, presentando, in
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Risoluzione del 19/04/2006 n. 54
alternativa:
1. una polizza fideiussoria;
2. una fideiussione bancaria;
3. per i gruppi di societa' con patrimonio netto superiore a
258.228,45 euro, l'assunzione diretta dell'obbligazione di
pagamento da parte della societa' capogruppo (c.d. lettera di
patronage), secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 28
del d.lgs. n. 112 del 1999;
ovvero mediante le seguenti ulteriori modalita':
4. pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
5. pegno sulle azioni di codesta societa'.
Si sottolinea che, se la quota azionaria della societa'
concessionaria, da acquisire ai sensi del comma 7 del citato art. 3 del d.l.
n. 203 del 2005, e' suddivisa fra piu' soggetti, la garanzia dovra' essere
prestata in solido da tutti i soci cedenti.
Le garanzie di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 dovranno essere
prestate in conformita' agli schemi tipo di cui ai corrispondenti allegati
nn. 1, 2 e 3 alla presente risoluzione.
Laddove, poi, gli azionisti cedenti intendano optare per il pegno su
titoli di Stato o garantiti dallo Stato, si evidenzia che, naturalmente,
dovra' trattarsi di titoli con scadenza non antecedente al 31 dicembre 2010.
Su detti titoli, il pegno dovra' essere costituito ai sensi dell'art.
2026 del codice civile, vale a dire mediante la consegna dei titoli a questa
Agenzia, girati con la clausola "in garanzia, ai fini di cui all'art. 3,
comma 11, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, per l'ambito di ....".
Nel caso in cui si tratti di titoli dematerializzati, invece, il pegno
si costituisce, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. 24 giugno 1998,
n. 213, con la registrazione di detto vincolo nell'apposito conto tenuto
dall'intermediario.
La certificazione rilasciata dallo stesso intermediario dovra'
espressamente indicare, nell'apposito spazio relativo alle eventuali
annotazioni, la seguente formula: "Vincolo di pegno a favore dell'Agenzia
delle Entrate fino al 31 dicembre 2010, a garanzia delle obbligazioni
derivanti dall'attivita' di riscossione svolta nell'ambito/negli ambiti di
... dalla ...(denominazione societa' concessionaria) s.p.a. dal ... (data
inizio del periodo di concessione o di gestione commissariale ovvero di
"gestione diretta" dell'attivita' di riscossione da parte di una banca) alla
data di acquisizione, da parte di Riscossione s.p.a., della maggioranza del
capitale sociale di tale societa'" (le banche che attualmente gestiscono in
forma diretta l'attivita' oggetto di concessione dovranno inserire, in luogo
delle parole in corsivo, le seguenti: "del ramo d'azienda di tale banca
relativo all'attivita' oggetto della concessione del servizio nazionale
della riscossione").
In caso di avvenuta adesione della societa' concessionaria alla
sanatoria di cui all'art. 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, alla predetta formula dovranno essere aggiunte le seguenti
parole: "nonche' delle somme ancora dovute per l'adesione alla sanatoria
prevista dall'art. 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
Con riferimento al pegno sulle azioni di codesta societa', si fa
presente che, per il meccanismo stesso di attribuzione di tali azioni ai
soggetti cedenti, previsto nell'ambito del disegno di riforma del sistema di
riscossione, il ricorso a tale modalita' di prestazione della cauzione sara'
possibile soltanto successivamente alla conclusione di tutte le operazioni
di compravendita di cui al comma 7 del piu' volte citato art. 3 del d.l. n.
203 del 2005. Tale ultima disposizione, infatti, stabilisce che il rapporto
proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale
sociale di codesta societa' da assegnare ai soggetti cedenti.
Pertanto, tale forma di garanzia potra' essere concretamente
utilizzata soltanto in un secondo momento, in sostituzione di altra cauzione
che nel frattempo sara' stata prestata con una delle altre modalita'
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previste dal comma 11 dell'art. 3 del d.l. n. 203 del 2005.
Cio' premesso, il pegno sui titoli azionari di codesta societa' potra'
costituirsi con una delle seguenti modalita':
1. doppia annotazione, sia sul titolo azionario che sul libro dei
soci; se i certificati azionari non verranno emessi, i vincoli si
costituiranno mediante la sola annotazione nel libro soci. Le
annotazioni in questione dovranno indicare i seguenti dati
identificativi del soggetto a favore del quale e' costituito il
vincolo: Agenzia delle Entrate, Viale Europa, 242 -00144 Roma;
2. girata e consegna del titolo azionario a questa Agenzia; la
girata dovra' contenere la dicitura "in garanzia, ai fini di cui
all'art. 3, comma 11, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, per
l'ambito di....".
Si evidenzia che le cauzioni di cui all'art. 3, comma 11, del d.l. n.
203 del 2005 dovranno essere presentate alla scrivente Direzione Centrale
Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la
stipula del contratto di acquisto, da parte di codesta societa', del
pacchetto azionario di maggioranza della societa' concessionaria ovvero del
ramo d'azienda dell'attivita' di riscossione delle banche che agiscono in
gestione diretta. La regolare prestazione della cauzione da parte dei
soggetti cedenti, infatti, costituisce un presupposto necessario per la
sottoscrizione del contratto di acquisto in parola.
Una volta controllata l'idoneita' della cauzione, questa Agenzia
provvedera' a comunicare l'esito positivo di tale controllo a codesta
societa', che, a sua volta, comunichera' alla scrivente la data di stipula
del citato contratto di acquisto, che costituisce l'ultimo giorno del
periodo per il quale viene prestata la garanzia.
Si invita l'Ascotributi a diramare il contenuto della presente ai
propri associati.
Allegato n. 1
Schema tipo di polizza fideiussoria da prestarsi da parte dei soggetti che
cedono a Riscossione s.p.a. la maggioranza del capitale delle societa'
concessionarie del servizio nazionale della riscossione o titolari
dell'incarico di commissari governativi delegati provvisoriamente alla
riscossione ovvero, in caso di gestione diretta dell'attivita' di
riscossione, il proprio ramo d'azienda relativo a tale attivita', ai sensi
dell'art. 3, commi 10 e 11, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2005, n. 248.
Premesso:
che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2005, n. 248, a
decorrere dal 1 ottobre 2006, e' soppresso il sistema di affidamento in
concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle Entrate, che le
esercita mediante la societa' Riscossione s.p.a.;
che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del suddetto decreto legge, sono in
corso di ultimazione gli adempimenti finalizzati all'acquisizione, da parte
di Riscossione s.p.a., di una quota pari almeno al 51% del capitale sociale
della societa'..., attualmente concessionaria del servizio nazionale della
riscossione/commissario governativo delegato provvisoriamente alla
riscossione (1) per l'ambito/gli ambiti di..., per il periodo di gestione
dal...(2) alla data di tale acquisizione;
che, ai fini della predetta acquisizione, ai sensi dell'art. 3, commi
10 e 11, del suddetto decreto legge, a garanzia delle obbligazioni derivanti
dall'attivita' di riscossione svolta fino alla data della stessa
acquisizione, nonche' di quelle derivanti dall'adesione alla sanatoria
prevista dall'art. 1, commi 426 e 426 bis, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 (3), l'attuale azionista/gli attuali azionisti della... (4) deve/ono
prestare fino al 31.12.2010, una cauzione fino alla concorrenza di
Ã...(Euro...), pari al 20% di quella precedentemente prestata dalla stessa
societa' (5) per lo svolgimento del servizio di riscossione;
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Risoluzione del 19/04/2006 n. 54
che, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del citato decreto legge, il
predetto soggetto garantito/i predetti soggetti garantiti puo'/possono
prestare tale cauzione, tra l'altro, con polizza fideiussoria;
Tutto cio' premesso
L'impresa di assicurazione..., in seguito denominata impresa, in
regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive
modificazioni e integrazioni, regolarmente autorizzata all'esercizio del
ramo cauzioni, con sede legale in..., e per essa il..., nato a...il...,
nella sua qualita' di..., presta fideiussione, nell'interesse dell'Agenzia
delle Entrate, alle condizioni generali che seguono, al seguente soggetto/ai
seguenti soggetti:
- Sig.... C.F... nato a...il... residente in..., Via...(6), nella
sua/loro qualita' di attuale azionista/attuali azionisti
della...concessionaria del servizio nazionale della riscossione/commissario
governativo delegato provvisoriamente alla riscossione (7) per l'ambito/gli
ambiti di..., fino alla concorrenza di Ã... (Euro...), corrispondente al
20% della cauzione precedentemente prestata dalla citata societa'(8), a
garanzia delle obbligazioni derivanti dall'attivita' di riscossione svolta
da quest'ultima dal...(2) alla data di acquisizione, da parte di Riscossione
s.p.a., della maggioranza del capitale sociale di tale societa' (9), nonche'
delle somme ancora dovute per l'adesione alla sanatoria prevista dall'art.
1, commi 426 e 426 bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (3).
Conseguentemente l'impresa si obbliga, a semplice richiesta mediante lettera
raccomandata dell'Agenzia delle Entrate, a corrispondere, entro i limiti
della garanzia prestata, quanto dovuto dal soggetto garantito/dai soggetti
garantiti nei confronti della stessa Agenzia delle Entrate.
La presente polizza fideiussoria e' prestata fino al 31.12.2010.
La presente polizza fideiussoria non e' soggetta a registrazione, in
quanto garanzia richiesta dalla legge ed i suoi effetti decorrono dalla data
di acquisizione, da parte di Riscossione s.p.a., della maggioranza del
capitale sociale della societa'...(10).
Condizioni generali di assicurazione
Art. 1
L'impresa garantisce, fino alla concorrenza della somma indicata e alle
condizioni generali e particolari contenute nel presente atto,
l'adempimento, da parte del soggetto garantito/dei soggetti garantiti, degli
obblighi di cui in premessa ed eventuali supplementi.
Art. 2
Qualora il soggetto garantito/i soggetti garantiti sia
inadempiente/siano inadempienti in tutto o in parte nei confronti
dell'Agenzia delle Entrate relativamente agli obblighi di cui in premessa,
l'Agenzia delle Entrate, su richiesta dell'ufficio competente, dispone
l'espropriazione della cauzione nei confronti del garante, con provvedimento
da notificare, a cura dell'ufficio proponente, al predetto garante ed al
soggetto garantito/ai soggetti garantiti.
In tal caso, l'impresa effettuera' il versamento della somma dovuta
entro trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento, con le
modalita' indicate nello stesso.
Le eventuali eccezioni non sospendono l'obbligo del versamento.
Art. 3
Nel caso in cui l'impresa effettui pagamenti in forza della presente
polizza la somma garantita si intende ridotta in misura corrispondente
all'importo versato.
La riduzione non esonera il soggetto garantito/i soggetti garantiti dal
pagamento delle commissioni dovute in forza del contratto stipulato con
l'impresa.
Art. 4
In caso di controversie tra l'impresa e l'Agenzia delle Entrate e'
competente esclusivamente il Foro di Roma.
Il soggetto garantito/ i soggetti
garantiti.......................................
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Risoluzione del 19/04/2006 n. 54
L'impresa................................................
(autentiche delle firme)
Note
1) Le banche che attualmente gestiscono in forma diretta l'attivita'
oggetto di concessione devono inserire, in luogo delle parole in
corsivo, le seguenti: "del ramo d'azienda della banca..., che
attualmente opera la gestione diretta dell'attivita' oggetto della
concessione del servizio nazionale della riscossione";
2) Indicare, per ciascun ambito, la data di inizio del periodo di
concessione o di gestione commissariale, stabilita con decreto
ministeriale o con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate.
3) Tale inciso deve essere inserito da coloro che hanno aderito alla
sanatoria prevista dall'art. 1, commi 426 e 426 bis, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
4) Le banche che attualmente gestiscono in forma diretta l'attivita'
oggetto di concessione devono inserire, in luogo delle parole in
corsivo, le seguenti: "la banca....".
5) Le banche che attualmente gestiscono in forma diretta l'attivita'
oggetto di concessione devono inserire, in luogo della parola
"societa'", la seguente: "banca".
6) Nel caso in cui i soggetti garantiti non siano persone fisiche,
occorre inserire, in luogo delle parole in corsivo, le seguenti:
"...sede legale in ..., Via..., partita IVA ...".
7) Le banche che attualmente gestiscono in forma diretta l'attivita'
oggetto di concessione devono inserire, in luogo delle parole in
corsivo, le seguenti: " quale banca che attualmente gestisce in
forma diretta l'attivita' oggetto della concessione del servizio
nazionale della riscossione".
8) Le banche che attualmente gestiscono in forma diretta l'attivita'
oggetto di concessione devono omettere le parole in corsivo.
9) Le banche che attualmente gestiscono in forma diretta l'attivita'
oggetto di concessione devono inserire, in luogo delle parole in
corsivo, le seguenti: "del ramo d'azienda di tale banca relativo
all'attivita' oggetto della concessione del servizio nazionale della
riscossione".
10) Le banche che attualmente gestiscono in forma diretta l'attivita'
oggetto di concessione devono inserire, in luogo delle parole in
corsivo, le seguenti: "del ramo d'azienda della banca... relativo
all'attivita' oggetto della concessione del servizio nazionale della
riscossione".
Allegato n. 2
Schema tipo di atto di fideiussione bancaria da prestarsi da parte dei
soggetti che cedono a Riscossione s.p.a. la maggioranza del capitale delle
societa' concessionarie del servizio nazionale della riscossione o titolari
dell'incarico di commissari governativi delegati provvisoriamente alla
riscossione ovvero, in caso di gestione diretta dell'attivita' di
riscossione, il proprio ramo d'azienda relativo a tale attivita', ai sensi
dell'art. 3, commi 10 e 11, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2005, n. 248.
Premesso:
che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2005, n. 248, a
decorrere dal 1 ottobre 2006, e' soppresso il sistema di affidamento in
concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle Entrate, che le
esercita mediante la societa' Riscossione s.p.a.;
che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del suddetto decreto legge, sono in
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corso di ultimazione gli adempimenti finalizzati all'acquisizione, da parte
di Riscossione s.p.a., di una quota pari almeno al 51% del capitale sociale
della societa'..., attualmente concessionaria del servizio nazionale della
riscossione/commissario governativo delegato provvisoriamente alla
riscossione (1) per l'ambito/gli ambiti di..., per il periodo di gestione
dal...(2) alla data di tale acquisizione;
che, ai fini della predetta acquisizione, ai sensi dell'art. 3, commi
10 e 11, del suddetto decreto legge, a garanzia delle obbligazioni derivanti
dall'attivita' di riscossione svolta fino alla data della stessa
acquisizione, nonche' di quelle derivanti dall'adesione alla sanatoria
prevista dall'art. 1, commi 426 e 426 bis, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 (3), l'attuale azionista/gli attuali azionisti della... (4) deve/ono
prestare fino al 31.12.2010, una cauzione fino alla concorrenza di
Ã...(Euro...), pari al 20% di quella precedentemente prestata dalla stessa
societa' (5) per lo svolgimento del servizio di riscossione;
che, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del citato decreto legge, il
predetto soggetto garantito/i predetti soggetti garantiti puo'/possono
prestare tale cauzione, tra l'altro, con fideiussione bancaria;
Tutto cio' premesso
L'istituto bancario..., in seguito denominato "Banca", in regola con
il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni e
integrazioni, ammesso dalla Banca d'Italia a svolgere attivita' bancaria con
autorizzazione n.... e iscritto in apposito albo da parte della Banca
d'Italia al n....(art. 13 e 14 del decreto legislativo n. 385 del 1
settembre 1993), con sede legale in... e Direzione generale in...e per esso
il...nato a... il... nella sua qualita' di..., a cio' facoltizzato, si
costituisce fideiussore, nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate, alle
condizioni generali che seguono, del seguente soggetto/dei seguenti soggetti:
- Sig.... C.F... nato a...il... residente in..., Via...(6), nella
sua/loro qualita' di attuale azionista/attuali azionisti
della...concessionaria del servizio nazionale della riscossione/commissario
governativo delegato provvisoriamente alla riscossione (7) per l'ambito/gli
ambiti di..., fino alla concorrenza di Ã... (Euro...), corrispondente al
20% della cauzione precedentemente prestata dalla citata societa'(8), a
garanzia delle obbligazioni derivanti dall'attivita' di riscossione svolta
da quest'ultima dal...(2) alla data di acquisizione, da parte di Riscossione
s.p.a., della maggioranza del capitale sociale di tale societa' (9), nonche'
delle somme ancora dovute per l'adesione alla sanatoria prevista dall'art.
1, commi 426 e 426 bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (3).
Conseguentemente la Banca si obbliga, a semplice richiesta mediante lettera
raccomandata dell'Agenzia delle Entrate, a corrispondere, entro i limiti
della garanzia prestata, quanto dovuto dal soggetto garantito/dai soggetti
garantiti nei confronti della stessa Agenzia delle Entrate.
La presente fideiussione e' prestata fino al 31.12.2010.
La presente fideiussione non e' soggetta a registrazione, in quanto
garanzia richiesta dalla legge ed i suoi effetti decorrono dalla data di
acquisizione, da parte di Riscossione s.p.a., della maggioranza del capitale
sociale della societa'...(10).
Condizioni generali di fideiussione
Art. 1
La Banca garantisce, fino alla concorrenza della somma indicata e alle
condizioni generali e particolari contenute nel presente atto,
l'adempimento, da parte del soggetto garantito/dei soggetti garantiti, degli
obblighi di cui in premessa ed eventuali supplementi.
Art. 2
Qualora il soggetto garantito/i soggetti garantiti sia
inadempiente/siano inadempienti in tutto o in parte nei confronti
dell'Agenzia delle Entrate relativamente agli obblighi di cui in premessa,
l'Agenzia delle Entrate, su richiesta dell'ufficio competente, dispone
l'espropriazione della cauzione nei confronti del garante, con provvedimento
da notificare, a cura dell'ufficio proponente, al predetto garante ed al
soggetto garantito/ai soggetti garantiti.
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In tal caso, la Banca effettuera' il versamento della somma dovuta entro
trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento, con le modalita'
indicate nello stesso.
Le eventuali eccezioni non sospendono l'obbligo del versamento.
Art. 3
Nel caso in cui la Banca effettui pagamenti in forza della presente
fideiussione bancaria la somma garantita si intende ridotta in misura
corrispondente all'importo versato.
La riduzione non esonera il soggetto garantito/i soggetti garantiti dal
pagamento delle commissioni dovute in forza del contratto stipulato con la
Banca.
Art. 4
In caso di controversie tra la Banca e l'Agenzia delle Entrate e'
competente esclusivamente il Foro di Roma.
Il soggetto garantito/ i soggetti
garantiti.......................................
La Banca................................................
(autentiche delle firme)
Note
1) Le banche che attualmente gestiscono in forma diretta l'attivita'
oggetto di concessione devono inserire, in luogo delle parole in
corsivo, le seguenti: "del ramo d'azienda della banca..., che
attualmente opera la gestione diretta dell'attivita' oggetto della
concessione del servizio nazionale della riscossione";
2) Indicare, per ciascun ambito, la data di inizio del periodo di
concessione o di gestione commissariale, stabilita con decreto
ministeriale o con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate.
3) Tale inciso deve essere inserito da coloro che hanno aderito alla
sanatoria prevista dall'art. 1, commi 426 e 426 bis, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
4) Le banche che attualmente gestiscono in forma diretta l'attivita'
oggetto di concessione devono inserire, in luogo delle parole in
corsivo, le seguenti: "la banca...".
5) Le banche che attualmente gestiscono in forma diretta l'attivita'
oggetto di concessione devono inserire, in luogo della parola
"societa'", la seguente: "banca".
6) Nel caso in cui i soggetti garantiti non siano persone fisiche,
occorre inserire, in luogo delle parole in corsivo, le seguenti:
"...sede legale in ..., Via..., partita IVA ...".
7) Le banche che attualmente gestiscono in forma diretta l'attivita'
oggetto di concessione devono inserire, in luogo delle parole in
corsivo, le seguenti: " quale banca che attualmente gestisce in
forma diretta l'attivita' oggetto della concessione del servizio
nazionale della riscossione".
8) Le banche che attualmente gestiscono in forma diretta l'attivita'
oggetto di concessione devono omettere le parole in corsivo.
9) Le banche che attualmente gestiscono in forma diretta l'attivita'
oggetto di concessione devono inserire, in luogo delle parole in
corsivo, le seguenti: "del ramo d'azienda di tale banca relativo
all'attivita' oggetto della concessione del servizio nazionale della
riscossione".
10) Le banche che attualmente gestiscono in forma diretta l'attivita'
oggetto di concessione devono inserire, in luogo delle parole in
corsivo, le seguenti: "del ramo d'azienda della banca... relativo
all'attivita' oggetto della concessione del servizio nazionale della
riscossione".
Allegato n. 3
Schema tipo di atto di cui all'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, da prestarsi da parte delle societa' capogruppo, di
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Risoluzione del 19/04/2006 n. 54
cui all'art. 2359 del c.c., mediante l'assunzione diretta delle obbligazioni
derivanti dall'attivita' di riscossione svolta dalle societa' controllate.
Premesso:
che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 3 dicembre 2005,
a decorrere dal 1 ottobre 2006, e' soppresso il sistema di affidamento in
concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle Entrate, che le
esercita mediante la societa' Riscossione s.p.a.;
che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del suddetto decreto legge, sono in
corso di ultimazione gli adempimenti finalizzati all'acquisizione da parte
di Riscossione s.p.a., di una quota pari almeno al 51% del capitale sociale
della societa'..., attualmente concessionaria del servizio nazionale della
riscossione/commissario governativo delegato provvisoriamente alla
riscossione (1) per l'ambito /gli ambiti di..., per il periodo di gestione
dal...(2) alla data di tale acquisizione;
che ai fini della predetta acquisizione, ai sensi dell'art. 3, commi
10 e 11, del suddetto decreto legge, a garanzia delle obbligazioni derivanti
dall'attivita' di riscossione svolta fino alla data della stessa
acquisizione, nonche' di quelle derivanti dall'adesione alla sanatoria
prevista dall'art. 1, commi 426 e 426 bis, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 (3), l'attuale azionista/gli attuali azionisti della...(4) deve/devono
prestare fino al 31.12.2010, una cauzione fino alla concorrenza di
Ã...(Euro...), pari al 20% di quella precedentemente prestata dalla stessa
societa' (5) per lo svolgimento del servizio di riscossione;
che, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del suddetto decreto legge, la
cauzione puo' essere prestata, tra l'altro, anche mediante la diretta
assunzione, da parte della societa' capogruppo di cui all'art. 2359 del
c.c., dell'obbligazione di integrale restituzione delle somme dovute per lo
svolgimento della predetta attivita' di riscossione, comprensive degli
interessi, anche per il caso di cessione della partecipazione nella societa'
controllata o collegata;
che la societa'... appartiene al gruppo..., di cui e' capogruppo la
sottoscritta societa'...;
Tutto cio' premesso
Con la presente, la sottoscritta..., con sede legale in..., nella sua
qualita' di capogruppo del gruppo... e per essa il sig...., C.F...., nato
a...il..., nella sua qualita' di..., dichiara di assumere direttamente, nei
confronti dello Stato e degli altri enti creditori, anche per il caso di
cessione della partecipazione nella societa'..., l'obbligazione di integrale
pagamento, su semplice richiesta dell'Agenzia delle Entrate, da inviarsi
mediante raccomandata A/R, delle somme, comprensive dei relativi interessi,
che la stessa Agenzia delle Entrate dovesse richiedere in conseguenza di
eventuali violazioni degli obblighi concessori compiute dalla...per il
periodo di gestione dal...(2) alla data di acquisizione, da parte di
Riscossione s.p.a., della maggioranza del capitale sociale di tale societa'
(6), nonche' delle somme ancora dovute per l'adesione alla sanatoria
prevista dall'art. 1, commi 426 e 426 bis, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 (3).
A seguito della predetta richiesta, la sottoscritta... effettuera' il
versamento della somma dovuta entro trenta giorni dalla notifica di apposito
atto di espropriazione, con le modalita' indicate nello stesso.
Le eventuali eccezioni non sospendono l'obbligo del versamento.
La presente garanzia e' prestata fino al 31.12.2010.
La presente garanzia non e' soggetta a registrazione, in quanto
richiesta dalla legge ed i suoi effetti decorrono dalla data di
acquisizione, da parte di Riscossione s.p.a. della maggioranza del capitale
sociale della societa'... (7).
In caso di controversie con l'Agenzia delle Entrate e' competente
esclusivamente il Foro di Roma.
La societa' capogruppo.......................................
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Risoluzione del 19/04/2006 n. 54
La societa' controllata.........................................
(autentiche delle firme)
Note
1) Le banche che attualmente gestiscono in forma diretta l'attivita'
oggetto di concessione devono inserire, in luogo delle parole in
corsivo, le seguenti: "del ramo d'azienda della banca..., che
attualmente opera la gestione diretta dell'attivita' oggetto della
concessione del servizio nazionale della riscossione";
2) Indicare la data di inizio di gestione diretta dell'attivita' di
riscossione stabilita con decreto ministeriale o con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
3) Tale inciso deve essere inserito da coloro che hanno aderito alla
sanatoria prevista dall'art. 1, commi 426 e 426 bis, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
4) Le banche che attualmente gestiscono in forma diretta l'attivita'
oggetto di concessione devono inserire, in luogo delle parole in
corsivo, le seguenti: "la banca...".
5) Le banche che attualmente gestiscono in forma diretta l'attivita'
oggetto di concessione devono inserire, in luogo della parola
"societa'", la seguente: "banca".
6) Le banche che attualmente gestiscono in forma diretta l'attivita'
oggetto di concessione devono inserire, in luogo delle parole in
corsivo, le seguenti: "del ramo d'azienda di tale banca relativo
all'attivita' oggetto della concessione del servizio nazionale della
riscossione.
7) Le banche che attualmente gestiscono in forma diretta l'attivita'
oggetto di concessione devono inserire, in luogo delle parole in
corsivo, le seguenti: "del ramo d'azienda della banca... relativo
all'attivita' oggetto della concessione del servizio nazionale della
riscossione".
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La Risoluzione 54/2006 è il riferimento normativo per chi deve gestire le cauzioni nel trasferimento delle concessioni di riscossione, disciplinando fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, lettera di patronage e pegno su titoli. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per comprendere gli obblighi dei cedenti, la durata della garanzia fino al 31 dicembre 2010, la responsabilità solidale tra più azionisti e le modalità di costituzione dei vincoli su titoli dematerializzati e azioni.
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