Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 208/2025

Ridenominazione del codice tributo “2025” e istituzione di ulteriori codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale all'IRES per gli intermediari finanziari – articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni

Pubblicato: 16/05/2019 In vigore dal: 16/05/2019 Documento ufficiale

Quali sono i codici tributo F24 da utilizzare per versare l'addizionale IRES degli intermediari finanziari e come si compilano?

Spiegato da FiscoAI
La risoluzione istituisce tre codici tributo specifici per permettere agli intermediari finanziari di versare l'addizionale IRES del 3,5% in modo distinto rispetto all'imposta ordinaria. I codici sono: "2041" per l'acconto prima rata, "2042" per l'acconto seconda rata o versamento unico, e "2025" per il saldo finale. Questi codici si applicano agli intermediari finanziari esclusi le società di gestione di fondi comuni e le SIM, nonché alla Banca d'Italia. Nel modello F24, i codici vanno inseriti nella sezione "Erario" con l'anno d'imposta nel campo "anno di riferimento" in formato AAAA. Per i codici "2025" e "2041" è obbligatorio compilare il campo "rateazione/regione/prov./mese rif." con il formato "NNRR" (numero rata e numero totale rate), oppure "0101" se il pagamento avviene in unica soluzione. Il codice "2025" può essere utilizzato anche per compensare importi a credito.

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Riferimento normativo

Ridenominazione del codice tributo “2025” e istituzione di ulteriori codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale all'IRES per gli intermediari finanziari – articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 49/E Divisione Servizi Roma, 16 maggio 2019 OGGETTO: Ridenominazione del codice tributo “2025” e istituzione di ulteriori codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale all'IRES per gli intermediari finanziari – articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni L’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo modificato dall’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, prevede che “Per gli intermediari finanziari, escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali”. In proposito, per distinguere i versamenti della suddetta addizionale all’IRES dai versamenti dell’imposta corrisposta con l’aliquota ordinaria, si istituiscono i seguenti codici tributo del modello F24 per i pagamenti a titolo di acconto:  “2041” denominato “Addizionale IRES per gli intermediari finanziari – Acconto prima rata - art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208”;  “2042” denominato “Addizionale IRES per gli intermediari finanziari – Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208”. Per i pagamenti a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo esistente “2025”, istituito con la risoluzione n. 42/E del 23 aprile 2014 per il versamento dell’addizionale IRES di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (applicata solo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013), come di seguito ridenominato:  “2025” denominato “Addizionale IRES per gli intermediari finanziari - Saldo - art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208”. In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. Il codice tributo “2025” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”. Per i codici tributo “2025” e “2041”, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” sono indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. IL CAPO DIVISIONE firmato digitalmente

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L'addizionale IRES per intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 208/2015 rappresenta un'imposta aggiuntiva rispetto all'aliquota ordinaria IRES, disciplinata dal DPR 917/1986. I professionisti devono distinguere tra versamenti di acconto (codici 2041 e 2042) e saldo (codice 2025) nel modello F24, prestando attenzione alla corretta indicazione dell'anno d'imposta e della rateazione per evitare errori di versamento e sanzioni amministrative.

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