Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 21/2003

ALFA Motors S.P.A.- Agevolazioni fiscali costituenti aiuti di Stato. Articoli 14, 15 e 16 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2003 ed articoli 87 e 43 del Trattato C.E.E.

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

ALFA Motors S.P.A.- Agevolazioni fiscali costituenti aiuti di Stato. Articoli 14, 15 e 16 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2003 ed articoli 87 e 43 del Trattato C.E.E. - pdf

Testo normativo

airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO Risoluzione del 12/10/2007 n. 290 Oggetto: ALFA Motors S.P.A.- Agevolazioni fiscali costituenti aiuti di Stato. Articoli 14, 15 e 16 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2003 ed articoli 87 e 43 del Trattato C.E.E. Testo: Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2005, e' stato esposto il seguente QUESITO Con delibera di fusione adottata il 12 settembre 2003, in esecuzione dal 9 dicembre 2003 e con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2004, la ALFA Motors S.p.A., societa' istante, ha incorporato per fusione due societa': - la "DELTA Srl", concessionaria automobilistica ......, con sede in Agrigento; - la "GAMMA Srl", concessionaria automobilistica ....., con sede in Agrigento. Le societa' incorporate hanno svolto l'attivita' di compravendita di autoveicoli negli anni 2001, 2002 e 2003. La ALFA Motors S.p.A. intende beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art. 15 della Legge della Regione Sicilia 29 dicembre 2003, n. 21, che prevede l'esenzione dall'Irap per i cinque periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003, per le imprese operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001- 2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche. La societa' istante chiede di conoscere le concrete modalita' di applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 15 della predetta legge regionale nel caso e in particolare le modalita' di calcolo dell'esenzione. In particolare si chiede di sapere se - nella fattispecie - detto calcolo vada effettuato sul periodo di attivita' delle imprese incorporate, che a differenza di quello della societa' incorporante comprende anche il 2001. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La societa' ritiene che il conteggio del triennio vada effettuato tenendo conto dell'attivita' svolta negli anni 2001 e 2002 dalle societa' incorporate: poiche' queste ultime svolgevano il commercio di autoveicoli al pari dell'incorporante, la loro attivita' andrebbe considerata come la mera continuazione dell'attivita' della ALFA Motors S.p.A. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE In via preliminare occorre precisare che con Decisione 7 febbraio 2007, n. 498, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 17 luglio 2007, serie L, la Commissione delle Comunita' Europee ha stabilito che il regime di aiuti cui l'Italia intende dare esecuzione mediante applicazione degli articoli 14, 15 e 16 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2003 costituisce aiuto di Stato, che viola l'art. 87 del Trattato C.E.E. ed e' incompatibile con il mercato comune, per cui ad esso non puo' essere data esecuzione. All'Italia e' stato fatto obbligo, tra l'altro, di informare la Commissione, entro due mesi dalla notifica della decisione, circa i provvedimenti adottati per conformarvisi. In particolare, la Commissione ha ritenuto incompatibile con il mercato comune detta misura poiche', tra l'altro, opera "una discriminazione tra imprese "siciliane" e "non siciliane", in quanto impedisce alle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro di beneficiare dell'aiuto. (...) Pagina 1 airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Risoluzione del 12/10/2007 n. 290 La Commissione ha inoltre osservato che la misura reca un vantaggio selettivo alle societa' siciliane, nella misura in cui solo le imprese soggette ad imposta che abbiano cumulativamente, sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano sono ammesse al beneficio del regime." Quanto premesso impone il rigetto dell'istanza, poiche' la misura agevolativa di cui all'art. 15 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2003, oggetto del presente interpello, e' incompatibile con il mercato comune e ad essa non puo' essere data esecuzione. La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Sicilia, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. Pagina 2

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Risoluzione AdE 21/2003 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Risoluzione AdE 296/2007
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24 dell’add…
Risoluzione AdE 13/2024
Concordato preventivo biennale – Provvigioni di ingresso riconosciute al consul…
Risoluzione AdE 8413114/2014
Espropriazioni per pubblica utilità e diritto del soggetto concessionario – Ade…
Risoluzione AdE 209/2023
Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materi…
Risoluzione AdE 124/2023
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito…
Risoluzione AdE 6193298/2014
EPPI - Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laure…

Altre normative del 2003

Direttiva 2003/48/CEE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di in… Risoluzione AdE 306898 Approvazione dello schema di modello con note illustrative per l’applicazione della diret… Provvedimento AdE 143 Trattamento fiscale dei contributi erogati dall'Ente Bilaterale in favore dei lavoratori … Interpello AdE 276 Codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, del Prelievo erariale… Risoluzione AdE 269 Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 in… Circolare 344