Risoluzione AdE In vigore Agevolazioni

Risoluzione AdE 21/2003

ALFA Motors S.P.A.- Agevolazioni fiscali costituenti aiuti di Stato. Articoli 14, 15 e 16 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2003 ed articoli 87 e 43 del Trattato C.E.E.

Pubblicato: 12/10/2007 In vigore dal: 12/10/2007 Documento ufficiale

Quali sono i motivi per cui la Risoluzione AdE 290/2007 ha rigettato la richiesta di agevolazione IRAP della ALFA Motors S.p.A. secondo la Legge Sicilia n. 21/2003?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 290/2007 rigetta la richiesta di agevolazione IRAP presentata da ALFA Motors S.p.A. perché la Commissione Europea, con Decisione 498/2007, ha dichiarato il regime agevolativo previsto dagli articoli 14, 15 e 16 della Legge della Regione Sicilia n. 21/2003 incompatibile con il mercato comune e violativo dell'articolo 87 del Trattato CEE. La misura agevolativa costituisce aiuto di Stato illegittimo e pertanto non può essere data esecuzione. La Commissione ha ritenuto discriminatoria la norma regionale perché opera una distinzione tra imprese siciliane e non siciliane, impedendo alle aziende con sede legale in altri Stati membri di beneficiare dell'agevolazione. Inoltre, il vantaggio selettivo è riservato esclusivamente alle società che cumulativamente hanno sede legale, amministrativa e operativa nel territorio siciliano. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ha dovuto rigettare l'interpello indipendentemente dalle modalità di calcolo dell'esenzione richieste dalla società incorporante, poiché la norma stessa è stata dichiarata illegittima a livello comunitario.

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Riferimento normativo

ALFA Motors S.P.A.- Agevolazioni fiscali costituenti aiuti di Stato. Articoli 14, 15 e 16 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2003 ed articoli 87 e 43 del Trattato C.E.E.

Testo normativo

airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO Risoluzione del 12/10/2007 n. 290 Oggetto: ALFA Motors S.P.A.- Agevolazioni fiscali costituenti aiuti di Stato. Articoli 14, 15 e 16 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2003 ed articoli 87 e 43 del Trattato C.E.E. Testo: Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2005, e' stato esposto il seguente QUESITO Con delibera di fusione adottata il 12 settembre 2003, in esecuzione dal 9 dicembre 2003 e con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2004, la ALFA Motors S.p.A., societa' istante, ha incorporato per fusione due societa': - la "DELTA Srl", concessionaria automobilistica ......, con sede in Agrigento; - la "GAMMA Srl", concessionaria automobilistica ....., con sede in Agrigento. Le societa' incorporate hanno svolto l'attivita' di compravendita di autoveicoli negli anni 2001, 2002 e 2003. La ALFA Motors S.p.A. intende beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art. 15 della Legge della Regione Sicilia 29 dicembre 2003, n. 21, che prevede l'esenzione dall'Irap per i cinque periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003, per le imprese operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001- 2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche. La societa' istante chiede di conoscere le concrete modalita' di applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 15 della predetta legge regionale nel caso e in particolare le modalita' di calcolo dell'esenzione. In particolare si chiede di sapere se - nella fattispecie - detto calcolo vada effettuato sul periodo di attivita' delle imprese incorporate, che a differenza di quello della societa' incorporante comprende anche il 2001. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La societa' ritiene che il conteggio del triennio vada effettuato tenendo conto dell'attivita' svolta negli anni 2001 e 2002 dalle societa' incorporate: poiche' queste ultime svolgevano il commercio di autoveicoli al pari dell'incorporante, la loro attivita' andrebbe considerata come la mera continuazione dell'attivita' della ALFA Motors S.p.A. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE In via preliminare occorre precisare che con Decisione 7 febbraio 2007, n. 498, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 17 luglio 2007, serie L, la Commissione delle Comunita' Europee ha stabilito che il regime di aiuti cui l'Italia intende dare esecuzione mediante applicazione degli articoli 14, 15 e 16 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2003 costituisce aiuto di Stato, che viola l'art. 87 del Trattato C.E.E. ed e' incompatibile con il mercato comune, per cui ad esso non puo' essere data esecuzione. All'Italia e' stato fatto obbligo, tra l'altro, di informare la Commissione, entro due mesi dalla notifica della decisione, circa i provvedimenti adottati per conformarvisi. In particolare, la Commissione ha ritenuto incompatibile con il mercato comune detta misura poiche', tra l'altro, opera "una discriminazione tra imprese "siciliane" e "non siciliane", in quanto impedisce alle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro di beneficiare dell'aiuto. (...) Pagina 1 airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Risoluzione del 12/10/2007 n. 290 La Commissione ha inoltre osservato che la misura reca un vantaggio selettivo alle societa' siciliane, nella misura in cui solo le imprese soggette ad imposta che abbiano cumulativamente, sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano sono ammesse al beneficio del regime." Quanto premesso impone il rigetto dell'istanza, poiche' la misura agevolativa di cui all'art. 15 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2003, oggetto del presente interpello, e' incompatibile con il mercato comune e ad essa non puo' essere data esecuzione. La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Sicilia, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. Pagina 2

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La Risoluzione riguarda aiuti di Stato, IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), agevolazioni fiscali regionali e compatibilità con il diritto comunitario secondo l'articolo 87 del Trattato CEE. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare che le agevolazioni regionali discriminatorie sono inopponibili, e che le fusioni tra società non modificano l'illegittimità della misura agevolativa. Il tema è rilevante per chi opera con incentivi regionali e deve verificarne la conformità alle norme europee sulla concorrenza.

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