ALFA Motors S.P.A.- Agevolazioni fiscali costituenti aiuti di Stato. Articoli 14, 15 e 16 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2003 ed articoli 87 e 43 del Trattato C.E.E.
Quali sono i motivi per cui la Risoluzione AdE 290/2007 ha rigettato la richiesta di agevolazione IRAP della ALFA Motors S.p.A. secondo la Legge Sicilia n. 21/2003?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 290/2007 rigetta la richiesta di agevolazione IRAP presentata da ALFA Motors S.p.A. perché la Commissione Europea, con Decisione 498/2007, ha dichiarato il regime agevolativo previsto dagli articoli 14, 15 e 16 della Legge della Regione Sicilia n. 21/2003 incompatibile con il mercato comune e violativo dell'articolo 87 del Trattato CEE. La misura agevolativa costituisce aiuto di Stato illegittimo e pertanto non può essere data esecuzione. La Commissione ha ritenuto discriminatoria la norma regionale perché opera una distinzione tra imprese siciliane e non siciliane, impedendo alle aziende con sede legale in altri Stati membri di beneficiare dell'agevolazione. Inoltre, il vantaggio selettivo è riservato esclusivamente alle società che cumulativamente hanno sede legale, amministrativa e operativa nel territorio siciliano. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ha dovuto rigettare l'interpello indipendentemente dalle modalità di calcolo dell'esenzione richieste dalla società incorporante, poiché la norma stessa è stata dichiarata illegittima a livello comunitario.
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Riferimento normativo
ALFA Motors S.P.A.- Agevolazioni fiscali costituenti aiuti di Stato. Articoli 14, 15 e 16 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2003 ed articoli 87 e 43 del Trattato C.E.E.
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 12/10/2007 n. 290
Oggetto:
ALFA Motors S.P.A.- Agevolazioni fiscali costituenti aiuti di Stato.
Articoli 14, 15 e 16 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2003 ed
articoli 87 e 43 del Trattato C.E.E.
Testo:
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione
dell'art. 15 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2005, e' stato
esposto il seguente
QUESITO
Con delibera di fusione adottata il 12 settembre 2003, in esecuzione
dal 9 dicembre 2003 e con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2004, la ALFA
Motors S.p.A., societa' istante, ha incorporato per fusione due societa':
- la "DELTA Srl", concessionaria automobilistica ......, con sede in
Agrigento;
- la "GAMMA Srl", concessionaria automobilistica ....., con sede in
Agrigento.
Le societa' incorporate hanno svolto l'attivita' di compravendita di
autoveicoli negli anni 2001, 2002 e 2003.
La ALFA Motors S.p.A. intende beneficiare dell'agevolazione prevista
dall'art. 15 della Legge della Regione Sicilia 29 dicembre 2003, n. 21, che
prevede l'esenzione dall'Irap per i cinque periodi d'imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2003, per le imprese operanti in Sicilia per
la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel
triennio 2001- 2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche.
La societa' istante chiede di conoscere le concrete modalita' di
applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 15 della predetta
legge regionale nel caso e in particolare le modalita' di calcolo
dell'esenzione.
In particolare si chiede di sapere se - nella fattispecie - detto
calcolo vada effettuato sul periodo di attivita' delle imprese incorporate,
che a differenza di quello della societa' incorporante comprende anche il
2001.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La societa' ritiene che il conteggio del triennio vada effettuato
tenendo conto dell'attivita' svolta negli anni 2001 e 2002 dalle societa'
incorporate: poiche' queste ultime svolgevano il commercio di autoveicoli al
pari dell'incorporante, la loro attivita' andrebbe considerata come la mera
continuazione dell'attivita' della ALFA Motors S.p.A.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare occorre precisare che con Decisione 7 febbraio
2007, n. 498, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 17 luglio 2007,
serie L, la Commissione delle Comunita' Europee ha stabilito che il regime
di aiuti cui l'Italia intende dare esecuzione mediante applicazione degli
articoli 14, 15 e 16 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2003
costituisce aiuto di Stato, che viola l'art. 87 del Trattato C.E.E. ed e'
incompatibile con il mercato comune, per cui ad esso non puo' essere data
esecuzione. All'Italia e' stato fatto obbligo, tra l'altro, di informare la
Commissione, entro due mesi dalla notifica della decisione, circa i
provvedimenti adottati per conformarvisi.
In particolare, la Commissione ha ritenuto incompatibile con il
mercato comune detta misura poiche', tra l'altro, opera "una discriminazione
tra imprese "siciliane" e "non siciliane", in quanto impedisce alle imprese
aventi sede legale in un altro Stato membro di beneficiare dell'aiuto. (...)
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Risoluzione del 12/10/2007 n. 290
La Commissione ha inoltre osservato che la misura reca un vantaggio
selettivo alle societa' siciliane, nella misura in cui solo le imprese
soggette ad imposta che abbiano cumulativamente, sede legale, amministrativa
ed operativa nel territorio siciliano sono ammesse al beneficio del regime."
Quanto premesso impone il rigetto dell'istanza, poiche' la misura
agevolativa di cui all'art. 15 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del
2003, oggetto del presente interpello, e' incompatibile con il mercato
comune e ad essa non puo' essere data esecuzione.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza
di interpello presentata alla Direzione Regionale della Sicilia, viene resa
dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M.
26 aprile 2001, n. 209.
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La Risoluzione riguarda aiuti di Stato, IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), agevolazioni fiscali regionali e compatibilità con il diritto comunitario secondo l'articolo 87 del Trattato CEE. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare che le agevolazioni regionali discriminatorie sono inopponibili, e che le fusioni tra società non modificano l'illegittimità della misura agevolativa. Il tema è rilevante per chi opera con incentivi regionali e deve verificarne la conformità alle norme europee sulla concorrenza.
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