Istanza di interpello – Art. 11 della legge n. 212 del - Costi ammissibili al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo – Adempimenti – art. 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Istanza di interpello – Art. 11 della legge n. 212 del - Costi ammissibili al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo – Adempimenti – art. 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 125/E
Roma, 6 maggio 2009
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO: Istanza di interpello – Art. 11 della legge n. 212 del - Costi
ammissibili al credito d’imposta per le attività di ricerca e
sviluppo – Adempimenti – art. 1, commi da 280 a 283 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 1,
commi 280 e ss. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stato esposto il seguente
Quesito
La società interpellante svolge attività di “stampa flessografica,
accoppiamento e taglio di film plastici”. Nell’ambito della predetta attività la
società istante ha avviato nell’anno 2008 (nonché prevede di avviare nell’anno
2009) progetti di ricerca e sviluppo in relazione ai quali intende fruire del credito
d’imposta commisurato ai costi sostenuti “per attività di ricerca industriale e di
sviluppo precompetitivo” (di seguito “credito d'imposta per attività di ricerca e
sviluppo”) di cui ai commi da 280 a 283 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (di seguito “legge finanziaria 2007”).
Al riguardo, chiede di sapere se ai fini della determinazione del credito
d’imposta siano ammissibili i costi riguardanti:
1) il personale titolare di borsa di studio impiegato nei progetti di ricerca e
sviluppo;
2) il personale interinale utilizzato nell’esecuzione degli specifici tema di ricerca;
3) il deposito del brevetto;
4) il noleggio degli strumenti e attrezzature utilizzate nelle attività di ricerca.
In merito agli obblighi di documentazione concernente i costi del
personale, la società istante chiede, altresì, di sapere se ai fini della dimostrazione
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dell’ammissibilità ed effettività degli stessi la firma del legale rappresentante e la
controfirma del professionista debba essere apposta su ciascuno dei fogli
presenza di ciascun giorno oppure sia sufficiente, relativamente a tutti i fogli
presenza relativi al personale impiegato nell’attività di ricerca, apporre un’unica
firma a validità ed attestazione dei costi sostenuti.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’interpellante ritiene che non siano ammissibili all’agevolazione:
a) i costi riguardanti il personale titolare di borse di studio, in quanto il medesimo
personale non risulta assunto quale dipendente;
b) i costi riguardanti il deposito del brevetto, dato che lo sarebbe solo quello
sostenuto per l'acquisto di brevetto da terzi;
c) i costi riguardanti il personale interinale, considerato che esso non risulta
assunto né quale dipendente né con contratto a progetto;
Di converso, la società istante ritiene ammissibili all'agevolazione:
d) i costi riguardanti le strumentazioni prese a noleggio, data l'assimilazione
civilistica tra la locazione finanziaria e lo schema tipico del noleggio.
Con riguardo agli obblighi di documentazione, la società interpellante è
dell’avviso che ai fini della dimostrazione dell'ammissibilità ed effettività dei
costi del personale sia sufficiente - relativamente a tutti i fogli presenza relativi al
personale impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo - un'unica firma del
rappresentante legale nonché un'unica controfirma da parte di un revisore o
professionista, su un foglio riepilogativo dei costi complessivi sostenuti.
Relativamente al personale assunto con contratto a progetto la società
istante ritiene che, risultando particolarmente difficile determinare le ore dedicate
per ciascun giorno ad attività di ricerca e sviluppo, sia ammissibile la
predisposizione di una dichiarazione sostitutiva resa dal collaboratore attestante il
numero delle ore effettivamente dedicate per ciascun giorno ad attività di ricerca
e sviluppo.
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Parere della Direzione
L’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007), ha istituito un credito d’imposta in favore delle imprese
per lo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, in
conformità alla vigente disciplina comunitaria in materia.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze n. 76 del 28 marzo 2008, previsto al
comma 283 della legge finanziaria 2007, è stato adottato il regolamento di
attuazione, recante “disposizioni per l’adempimento degli obblighi di
comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accertamento e verifica
delle spese per il credito d'imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo”.
Ai fini della determinazione del credito d’imposta per attività di ricerca e
sviluppo, l’articolo 4 del DM n. 76 del 2008 indica, in modo tassativo, i costi
ammissibili all’agevolazione.
Ciò posto, con riguardo ai quesiti prospettati si osserva quanto segue.
Costi riguardanti il personale
L’articolo 4, comma 1, lett. a), del DM n. 76 del 2008, prevede che ai
fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili i costi
riguardanti “il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati
nell'attività di ricerca e sviluppo”. Il successivo comma 2 precisa che “…viene
preso in considerazione il costo aziendale del personale dipendente, compreso
quello assunto con contratto a progetto, in rapporto all’effettivo impiego per le
attività di ricerca e sviluppo”.
Il riferimento al “personale dipendente” fa ritenere che il costo
ammissibile all’agevolazione sia quello riguardante il personale con il quale
risulta instaurato, da parte dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione, un
rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, compreso quello
assunto con contratto “a progetto”. Considerato che l’assegnazione della borsa
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di studio, il cui scopo è quello di consentire la formazione dell'assegnatario, non
instaura un rapporto di lavoro subordinato, si è dell’avviso che i relativi costi non
siano ammissibili all’agevolazione.
Analogamente, non è ammissibile all’agevolazione il costo riguardante
il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, cosiddetto “lavoro interinale”, di
cui all’articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Tale personale “interinale”,
secondo la richiamata disciplina, è, infatti, dipendente dell’impresa fornitrice, la
quale è anche sostituto di imposta nei confronti del lavoratore temporaneo e,
pertanto, non può essere considerato “dipendente” della società interpellante
(impresa utilizzatrice del personale).
Con riguardo alla determinazione dell'agevolazione spettante in
relazione al costo del personale si osserva che l’importo agevolabile è costituito
ai sensi del citato articolo 4, comma 2, del DM n. 76 del 2008, dal costo
imputabile alle ore di effettivo impiego del personale nell’attività di ricerca e
sviluppo. Al fine di dimostrare l’ammissibilità e l’effettività dei relativi costi
sostenuti, l’articolo 6, comma 2, lett. a), del DM prescrive alle imprese
beneficiarie dell’agevolazione di predisporre e conservare fogli di presenza
nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di ricerca e
sviluppo. Tale documentazione deve essere predisposta anche per il personale
assunto “a progetto”al fine di individuare le ore impiegate dal medesimo
personale nell’attività di ricerca svolta – nel luogo e secondo le condizioni
contrattuali stabilite - nell’ambito del progetto.
Costo per deposito brevetto
L’articolo 4, comma 1, lett. a), del DM prevede che sono ammissibili
all'agevolazione, i costi riguardanti “…i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in
licenza da fonti esterne a prezzi di mercato…”. Dal tenore letterale della
disposizione si ricava che è ammissibile all’agevolazione il costo sostenuto per
l’acquisizione di brevetti da terzi. Si ritiene, pertanto, che il costo sostenuto dalla
società interpellante per il deposito del brevetto non sia ammissibile
all'agevolazione.
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Costi per noleggio e locazione strumenti e attrezzature
I costi riguardanti gli strumenti e le attrezzature di laboratorio sono
ammissibili all’agevolazione in esame “…nella misura e per il periodo in cui
sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo”. Con riferimento ai predetti
costi, l’articolo 4, comma 3, del DM stabilisce che “sono ammissibili le quote di
ammortamento, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei
coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre
1988”. Il successivo comma 5 prevede, inoltre, che “…gli strumenti e le
attrezzature, sono ammissibili anche se acquistati mediante locazione
finanziaria, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a quella
stabilita dall’articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tale
caso, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei
canoni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e
sviluppo”.
In base alle predette disposizioni, ai fini della quantificazione dei costi
ammissibili all'agevolazione, rilevano sia i costi sostenuti per l’acquisizione
diretta degli strumenti e delle attrezzature sia quelli sostenuti per l’acquisizione
dei predetti strumenti ed attrezzature tramite contratti di locazione finanziaria. In
proposito, è utile ricordare che il contratto di leasing o locazione finanziaria, pur
non avendo una disciplina legale, è definito dal legislatore, seppure in uno
specifico contesto, nell'art. 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183, secondo cui
“Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione
di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e
indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per
quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione,
dietro versamento di un prezzo prestabilito”. Ciò posto, si ritiene che il
riferimento alla “locazione finanziaria” non possa essere esteso ai diversi e
distinti schemi negoziali della locazione e del noleggio che non presentano gli
elementi che caratterizzano la “locazione finanziaria” (Cfr. Cass. civ., Sez. II,
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sentenza 29 agosto 1997, n. 8248 e Cass. civ., Sez. II, sentenza 4 dicembre 1997,
n. 12303 sulla distinzione fra il cosiddetto contratto di noleggio ed il contratto di
locazione di cose mobili). Tanto premesso, si ritiene che i costi sostenuti dalla
società interpellante per la locazione od il noleggio delle attrezzature non siano
ammissibili all’agevolazione in esame.
Con riguardo, infine, agli obblighi di documentazione, si osserva che
l’articolo 6, comma 2, lett. a) del DM stabilisce che per dimostrare
l’ammissibilità e l’effettività dei costi sostenuti per il personale, le imprese
beneficiarie sono tenute a conservare “…fogli di presenza nominativi riportanti
per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo, firmati dal
legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile
dell'attività di ricerca e sviluppo”. Tale documentazione, ai sensi del successivo
comma 3, “deve essere predisposta annualmente entro la data di presentazione
della dichiarazione dei redditi ed è controfirmata da un revisore dei conti o da
un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del
lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale”.
La predetta documentazione è funzionale anche all’attività di controllo
sulla corretta fruizione del credito d’imposta da parte delle imprese beneficiarie.
Al riguardo, si ritiene che non contrasti con la predetta esigenza di controllo
l’apposizione della firma del legale rappresentante dell'impresa nonché del
professionista controfirmatario su un unico documento riepilogativo dei fogli di
presenza nominativi del personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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