Come viene trattata fiscalmente la fusione tra due enti religiosi non commerciali ai fini delle imposte dirette, IVA e imposta di registro?
Spiegato da FiscoAI
La fusione tra enti non commerciali, come gli enti di culto, beneficia della neutralità fiscale prevista dall'articolo 172 del TUIR, ma solo per i beni gestiti in regime di impresa che confluiscono nell'attività d'impresa dell'ente incorporante. Questo significa che il passaggio dei beni non costituisce un realizzo imponibile, a condizione che rimangano destinati all'esercizio di un'attività commerciale. Se invece i beni non confluiscono in un'attività d'impresa dell'ente incorporante, essi si considerano realizzati al valore normale, generando plusvalenze imponibili per la loro destinazione a finalità estranee all'impresa. Per quanto riguarda l'IVA, i passaggi di beni derivanti da fusioni di enti non commerciali sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta, come stabilito dall'articolo 2, comma 3, lettera f) del DPR 633/1972. Infine, l'imposta di registro non si applica in misura fissa (168 euro) come per le società commerciali, bensì in misura proporzionale del 3%, poiché gli enti religiosi non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.
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Riferimento normativo
Istanza di Interpello /2007 - Articolo 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212. - DPR n 917/1986 - Art. 174 - Fusione enti diversi dalle società
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 152/E
Roma, 15 aprile 2008
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto: Istanza di Interpello /2007 - Articolo 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212. -
DPR n 917/1986 – Art. 174 – Fusione enti diversi dalle società
Con istanza presentata in data 4 Dicembre alla competente Direzione
Regionale del ….. e da questa trasmessa alla scrivente corredata del relativo parere,
la società in oggetto indicata ha chiesto, ai sensi dell’articolo 11 della legge n.
212/2000, la corretta interpretazione delle norme tributarie in materia di imposte
dirette, di IVA, nonché dell’imposta di registro, in relazione ad un’operazione di
fusione per incorporazione.
QUESITO
L'Ente di culto "ALFA", con sede in ……, in via ………, ha intenzione di
portare a termine l'unificazione tra l'Ente medesimo e l'Ente di culto "BETA", con
sede in ……, via ……; unificazione peraltro già autorizzata dai competenti organi
della Santa Sede.
L'unificazione tra due Enti Religiosi, entrambi dotati di personalità
giuridica, avverrà tramite una fusione per incorporazione in cui l'Ente Incorporante è
la "ALFA".
Al riguardo l'istante rileva, sotto il profilo civilistico, che la Corte di
Cassazione con sentenza n. 1476 del 23 gennaio 2007 ha stabilito che la fusione può
avvenire legittimamente anche tra due soggetti che non sono società commerciali.
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In relazione a quanto sopra, pertanto, l'istante fa altresì rilevare che la
fusione stessa è civilisticamente riconosciuta se avviene tra due enti religiosi senza
scopo di lucro, dotati ovviamente di personalità giuridica.
Ai fini anche fiscali, prosegue la società, la fusione tra i due enti non
commerciali equivale ad una successione a titolo universale in quanto l'ente
incorporante subentra in tutti i diritti di quello incorporato.
Pertanto, tutti i beni patrimoniali diventano, a seguito della fusione, di
proprietà dell'ente incorporante ed il passaggio di detti beni ancorché costituire
l'effetto di una operazione cosiddetta realizzativa, sarebbe unicamente un effetto
giuridico derivante dalla medesima operazione di fusione.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che alla prospettata operazione di fusione non si
rende applicabile il trattamento fiscale previsto, ai fini dell'imposte sul reddito,
dell'IVA e dell'imposta di registro, per le operazioni cosiddette realizzative
consistenti nella cessione o nel conferimento dei beni di cui trattasi.
Del pari non troverebbe applicazione neppure il disposto dell'art. 9, comma
5, del DPR 22.12.1986, n. 917, il quale stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi
le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per i
conferimenti in società.
Analogamente, agli effetti dell'IVA, la fusione in esame, non essendo
effettuata in regime d'impresa, è esclusa dal campo di applicazione di tale tributo e,
in ogni caso, l'art. 2, comma 3, lett. f) del DPR n. 633/1972 dispone che "non sono
considerate cessioni di beni i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o
trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti".
Infine, la società istante ritiene, in relazione all'applicabilità dell'imposta di
registro, che l'operazione di fusione in questione è soggetta ad imposta di registro in
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misura fissa pari a 168,00 euro, così come risulta dalla norma di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b) della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n.
131.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 172, comma 1, del Testo Unico delle Imposte Dirette dispone che:
"La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese
quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento".
Il successivo articolo 174 stabilisce che "le disposizioni degli articoli 172 e
173 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di fusione e scissione di enti
diversi dalle società".
Preliminarmente, si rileva che non rientra nella competenza della scrivente
la valutazione circa la liceità civilistiva di una operazione di fusione tra due Enti di
culto; la presente risposta è, quindi, resa nel presupposto - non verificato in questa
sede - che non vi siano norme che vietano una siffatta operazione.
Ciò posto, occorre precisare che la disciplina delle operazioni straordinarie
contenuta nel Tuir è basata sul presupposto che le società o gli enti interessati
dall'operazione producano reddito d'impresa derivante dall'esercizio di imprese
commerciali, disciplinato dal capo VI del titolo I del Tuir per le società personali
commerciali e dalle disposizioni del Titolo II per le società e gli enti soggetti ad
IRES.
In altre parole, il principio di neutralità delle fusioni e delle scissioni, in base
al quale il passaggio dei beni dalle società o dagli enti preesistenti a quello o quelli
risultanti dalle citate operazioni, non dà luogo a fenomeni realizzativi, implica un
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sistema di rilevazione dei valori che è tipico della tassazione in base al bilancio e
che è proprio delle società che svolgono un'attività commerciale.
Posto che gli enti non commerciali, ai sensi dell'articolo 143 del Tuir,
possono svolgere in via non prevalente anche attività commerciale, occorre stabilire
se, nella fattispecie rappresentata, i beni in questione siano o meno relativi ad
un'attività d'impresa.
In concreto, l'operazione di fusione rappresentata, che coinvolge due enti
religiosi, non è da considerare "realizzativa" e può quindi, beneficiare della
neutralità fiscale ex articolo 172, comma 1, del Tuir, limitatamente a quei beni
gestiti dall'ente incorporato in regime di impresa (e, pertanto, indicati nell'inventario,
ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Tuir) che, dopo la fusione, confluiscano
nell'attività d'impresa dell'ente incorporante.
Qualora, invece, detti beni non confluiscano in un'attività d'impresa
dell'Ente incorporante, gli stessi si considerano realizzati a valore normale - in
analogia a quanto disposto dall'articolo 171, comma 1 del Tuir in materia di
trasformazione eterogenea - generando plusvalenze imponibili a causa della loro
destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Per i beni relativi all'attività istituzionale e non commerciale dell'ente
incorporato occorre distinguere a seconda che gli stessi confluiscano o meno, in
conseguenza dell'operazione di fusione, nell'attività d'impresa esercitata dall'ente
incorporante.
Nel primo caso (cioè beni non relativi ad impresa che confluiscono
nell'impresa), si applica in via analogica l'articolo 171, comma 2 del Tuir che, in
caso di trasformazione da ente non commerciale in società commerciale, rinvia
alle disciplina del conferimento per i beni non ricompresi nell'azienda o nel
complesso aziendale dell'ente stesso.
L'assimilazione del conferimento alla cessione a titolo oneroso, rilevante ai
fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, comporta che i beni in
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ipotesi, qualora confluiscano nella sfera "commerciale" dell'ente incorporante,
devono intendersi realizzati in base al valore normale, generando in capo all'ente
incorporato, sempre che ne sussistano i presupposti, una plusvalenza imponibile ai
sensi degli articoli 67 e 68 del Tuir.
Nella seconda ipotesi (cioè beni non relativi all'impresa, che confluiscono
nell'attività istituzionale dell'incorporante), l'operazione sarà fuori dal regime
d'impresa.
Ai fini dell'imposizione indiretta, si ricorda che i passaggi di beni a seguito
di atti di fusione o di trasformazione di società e di analoghe operazioni poste in
essere da altri enti non sono soggetti ad IVA, ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
lettera f) del DPR n. 633/1972. I relativi atti devono essere assoggettati, pertanto,
all'imposta di registro.
A tale riguardo, la tesi sostenuta nell'istanza di interpello per cui l'imposta di
registro si applicherebbe in misura fissa, non è condivisibile.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della Tariffa, parte prima,
allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, infatti, l'applicazione alle operazioni di fusione
dell'imposta in misura fissa è subordinata alla condizione che le stesse avvengano tra
società od enti "aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciale od agricola".
Nel caso in esame, invero, l'operazione di fusione interviene tra due enti non
commerciali, per i quali l'attività commerciale è da considerare, pertanto, oggetto
non esclusivo o principale dell'attività d'impresa.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'imposta di registro deve essere
applicata nella misura proporzionale del 3%, così come dispone l'articolo 9 della
Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
risoluzione vengano applicati con uniformità.
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La fusione di enti non commerciali è disciplinata dall'articolo 174 del TUIR in riferimento agli articoli 172 e 173, con applicazione della neutralità fiscale solo per i beni d'impresa e tassazione proporzionale in registro. Commercialisti e consulenti devono verificare se i beni confluiscono in attività d'impresa per determinare se applicare il principio di neutralità o la tassazione al valore normale, distinguendo tra plusvalenze realizzative e operazioni fuori dal regime d'impresa.
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