Istanza di Interpello - Art. 9 della legge n. 219 del 2005 - Esclusione dall'imposizione tributaria delle attivita' svolte in adempimento della legge n. 219 del 2005 e per gli scopi associativi
L'esclusione dall'imposizione tributaria prevista dall'articolo 9 della legge 219/2005 per le associazioni di donatori di sangue si applica anche all'IRAP e a partire da quale periodo?
Spiegato da FiscoAI
La legge 219/2005 disciplina le attività trasfusionali e riconosce un regime fiscale agevolato alle associazioni di donatori volontari di sangue e alle relative federazioni. L'articolo 9 esclude dall'imposizione tributaria le attività e gli atti svolti da questi enti in adempimento delle finalità della legge e per gli scopi associativi. Sebbene la norma non specifichi esplicitamente quali tributi siano interessati, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esclusione opera anche sull'IRAP, in quanto imposta sulle attività produttive, e il riferimento normativo alle "attività svolte" consente di includerla nel regime agevolativo. Per quanto riguarda il periodo di applicazione, l'esclusione dall'IRAP decorre dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge (11 novembre 2005), quindi già dall'IRAP dovuta per l'anno 2005. Tuttavia, l'applicazione concreta della norma rimane subordinata alla verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi, in particolare ai requisiti statutari che le associazioni devono possedere secondo le indicazioni del Ministro della Salute.
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Riferimento normativo
Istanza di Interpello - Art. 9 della legge n. 219 del 2005 - Esclusione dall'imposizione tributaria delle attivita' svolte in adempimento della legge n. 219 del 2005 e per gli scopi associativi
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 03/08/2006 n. 98
Oggetto:
OGGETTO: istanza di Interpello - Art. 9 della legge n. 219 del 2005 -
Esclusione dall'imposizione tributaria delle attivita' svolte in
adempimento della legge n. 219 del 2005 e per gli scopi
associativi
Testo:
L'Associazione Alfa chiede di conoscere se l'esclusione
dall'assoggettamento ad imposizione tributaria delle attivita' e degli atti
svolti da associazioni di donatori volontari di sangue e dalle relative
federazioni, prevista dall'articolo 9 della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
operi anche relativamente all'IRAP, ivi compresa l'IRAP dovuta per l'anno
2005.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Alfa ritiene che l'esclusione dall'imposizione tributaria prevista
dall'articolo 9 della legge n. 219 riguardi anche l'IRAP e che tale
disposizione si applichi anche all'IRAP dovuta per l'anno 2005.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La legge 21 ottobre 2005, n. 219 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 251 del 27 ottobre 2005 disciplina le attivita' trasfusionali e la
produzione nazionale degli emoderivati.
Il capo III di detta legge - articoli da 7 a 9 - reca, in
particolare, disposizioni riguardanti le associazioni e le federazioni di
donatori di sangue.
L'articolo 7 delimita sotto il profilo soggettivo "le associazioni di
donatori volontari di sangue e le relative federazioni", stabilendo ai commi
2 e 3 che esse "concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario
nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata
di sangue e la tutela dei donatori" e che le stesse devono avere gli statuti
corrispondenti alle finalita' della medesima legge n. 219 "secondo le
indicazioni fissate dal Ministro della salute con proprio decreto, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la Consulta".
In favore delle associazioni di donatori volontari di sangue e delle
relative federazioni, come individuate dal richiamato articolo 7, il
successivo articolo 9 riserva un regime fiscale di favore, prevedendo
l'esclusione dall'imposizione tributaria delle attivita' e degli atti che
detti enti svolgono in adempimento delle finalita' della stessa legge n. 219
e per gli scopi associativi.
Il testo dell'articolo 9 della legge n. 219 del 2005 e' il seguente:
"Non sono soggetti ad imposizione tributaria le attivita' e gli atti che le
associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni di
cui all'articolo 7 svolgono in adempimento delle finalita' della presente
legge e per gli scopi associativi".
La formulazione dell'anzidetta norma tributaria evidenzia che
l'ambito soggettivo di applicazione del regime agevolativo di cui trattasi
risulta delimitato dalla disposizione recata dall'articolo 7 della stessa
legge n. 219, mentre l'ambito oggettivo e' circoscritto alle attivita' e
agli atti posti in essere per la realizzazione delle finalita' previste
dalla legge in commento nonche' per gli scopi associativi.
L'articolo 9 della legge n. 219 non fornisce indicazioni, invece, in
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Risoluzione del 03/08/2006 n. 98
merito ai tributi per i quali opera l'esclusione dall'imposizione. Rileva,
come elemento qualificante ai fini dell'esclusione dall'imposizione, il
riferimento alle attivita' e agli atti svolti dalle associazioni dei
volontari di sangue e dalle relative federazioni.
In particolare, in relazione al quesito oggetto dell'istanza di
interpello, il richiamo all'attivita' svolta fa ritenere di poter riferire
l'esclusione dall'imposizione tributaria all'IRAP, quale imposta sulle
attivita' produttive.
L'articolo 2, comma 1, del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, nel dettare i presupposti per l'applicabilita' dell'IRAP prevede
espressamente che "l'attivita' esercitata dalle societa' e dagli enti,
compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni
caso presupposto di imposta".
Pertanto l'IRAP rientra nell'ambito di operativita' della norma di
esclusione dall'imposizione tributaria di cui all'articolo 9 della legge n.
219 del 2005.
Con riferimento all'applicabilita' dell'esclusione dall'imposizione a
partire dall'IRAP dovuta per il 2005, si precisa che per l'imposta in
argomento, il cui versamento e' dovuto per periodi individuati con gli
stessi criteri stabiliti per le imposte sui redditi, detta esclusione si
considera applicabile a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel corso
del quale la norma agevolativa e' entrata in vigore.
In particolare, atteso che la legge 21 ottobre 2005, n. 219 e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2005, l'esclusione
dovrebbe operare, relativamente all'IRAP, dal periodo d'imposta in corso
alla data dell'entrata in vigore della medesima legge (11 novembre 2005).
Si fa presente, tuttavia, che ai fini dell'applicabilita' della norma
fiscale va verificata, in concreto, la sussistenza dei presupposti stabiliti
dalla legge sopra richiamati, con particolare riguardo ai requisiti
statutari per i quali l'articolo 7 della legge n. 219 in commento rinvia ad
un decreto del Ministro della salute da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
Al riguardo, va precisato che l'articolo 27, comma 2, della stessa
legge n. 219 del 2005 prevede che fino alla data di entrata in vigore dei
decreti di attuazione previsti dall'anzidetta legge restano in vigore i
provvedimenti di attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107 recante
"Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai
suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati" (abrogata dallo
stesso articolo 27, comma 1).
In particolare, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della
richiamata legge n. 107 del 1990 il Ministro della sanita' ha fornito
"indicazioni sulle finalita' statutarie delle associazioni e federazioni di
donatori di sangue" con il decreto 7 giugno 1991.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di
interpello presentata alla Direzione, viene resa dalla scrivente ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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La risoluzione 98/2006 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce l'applicazione dell'articolo 9 della legge 219/2005 relativamente all'IRAP, all'esclusione dall'imposizione tributaria e ai requisiti delle associazioni di donatori di sangue. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare i presupposti soggettivi e oggettivi, il regime agevolativo, la decorrenza dal periodo d'imposta e il rinvio ai decreti attuativi del Ministero della Salute per l'applicazione corretta della norma.
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