Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 22/2022

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiva, di cui all’articolo 6, comma 69, della legge regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 dicembre 2022, n. 22

Pubblicato: 27/03/2024 In vigore dal: 27/03/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiva, di cui all’articolo 6, comma 69, della legge regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 dicembre 2022, n. 22

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 17/E Divisione Servizi ______________ Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione Roma, 27 marzo 2024 OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiva, di cui all’articolo 6, comma 69, della legge regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 dicembre 2022, n. 22 L’articolo 6, comma 69, della legge regionale della Regione Autonoma Friuli- Venezia Giulia 28 dicembre 2022, n. 22, riconosce a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva, un contributo sotto forma di credito d'imposta, alle condizioni indicate ai successivi commi. Con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2023, n. 175, è stato emanato il relativo “Regolamento” e sono state definite le condizioni per la concessione dei contributi in argomento. In particolare, l’articolo 26, del predetto Regolamento stabilisce che il credito d'imposta non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità previste dalla convenzione con l’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 6, comma 79 della citata legge regionale n. 22/2022, nonché prevede la presentazione del modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 2 Con convenzione del 12 febbraio 2024 stipulata tra l’Agenzia delle entrate e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, è stato regolato il servizio per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito di imposta in argomento. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della predetta convenzione, comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo: • “7066” - denominato “Credito d’imposta per erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiva – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Articolo 6, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito di imposta, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale. Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della convenzione, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda 3 l’importo indicato in tale elenco tenendo conto anche delle eventuali variazioni trasmesse dalla stessa Regione, pena lo scarto del modello F24. IL DIRETTORE CENTRALE Firmato digitalmente

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