Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 246/2014
Consulenza giuridica - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori. Canone di abbonamento TV ai sensi del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246
Riferimento normativo
Consulenza giuridica - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori. Canone di abbonamento TV ai sensi del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 102/E
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Roma, 19 marzo 2008
OGGETTO: Consulenza giuridica - Associazione per i Diritti degli Utenti e
Consumatori.
Canone di abbonamento TV ai sensi del regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246
Con consulenza giuridica n. ….., concernente chiarimenti in merito alla
corretta applicazione del canone di abbonamento TV ai sensi dell’articolo 1 del RDL
21 febbraio 1938, n. 246, l’ADUC ha esposto il seguente
QUESITO
l’ADUC – Associazione per i diritti degli utenti e consumatori – ha chiesto
chiarimenti in merito all’obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla
televisione in dipendenza del possesso di determinati apparecchi.
In particolare l’ADUC chiede se alla nozione di “apparecchio atto o
adattabile alla ricezione delle radioaudizioni” soggetto al pagamento del canone di
abbonamento TV ai sensi del Regio decreto-legge n. 246 del 1938 e decreto
legislativo luogotenenziale n. 458 del 1944 siano riconducibili anche i seguenti
apparecchi:
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1. computer senza collegamento Internet;
2. computer con collegamento Internet tramite modem analogico (56k);
3. computer con collegamento Internet a banda larga (o Adsl);
4. computer senza monitor;
5. monitor senza computer;
6. modem Adsl;
7. modem analogico 56k;
8. ipod ed altri Mp3 player con display capace di riprodurre sequenze
video;
9. videocellulare;
10. videocitofono;
11. videocamera digitale con display;
12. macchina fotografica con display capace di riprodurre sequenze video;
13. videoregistratore Vhs;
14. riproduttore Dvd;
15. decoder.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che solo gli apparecchi televisivi (cd. “televisione”) sono
soggetti al pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alla disposizione recata dall’articolo 1 del RDL 21 febbraio 1938, n.
246, il detentore di “(…) uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle
radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento giusta le
norme di cui al presente decreto. (…)”.
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La stessa Corte Costituzionale, con sentenza del 26 giugno 2002, n. 284, ha
ribadito che “(…) il collegamento dell’obbligo di pagare il canone alla semplice
detenzione dell’apparecchio, atto o adattabile alla ricezione anche solo di
trasmissioni via cavo o provenienti dall’estero (…), indipendentemente dalla
possibilità e dalla volontà di fruire dei programmi della concessionaria del servizio
pubblico, discende dalla natura di imposta impressa al canone, che esclude ogni
nesso di necessaria corrispettività in concreto fra obbligo tributario e fruizione
effettiva di servizio pubblico. (…).”.
La Consulta, tra l’altro, ricorda come oramai rappresenti un suo consolidato
orientamento ritenere che il canone di abbonamento alla televisione vada
configurato come “imposta” e non come “tassa” (v. sentenza della Corte
Costituzionale n. 81 del 1963 richiamata nella sentenza n. 284 del 2002).
Sull’argomento in trattazione è intervenuta anche la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, la quale ha ribadito che il canone di abbonamento radiotelevisivo non
trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il
contribuente, da un lato, e l’ente Rai dall’altro, ma si tratta di una prestazione
tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire
del servizio de quo (sentenza Corte di Cassazione – SS.UU. del 20 novembre 2007,
n. 24010).
Per quanto attiene, invece, l’individuazione della tipologia di apparecchi che
determinano l’obbligo del pagamento del canone RAI, si osserva che la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 284 del 2002, sopra citata, ha precisato che: “non
è fondata la censura di disparità di trattamento tra chi riceva le trasmissioni
televisive attraverso la normale televisione e chi eventualmente le riceva con altri
mezzi, o non le riceva affatto. Ancora una volta, ciò che viene in rilievo, come
presupposto dell’imposizione, è la detenzione degli apparecchi (ed è questione di
mera interpretazione della legge stabilire quali siano tali apparecchi), non
rilevando, ai fini della costituzionalità di tale imposizione, la circostanza che
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l’utente riceva o meno le trasmissioni del servizio pubblico. E la scelta legislativa
discrezionale di fondare l’imposizione (genericamente) sulla detenzione di
apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive non appare
irragionevole.”.
In merito agli apparecchi il cui possesso determina l’obbligo di
corrispondere il canone per l’abbonamento televisivo si fa presente che detta attività
esula dalla competenza istituzionale della scrivente, in quanto spetta al Ministero
delle Comunicazioni procedere a tale individuazione. In ragione di ciò, al predetto
Ministero, con nota n. 67800 del 2007, è stato chiesto di fornire precisazioni
riguardo la problematica in trattazione.
In conclusione, la soluzione della problematica concernente
l’assoggettamento al pagamento del canone RAI da parte di detentori di computer,
monitor, modem, ipod, Mp3, videocellulare, videocitofono, videocamera, macchina
fotografica, videoregistratore, riproduttore dvd, decoder così come elencati nel
quesito in esame, è correlata e successiva alla individuazione degli apparecchi atti o
adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
risoluzione vengano applicati con uniformità.
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