Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 247/2012

Natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati STA - Art. 4-bis Legge 31 dicembre 2012, n. 247

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

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Natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati STA - Art. 4-bis Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - pdf

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 35/E Direzione Centrale Coordinamento Normativo Roma, 7 maggio 2018 OGGETTO: Natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati STA - Art. 4-bis Legge 31 dicembre 2012, n. 247. Con istanza d’interpello, formulata ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente: Quesito L’istante con il presente interpello pone un quesito in merito alla natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati costituite ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in quanto, alla luce di una risoluzione dell’Agenzia riguardante le società tra avvocati e di una successiva risposta fornita ad una consulenza giuridica concernente le società tra professionisti, sorgono dubbi interpretativi. Più precisamente la società osserva che, mentre con risoluzione 26 maggio 2003, n. 118/E, l’Agenzia in relazione alle società costituite ai sensi dell’articolo 16 del D.L.gs 2 febbraio 2001, n. 96, per l’esercizio in forma associata della professione di avvocato, ha asserito che producono reddito di lavoro autonomo, in quanto, come precisato nella relazione governativa il richiamo alla normativa sulle Snc non va inteso nel senso che le società tra avvocati siano annoverabili fra le società commerciali. Con riferimento, invece, alle società tra professionisti, disciplinate dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dal successivo decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, la stessa Agenzia rispondendo ad una 2 consulenza giuridica, ha sostenuto che il reddito prodotto da tali società che possono essere costituite ricorrendo ai tipi societari delle società di persone di capitali o cooperative, deve considerarsi reddito di impresa. Tutto ciò nel presupposto che non assume rilevanza l’esercizio dell’attività professionale, bensì la veste societaria sotto la quale operano. In relazione a quanto precede, ritenendo l’istante che vi sia un’obiettiva incertezza interpretativa, chiede chiarimenti in merito alla natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati nella forma di società per azioni. Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente L’interpellante ritiene che una società per azioni costituita per l’esercizio dell’attività di avvocato ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, debba adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali. Conseguentemente, è dell’avviso che debba assoggettare il proprio reddito ad IRES e il valore della produzione ad IRAP. Parere dell’Agenzia delle Entrate L’art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall’art. 1, c. 141 della legge 4 agosto 2017, n. 124, disciplina l’esercizio della professione forense in forma societaria. In particolare la norma precisa che, la professione forense è consentita in forma societaria a società di persone, di capitali o cooperative iscritte in apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; b) la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci 3 avvocati; c) i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale, i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società. Sul piano civilistico le società tra avvocati sono costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del codice civile. Pertanto, non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche regolate dal codice civile e, come tali, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto. Conseguentemente si ritiene che, in assenza di una esplicita norma, l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale. Detta interpretazione è confermata anche dalla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze che, a seguito di una richiesta di parere formulata dalla scrivente, ha fornito risposta con nota del 19 dicembre 2017 n. 43619 in cui ha evidenziato che per tali società, in mancanza di deroghe espresse nella disposizione “sembra difficile valorizzare l’elemento oggettivo della professione forense esercitata a discapito dell’elemento soggettivo dello schermo societario”. La società tra avvocati di cui al citato art. 4-bis si discosta, infatti, dalla precedente società tra avvocati disciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, in quanto, tale ultimo decreto individuava un nuovo modello societario 4 assoggettato ad una autonoma disciplina i cui aspetti di maggior rilievo riguardavano l’oggetto dell’attività, gli obblighi di registrazione, il regime di responsabilità ed i rapporti con i clienti, e dove, come precisato con la risoluzione 28 maggio 2003, n. 118/E, il rinvio alle disposizioni che regolano le società in nome collettivo, operava ai soli fini civilistici, in quanto consentiva di determinare le regole di funzionamento del modello organizzativo, mentre ai fini fiscali, per ragioni di coerenza del sistema impositivo, occorreva dare risalto al reale contenuto professionale dell’attività svolta. In relazione a quanto precede si ritiene, quindi, che anche sul piano fiscale alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applichino le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d’impresa. Si condivide, pertanto, la soluzione prospettata dall’istante nel senso che una società per azioni costituita per l’esercizio dell’attività di avvocato debba adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e, dunque, deve assoggettare ad IRES il reddito prodotto e ad IRAP il valore della produzione. ****** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

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