Costi relativi a professionisti domiciliati in Paesi black list. Entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 6, del D.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286
Costi relativi a professionisti domiciliati in Paesi black list. Entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 6, del D.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 363
Roma, 29 settembre 2008
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
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OGGETTO: Costi relativi a professionisti domiciliati in Paesi black list.
Entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 1,
comma 6, del D.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24
novembre 2006, n. 286.
ESPOSIZIONE DEL QUESITO
ALFA, associazione di categoria dei tour operator italiani, chiede il
parere di questa Direzione centrale sulla decorrenza delle dispozioni di cui al
decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n.
286, con particolare riferimento alla estensione della disciplina dell’articolo 110
del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, ai costi relativi a professionisti domiciliati in Paesi a
fiscalità privilegiata.
Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 1, comma 6, del citato D.L.
262/2006, ha aggiunto all’articolo 110 del TUIR il comma 12-bis, ai sensi del
quale “le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di
servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti
all’Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati”.
Con la circolare 19 gennaio 2007, n. 1, la Scrivente ha fornito i primi
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chiarimenti operativi in materia (cfr. paragrafo 2 della circolare) ma non ha
specificato i termini di decorrenza della nuova disposizione con riferimento ai
costi da inserire nei righi di UNICO 2007 SC, quadro RF.
ALFA rileva che il momento di entrata in vigore della norma assume
particolare importanza per i soggetti che esercitano l’attività di agenzia di viaggio
e turismo e di organizzazione di viaggi (cd. ”tour operator”). In conformità con
una consolidata prassi di settore, infatti, la maggior parte di questi soggetti ha,
quale data di chiusura dell’esercizio sociale, il 31 ottobre.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
L’istante ritiene che l’articolo 1, comma 6, del d.l. 3 ottobre 2006, si
applichi ai costi sostenuti a partire dall’inizio dell’esercizio successivo a quello in
corso al 3 ottobre 2006 (data di pubblicazione del d.l. 262/2006). La soluzione
sarebbe conforme all’articolo 3 dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio
2000, n. 212, di seguito: Statuto).
Per i tour operator che hanno chiuso il proprio bilancio al 31 ottobre,
pertanto, la nuova norma sarebbe applicabile a partire dall’esercizio 1° novembre
2006 – 31 ottobre 2007.
In caso contrario, agli operatori con esercizio “a cavallo” si imporrebbe il
sostenimento di onerosi costi aggiuntivi per la modifica dei dati nei bilanci già
chiusi.
RISPOSTA DELLA DIREZIONE CENTRALE
L’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 262 del 2006 (il Decreto)
prevede testualmente che “Dopo il comma 12 dell’articolo 110 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente: <<12-bis. Le disposizioni dei
commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai
professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all’Unione Europea
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aventi regimi fiscali privilegiati>>”.
Il momento a partire dal quale ha effetto la modifica del regime dei costi
sostenuti per prestazioni rese da professionisti black list non viene disciplinato
espressamente; tuttavia, come precisato con la circolare n. 1 del 2007, per le
disposizione del Decreto per le quali non è prevista un’entrata in vigore
specifica, “resta confermata l’entrata in vigore a partire dal periodo d’imposta
in corso al 3 ottobre 2006”, in conformità a quanto previsto in via generale
dall’articolo 48 del medesimo Decreto.
Occorre precisare, tuttavia, a quali operazioni siano concretamente
applicabili le modifiche introdotte dalla norma in esame e, in particolare, se le
nuove norme si applichino a tutte le prestazioni rese da professionisti black list
nel corso dell’anno 2006 o solo a quelle rese a partire dal 3 ottobre del medesimo
anno.
Al riguardo, si ritiene, anche in aderenza ai principi di tutela
dell’affidamento dei contribuenti e di certezza dei rapporti giuridici, che le nuove
regole non trovino applicazione in relazione a prestazioni professionali rese in
esecuzione di incarichi specifici e ben delimitati sotto l’aspetto sia oggettivo sia
temporale, conferiti in epoca precedente alla loro entrata in vigore.
In ogni caso sono indeducibili ai sensi dell’articolo 110, comma 12-bis
TUIR, i costi relativi a prestazioni di servizi rese da professionisti black list in
esecuzione di incarichi conferiti a partire dal 3 ottobre 2006 (cfr articolo 109,
comma 2, lett. b) TUIR), a condizione, tuttavia, che tale circostanza risulti da
elementi obiettivamente riscontrabili.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella
presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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