Consulenza giuridica - Uffici dell’Amministrazione – Direzione Regionale dell’Abruzzo. (Applicabilità della regola del c.d. ‘prezzo valore’ anche ai ‘contratti atipici di mantenimento’ - Articolo 1, comma 497, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266)
I contratti atipici di mantenimento e assistenza possono beneficiare della regola del "prezzo-valore" per la determinazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 113/E del 2017 chiarisce che i contratti atipici di mantenimento, nei quali una parte trasferisce un immobile abitativo in cambio dell'obbligo dell'altra parte di prestare assistenza morale e materiale per tutta la vita, possono applicare il regime agevolato del "prezzo-valore" previsto dall'articolo 1, comma 497, della Legge Finanziaria 2006. Questo regime consente di determinare la base imponibile sul valore catastale anziché sul corrispettivo pattuito, a condizione che il trasferimento riguardi immobili ad uso abitativo e relative pertinenze e che il cessionario sia una persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo. La norma non si limita alle sole compravendite, ma si estende a tutti i fenomeni negoziali che comportano trasferimento di proprietà di immobili abitativi. Tuttavia, le parti rimangono obbligate a indicare in atto il corrispettivo pattuito, determinato in via presuntiva per le prestazioni di mantenimento, con possibilità di conguaglio successivo qualora il valore effettivo della controprestazione risulti differente, secondo i criteri dell'articolo 43, lettera c), del TUR.
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Riferimento normativo
Consulenza giuridica - Uffici dell’Amministrazione – Direzione Regionale dell’Abruzzo. (Applicabilità della regola del c.d. ‘prezzo valore’ anche ai ‘contratti atipici di mantenimento’ - Articolo 1, comma 497, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266)
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 113 /E
Direzione Centrale Normativa
ROMA, 25/08/2017
OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell’Amministrazione – Direzione
Regionale dell’Abruzzo .
(Applicabilità della regola del c.d. ‘prezzo valore’ anche ai ‘contratti
atipici di mantenimento’ - Articolo 1, comma 497, della Legge 23
dicembre 2005, n. 266 )
Con la richiesta di consulenza specificata in oggetto, concernente
l’interpretazione dell'articolo 1, comma 497, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 è
stato esposto il seguente
QUESITO
La Direzione Regionale dell’Abruzzo rappresenta che, in occasione degli
incontri del Tavolo Tecnico, istituito, con protocollo d’intesa, con i Consigli Notarili
Distrettuali abruzzesi, sono stati sollevati dubbi interpretativi in merito
all’applicabilità dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005 n. 266
(c.d. regola del ‘prezzo-valore’) ai ‘contratti atipici di mantenimento’.
Si tratta di contratti, ormai diffusi nella prassi, che stabiliscono, in genere,
quale corrispettivo del trasferimento di un immobile, l’obbligo, vita natural durante
di una parte, a prestare assistenza morale e materiale nei confronti di un’altra.
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I notai partecipanti all’incontro hanno evidenziato una difformità di
comportamenti da parte degli uffici territoriali dell’Agenzia in merito alla tassazione
da applicare in relazione a tali contratti. In considerazione dei dubbi interpretativi
sorti, codesta Direzione chiede, quindi, di conoscere se possano trovare applicazione
le regole di determinazione della base imponibile del ‘prezzo-valore’ anche per i
contratti atipici di mantenimento e di assistenza.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
La Direzione Regionale ritiene applicabile la regola di determinazione della
base imponibile del ‘prezzo-valore’ anche ai ‘contratti atipici di mantenimento’.
La previsione recata dall'art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005,
infatti, non deve ritenersi applicabile alle sole compravendite, ma anche ad altri
fenomeni negoziali che comportano un trasferimento della proprietà di immobili
abitativi e relative pertinenze.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Com’è noto, l'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
(legge Finanziaria per il 2006) e successive modifiche ed integrazioni, ha introdotto
una deroga al criterio generale di determinazione della base imponibile previsto
dall’articolo 43 del Testo unico dell’Imposta di Registro, approvato con il DPR 26
aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR), che trova applicazione per le cessioni di
immobili abitativi e relative pertinenze poste in essere nei confronti di persone
fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo.
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Ricorrendo i predetti requisiti di natura soggettiva e oggettiva, la base
imponibile per l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, può
essere determinata, a seguito di specifica opzione, sulla base del 'valore catastale'
dell'immobile individuato, ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del TUR.
Per espressa previsione normativa, le parti sono, comunque, tenute ad
indicare nell’atto il corrispettivo pattuito.
A parere della scrivente, la circostanza che la norma in argomento faccia
generico riferimento alle ‘cessioni' aventi ad oggetto
immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, senza ulteriori specifiche,
porta a ritenere che la stessa possa trovare applicazione anche con riferimento ai
contratti di mantenimento e di assistenza, oggetto della presente istanza di
consulenza giuridica, qualora per effetto della conclusione di detto contratto si
realizzi una cessione di immobile abitativo e relativa pertinenza a favore di una
persona fisica che non agisca nell’esercizio di attività impresa o di lavoro autonomo.
Con riferimento a detti contratti, la Corte di Cassazione, con la sentenza del
19 luglio 2011, n. 15848, ha chiarito che “un contratto atipico di mantenimento è un
contratto oneroso a prestazioni corrispettive, in cui il trasferimento della
comproprietà (dell’immobile) ……rappresentava il corrispettivo dell'obbligo
assunto dai cessionari (dichiarato in L. 1.000.000 mensili) di effettuare, in favore
della cedente, e per l'intero arco della vita della stessa, una serie di prestazioni
("assistenza di ogni genere, anche in caso di ogni e qualsiasi infermità, ...alloggio,
vitto e ogni altro genere utile e necessario al sostentamento, e abbigliamento").
I contratti in argomento, affini alle rendite vitalizie di cui agli articoli 1872 e
seguenti del c.c., importano, dunque, l'assunzione di una serie di prestazioni in capo
al cessionario quale corrispettivo della cessione del bene immobile.
Anche con riferimento a detti contratti può, dunque, trovare applicazione il
regime del ‘prezzo-valore’ sempreché la cessione riguardi un immobile abitativo e
relativa pertinenza.
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Non è di ostacolo a detta interpretazione, la circostanza che la ricordata
previsione recata dall’articolo 1, comma 497, imponga, ai fini dell’applicabilità del
suddetto regime, l’indicazione del corrispettivo pattuito in atto, in quanto detto
obbligo deve essere adempiuto anche in relazione ai contratti in argomento,
ancorché per gli stessi, connotati da aleatorietà, possa risultare di difficile
quantificazione, al momento della conclusione del contratto, la prestazione a carico
del cessionario.
Al riguardo, si precisa che per i contratti di mantenimento oggetto della
presente istanza trovano applicazione, ai fini della determinazione della base
imponibile, i criteri dettati dalla lettera c) dell'articolo 43 TUR. Si rammenta che tale
disposizione stabilisce che per i contratti che importano, tra l’altro, l’assunzione di
una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione del bene la base imponibile
da assoggettare a tassazione deve essere determinata sulla base del valore del bene
ceduto ovvero della prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore
imposta.
Le parti del contratto sono, dunque, tenute a dichiarare in atto il valore della
controprestazione assunta dal cessionario, determinata in via presuntiva, fermo
restando che, qualora nel corso dello svolgimento del contratto emerga che il valore
effettivo della controprestazione sia differente rispetto all’importo indicato in atto, e,
tale modifica sia suscettibile di condurre ad una diversa applicazione dell’imposta, il
contribuente è tenuto a denunciare il valore definitivo del corrispettivo,
analogamente a quanto previsto dall’articolo 35, comma 1, del TUR, per i contratti a
prezzo indeterminato.
Si rammenta che tale articolo dispone che “Se il corrispettivo deve essere
determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta è applicata
in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo
conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da
denunciare a norma dell’articolo 19”.
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A parere della scrivente, l’interpretazione resa, secondo cui le regole di
determinazione della base imponibile del ‘prezzo valore’ trovano applicazione anche
con riferimento ai contratti di mantenimento oggetto del presente quesito, appare,
peraltro, coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale, con la sentenza
del 15 gennaio 2014, n. 6. Si rammenta, infatti, che in tale sede, la Corte ha chiarito
che il regime del ‘prezzo-valore’ “ha un’evidente valenza agevolativa, laddove
consente al contribuente di non scegliere immancabilmente tra i diversi criteri di
determinazione della base imponibile, quello fondato sul valore tabellare bensì
quello ritenuto meno oneroso e, quindi più conveniente”, e, dunque, la sua
applicazione deve essere garantita, a prescindere dal contesto acquisitivo del bene,
sempreché si tratti di fattispecie caratterizzate da una sostanziale omogeneità.
Sulla base di tali principi, deve ritenersi, dunque, che anche con riferimento ai
contratti di mantenimento oggetto della presente nota, qualora ricorrano i requisiti
soggettivi ed oggettivi previsti dal citato articolo 1, comma 497, possa trovare
applicazione, a seguito di specifica opzione, il criterio del ‘prezzo-valore’; una
diversa interpretazione sarebbe, infatti, suscettibile di determinare quella “disparità
di disciplina che attiene ad una categoria di immobili sostanzialmente unitaria
quanto alla natura ed alla peculiare destinazione”, rilevata dalla Corte e costituente
la ragione fondante dei principi da essa espressi nella sentenza n. 6 del 2014.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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Il regime del "prezzo-valore" rappresenta un'agevolazione nella determinazione della base imponibile per le imposte di registro, ipotecaria e catastale, applicabile ai contratti di mantenimento e assistenza che trasferiscono immobili abitativi. Commercialisti e notai devono verificare i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 1, comma 497, della Legge n. 266/2005, considerando anche i principi della Corte Costituzionale sulla sostanziale omogeneità delle fattispecie acquisitive e sulla disparità di disciplina tra categorie di immobili.
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