Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta per la produzione e distribuzione di opere cinematografiche ai sensi dell'articolo 1, commi 325 e 327, lett. b), n° 1, 2 e 3, e lett. c), n° 2 della legge 24 dicembre 2007, n° 244, e per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature per la proiezione digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 327, lett. c), n° 1 della legge 24 dicembre 2007, n° 244
Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta per la produzione e distribuzione di opere cinematografiche ai sensi dell'articolo 1, commi 325 e 327, lett. b), n° 1, 2 e 3, e lett. c), n° 2 della legge 24 dicembre 2007, n° 244, e per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature per la proiezione digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 327, lett. c), n° 1 della legge 24 dicembre 2007, n° 244
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 85/E
Roma, 18 agosto 2010
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite
modello F24, dei crediti d’imposta per la produzione e distribuzione di
opere cinematografiche ai sensi dell’articolo 1, commi 325 e 327, lett.
b), n. 1, 2 e 3, e lett. c), n. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per
l’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature per la
proiezione digitale ai sensi dell’articolo 1, comma 327, lett. c), n. 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244
L’articolo 1, comma 325 e comma 327, lett. b), n. 1, 2 e 3, e lett. c), n. 1 e 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto la concessione di agevolazioni
fiscali, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese cinematografiche o alle imprese
che apportino denaro a favore di queste ultime .
In attuazione di tale disposto normativo, in data 21 gennaio 2010 sono stati
emanati due decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, che hanno definito le modalità applicative per
la fruizione dei citati crediti d’imposta.
In particolare, l’articolo 2 del decreto 21 gennaio 2010, titolato “Disposizioni
applicative dei crediti d’imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore
cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per
attività di produzione e distribuzione di opere cinematografiche”, emanato in
attuazione dell’articolo 1, comma 325 e comma 327, lett. b), nn. 1, 2 e 3 e lett. c) n. 2,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che ai soggetti di cui all’articolo 73
del T.U.I.R. ed ai titolari di reddito di impresa, ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, come
definiti nell’articolo 1, comma 2, del decreto stesso, è riconosciuto un credito
d’imposta per gli apporti in denaro eseguiti per la produzione di opere
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cinematografiche di nazionalità italiana, secondo le modalità indicate all’articolo 3 del
decreto stesso.
Il credito d'imposta è concesso per gli apporti in denaro effettuati in esecuzione
dei contratti di associazione in partecipazione e dei contratti di cointeressenza stipulati
con il produttore cinematografico ai sensi degli articoli 2549 e 2554 del codice civile
e compete nella misura del quaranta per cento dell’apporto eseguito a decorrere dal 1°
giugno 2009 e fino al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2009, fino all’importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta.
Alle imprese di distribuzione e di esercizio cinematografico è inoltre concesso
un credito d’imposta in misura pari al venti per cento dell’apporto in denaro eseguito,
a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2009, in esecuzione dei contratti di cui al comma 2 del suddetto
articolo, stipulati con il produttore cinematografico, per la produzione di opere
cinematografiche di nazionalità italiana, riconosciute di interesse culturale ai sensi
dell’articolo 7 del decreto legislativo 22/1/2004 n. 28, con un limite massimo annuo di
euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta, secondo le modalità indicate
all’articolo 3 del decreto stesso.
L’articolo 4 del citato decreto stabilisce, inoltre, che alle imprese di
distribuzione cinematografica spetta un credito d’imposta, a decorrere dal 1° giugno
2009 e fino al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009,
commisurato alle spese di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto stesso, in misura
pari:
a) al quindici per cento per la distribuzione nazionale di opere
cinematografiche di interesse culturale di cui all’articolo 1, comma 4, ultimo periodo,
del decreto, nel limite di euro 1.500.000 per ciascun periodo d’imposta;
b) al dieci per cento per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche
espressione di lingua originale italiana di cui all’articolo 1, comma 4, secondo
periodo, del decreto, nel limite di euro 2.000.000 per ciascun periodo d’imposta.
Inoltre, l’articolo 2 del decreto 21 gennaio 2010, titolato “Disposizioni
applicative dei crediti d’imposta concessi alle imprese di esercizio cinematografico
per l’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla
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proiezione digitale”, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 327, lett. c) n. 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che alle imprese di esercizio
cinematografico, di cui all’articolo 1, comma 1, spetta un credito d’imposta pari al
trenta per cento delle spese complessivamente sostenute per l’introduzione e
acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un
limite massimo annuo non eccedente euro 50.000, per ciascuno schermo.
I crediti d'imposta di cui al suddetto articolo spettano con riferimento agli
investimenti e le spese a decorrere dal 1° giugno 2008 e fino al periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, tenuto conto di quanto previsto
dall’articolo 5, comma 1 del decreto stesso.
Tutto ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei predetti
crediti d’imposta, tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “6826” denominato “Credito d’imposta per gli apporti in denaro a favore
della produzione di opere cinematografiche, ai sensi dell’art. 2, DM 21/1/2010, in
attuazione dell’art. 1, commi 325 e 327, lett. b) n. 3 e lett. c). n. 2, L. 244/07 ”;
- “6827” denominato “Credito d’imposta per le spese sostenute dalle imprese
di distribuzione cinematografica, ai sensi dell’art. 4, DM 21/1/2010, in attuazione
dell’art. 1, comma 327, lett. b) nn. 1 e 2, L. 244/07 ”;
- “6828” denominato “Credito d’imposta per le spese sostenute dalle imprese
di esercizio cinematografico per la digitalizzazione delle sale, ai sensi dell’art. 2, DM
21/1/2010, in attuazione dell’art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, L. 244/07 ” .
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici sono esposti nella
sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a
credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento del credito, nella colonna “Importi a debito versati”.
Nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è maturato
il diritto alla fruizione del credito, valorizzato nel formato “AAAA”.
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