Articolo 29 del decreto legge 31 dicembre 2007, n° 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n° 31. Istituzione dei codici tributo per la fruizione dei crediti d'imposta relativi ai contributi concessi per incentivare la riduzione e la sostituzione di autoveicoli, autocarri, autocaravan e motoveicoli
Quali sono i codici tributo istituiti per la fruizione dei crediti d'imposta relativi agli incentivi per la rottamazione e sostituzione di veicoli?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 169/E del 2008 istituisce quattro codici tributo specifici per permettere ai centri di rottamazione, ai venditori e alle imprese costruttrici di recuperare come credito d'imposta gli importi anticipati per gli incentivi alla demolizione e sostituzione di veicoli inquinanti. Il codice 6800 riguarda la rottamazione di autovetture euro 0, 1 e 2 immatricolate prima del 1999 (contributo fino a 150 euro); il codice 6801 copre la sostituzione di motocicli e ciclomotori euro 0 con motocicli nuovi euro 3 fino a 400 cc (contributo di 300 euro); il codice 6802 si applica alla sostituzione di autovetture euro 0, 1, 2 con nuove euro 4 o 5 a basse emissioni di CO2 (contributo da 700 a 1.300 euro); il codice 6803 riguarda la sostituzione di autocarri e veicoli commerciali leggeri euro 0, 1 con nuovi euro 4 (contributo da 1.500 a 2.500 euro). Questi crediti sono utilizzabili esclusivamente per compensazione tramite modello F24 secondo le modalità del decreto legislativo 241/1997, con indicazione dell'anno di fruizione nel formato AAAA. I crediti non sono soggetti ai limiti ordinari e i veicoli nuovi dovevano essere acquistati entro il 31 dicembre 2008 e immatricolati entro il 31 marzo 2009.
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Riferimento normativo
Articolo 29 del decreto legge 31 dicembre 2007, n° 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n° 31. Istituzione dei codici tributo per la fruizione dei crediti d'imposta relativi ai contributi concessi per incentivare la riduzione e la sostituzione di autoveicoli, autocarri, autocaravan e motoveicoli
Testo normativo
Direzione Centrale Amministrazione
______________
RISOLUZIONE N. 169/E
Roma,22 aprile 2008
OGGETTO: Articolo 29 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Istituzione
dei codici tributo per la fruizione dei crediti d’imposta relativi ai
contributi concessi per incentivare la riduzione e la sostituzione di
autoveicoli, autocarri, autocaravan e motoveicoli.
Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, all’articolo 29, commi da 1 a 7 prevede, con
alcune modifiche, la proroga degli interventi di salvaguardia ambientale,
attraverso incentivi alla riduzione ed alla sostituzione di autoveicoli, autocarri,
autocaravan e motoveicoli di cui all’articolo 1, commi da 224 a 236 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
In particolare, di seguito si riporta quanto disposto dal suddetto decreto legge
248/2007 in materia di crediti d’imposta fruibili attraverso i modelli F24:
• il comma 1, prevede un contributo, pari al costo di demolizione e comunque
nei limiti di 150 euro, per ogni autoveicolo per il trasporto promiscuo ed
autovettura immatricolati, prima del 1° gennaio 1999, come “euro 0”, “euro
1” o “euro 2” consegnati al demolitore fino al 31 dicembre 2008. Tale
contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la
rottamazione, che recupera il corrispondente importo come credito
d’imposta.
Al fine di consentire la fruizione del suddetto credito d’imposta con le
modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, viene istituito il
codice tributo 6800 denominato “credito d’imposta per contributo alla
rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo,
immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 – D.L. 248/2007, art. 29, c. 1”.
• Il comma 2, dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della
predetta legge 31/2008 e fino al 31 dicembre 2008, in caso di acquisto di un
motociclo nuovo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria
"euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore
di categoria "euro 0" realizzata attraverso la demolizione, è concesso, tra
l’altro, un contributo di euro 300. Inoltre, il costo della rottamazione è
posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun
motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore. Il venditore recupera gli
importi anticipati al compratore tramite credito di imposta solo ai fini della
compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
A tal fine si istituisce il codice tributo 6801 denominato “credito d’imposta
per il contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di motocicli e
ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a
400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 - D.L. 248/2007, art.
29, c. 2”.
• Il comma 3, prevede, tra l’altro, che per la sostituzione, realizzata attraverso
la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo,
immatricolati prima del 1° gennaio 1997, come “euro 0”, “euro 1” ed “euro
2”, con autovetture nuove di categoria “euro 4” ed “euro 5” che emettono
non oltre 140 grammi di CO 2 per chilometro oppure non oltre 130
grammi di CO 2 per chilometro se alimentati a diesel, è concesso un
contributo di euro 700. Il predetto contributo è aumentato di euro 100 in
caso di acquisto di autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5", che
emettono non oltre 120 grammi di CO 2 per chilometro. Il contributo in
parola è aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli
di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo
quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purché conviventi. I centri
autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese
costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, che rimborsano al venditore
l'importo del contributo recuperano detto importo quale credito di imposta
solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
Per consentire l’esercizio della prevista compensazione viene istituito il
codice tributo 6802, denominato “credito d’imposta per contributo alla
sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il
trasporto promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o euro 2, con
autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori
di CO al chilometro entro i limiti quanto previsto dal comma 3 dell’art. 29
2
del D.L. 248/2007”.
• Il comma 4, prevede che, per la sostituzione, realizzata attraverso la
demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g),
ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino
a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 0" o "euro 1" immatricolati prima
del 1 gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria "euro 4", della
medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, è concesso un
contributo di:
a) euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000
chilogrammi;
b) euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a
3500 chilogrammi.
I centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese
costruttrici o importatrici del veicolo nuovo che rimborsano al venditore
l'importo del contributo recuperano detto importo quale credito di imposta
solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
Per consentire l’esercizio della prevista compensazione viene istituito il
codice tributo 6803 denominato “credito d’imposta per contributo alla
sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma
1, lettera c), d), f), g), ed m) del D. Lgs. 285/1992, di peso complessivo non
superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi
veicoli nuovi immatricolati come euro 4 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 4”.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 29 del D.L. 248/2007, con riferimento ai
codici tributo 6801, 6802 e 6803, i veicoli nuovi devono essere acquistati con
contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1 gennaio 2008 e
fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.
Tutti i codici tributo sono esposti nella sezione erario del modello F24 in
corrispondenza degli importi indicati nella colonna “importi a credito compensati”
nei casi di fruizione dei crediti d’imposta, o nella colonna “importi a debito
versati” nei casi di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno solare di
fruizione del credito nel formato AAAA.
I crediti d’imposta in parola non sono soggetti al limite di cui al comma 53,
dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Si precisa che tali codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal
quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.
Infine, si fa presente che, per tutto quanto non previsto, si rinvia a quanto
indicato nella Risoluzione 7 febbraio 2007, n. 22.
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I codici tributo 6800, 6801, 6802 e 6803 sono strumenti di compensazione fiscale per chi opera nel settore della rottamazione e della vendita di veicoli, disciplinati dal decreto legislativo 241/1997 e dal modello F24. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le modalità di utilizzo dei crediti d'imposta, i limiti di massa e le categorie euro ammesse, nonché i termini di immatricolazione e le condizioni di convivenza familiare per gli aumenti di contributo.
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