Quali sono i requisiti per accedere al versamento trimestrale dell'IVA senza interessi per le operazioni di somministrazione di energia elettrica?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 307/2007 disciplina la possibilità per le imprese di energia elettrica di versare l'IVA con cadenza trimestrale anziché mensile, senza applicazione di interessi. Questo beneficio è previsto dal D.M. 370/2000 e successivamente integrato dal D.L. 35/2005, ed è riservato alle imprese che prestano servizi al pubblico. Il requisito fondamentale è che le operazioni di somministrazione siano rivolte esclusivamente a clienti finali, cioè soggetti che utilizzano l'energia per uso proprio e non per la rivendita. Nel caso specifico della società ALFA s.p.a., il versamento trimestrale è consentito solo per i rapporti contrattuali stipulati con clienti finali, mentre è escluso per le operazioni verso clienti idonei (grossisti, distributori o soggetti che effettuano consumi superiori a 30 GWh). La liquidazione periodica deve essere effettuata entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, con versamento della relativa imposta nello stesso termine.
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Riferimento normativo
Versamento trimestrale Iva - pdf
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 25/10/2007 n. 307
Oggetto:
Versamento trimestrale Iva
Testo:
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente
l'interpretazione del decreto del 24 ottobre 2000, n. 370, e' stato esposto
il seguente
QUESITO
La societa' istante - ALFA s.p.a. - opera nel mercato libero
dell'energia disciplinato dal decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79
(di seguito decreto Bersani). Tale decreto opera una distinzione tra
l'attivita' di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di
energia elettrica, le quali sono libere nel rispetto degli obblighi di
servizio pubblico previsti, e l'attivita' di trasmissione e dispacciamento
riservata al monopolio statale ed attribuita in concessione al gestore della
rete di trasmissione nazionale (GRTN s.p.a., societa' interamente posseduta
dal Ministero dell'Economia): si precisa che per attivita' di trasmissione
e dispacciamento si intende quel complesso infrastrutturale esistente sul
territorio nazionale e costituito dalle centrali, tralicci, reti di
trasmissione, centraline, ecc., che permettono il trasporto fisico
dell'energia elettrica da un punto di dispacciamento ad un altro, posti sul
territorio nazionale.
In tale contesto l'attivita' svolta dalla societa' prevede due
distinte operazioni:
- da un lato, al fine di soddisfare i fabbisogni energetici dei
clienti idonei, l'istante acquista energia elettrica mediante la
sottoscrizione in proprio di contratti di fornitura con altri
fornitori/grossisti e/o produttori, assumendosi tutti i rischi di
prezzo e di invenduto connessi;
- dall'altro, la societa' si impegna con contratti di
somministrazione stipulati con i clienti idonei a fornire energia
elettrica a questi ultimi per un certo periodo ad un certo prezzo; in
particolare sulla base di appositi mandati senza rappresentanza
ricevuti dai clienti idonei, stipula specifici contratti di
dispacciamento con la Rete di trasmissione nazionale (GRTN) a proprio
nome ma conto dei clienti.
L'istante vuole conoscere se, in applicazione di quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 471 della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, puo'
effettuare i versamenti dell'Iva trimestralmente anziche' mensilmente.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La societa' istante ritiene di poter adottare il regime di versamento
trimestrale dell'Iva a prescinder dal volume di affari e senza
l'applicazione di interessi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
ministeriale 370 del 2000.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Per un corretto inquadramento giuridico del caso prospettato, e'
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Risoluzione del 25/10/2007 n. 307
necessario analizzare il decreto ministeriale del 24 ottobre 2000, n. 370,
il quale consente in relazione a determinate operazioni di effettuare le
liquidazioni periodiche Iva ed i relativi versamenti con cadenza trimestrale
anziche' mensile, senza applicazione di interessi. In particolare,
l'articolo 4 del decreto prevede che per le operazioni di somministrazione
di energia elettrica, " (...) le annotazioni di liquidazione periodica
prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, possono essere effettuate entro il giorno
16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare ed entro lo stesso
termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta senza
corresponsione degli interessi (...)".
A seguito di evoluzione normativa la disposizione risulta integrata
dall'articolo 4, lettera c- quinquies, del decreto legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con la
quale e' stata ripristinata la possibilita' per i contribuenti individuati
con i regolamenti di cui ai decreti 366 e 370 del 2000, di liquidare e
versare l'imposta sul valore aggiunto con cadenza trimestrale, a prescindere
dall'importo dell'iva versata nell'anno solare precedente.
Al fine di determinare se la societa' istante possa usufruire
dell'agevolazione sopra citata e' necessario comprendere, sulla base della
documentazione allegata, se, nel caso di specie, il contratto concluso dalla
ALFA SPA con i clienti, si configuri o meno come un contratto di
somministrazione e, successivamente, verificare a quale categoria di clienti
si rivolgono le operazioni di somministrazione di energia elettrica. Al
riguardo, la risoluzione del Ministero delle Finanze Direzione Generale
delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari del 28 febbraio 1992, n.
476283, in relazione all'individuazione degli elementi essenziali della
somministrazione ha precisato che "Tale natura giuridica, come correttamente
osservato da codesto Ispettorato, deve risultare da apposito contratto che
evidenzi, ai sensi degli artt. 1559 e segg. del c.c., gli elementi
strutturali propri della somministrazione e cioe' la periodicita' o
continuativita' delle prestazioni e l'unita' del rapporto".
Da alcuni documenti allegati all'istanza, sembrerebbe che ricorrono
questi presupposti, poiche' la prestazione del somministrante rispetta i
requisiti della periodicita' e dell'unita' del rapporto; in particolare, in
relazione all'unita' del rapporto, in tutti i contratti di somministrazione
allegati all'istanza di interpello, e' precisato che il cliente e'
"svincolato da ogni altro precedente rapporto di fornitura".
In linea generale, il contratto di utenza di energia elettrica e' un
vero e proprio contratto di somministrazione, destinato a soddisfare, ad
intervallo di tempo costante, bisogni periodici e continuativi attraverso la
costituzione di un rapporto durevole.
L'essenza di tale contratto e' da cogliere nel fatto che il
somministrante assume su di se', oltre che l'obbligo di apprestare i mezzi
necessari per l'adempimento, anche i rischi della fornitura, costituendo
questi l'alea normale del contratto derivante dal proiettarsi delle
prestazioni nel futuro.
Per cio' che concerne la categoria di clienti cui si rivolge la
somministrazione di energia elettrica, la risoluzione della scrivente
Direzione del 20 dicembre 2006, n. 144, ha precisato che il legislatore
tributario, al fine di semplificare gli adempimenti Iva nei confronti dei
contribuenti che prestano servizio al pubblico, ha emanato il D.M. 24
ottobre 2000, n. 366, e il D.M. 24 ottobre 2000, n. 370.
Dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 370 del 2000,
si evince che il beneficio del versamento trimestrale dell'imposta sul
valore aggiunto senza interessi, spettera' solo a quelle imprese che
prestano servizi al pubblico vale a dire quelle imprese che erogano
direttamente il bene al cliente finale.
Da questo punto di vista, il decreto Bersani, all'articolo 2,
definisce cliente finale la persona fisica o giuridica che acquista energia
elettrica esclusivamente per uso proprio. Per converso, lo stesso articolo
definisce cliente idoneo la persona fisica o giuridica che ha la capacita'
di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o
grossista, sia in Italia che all'estero.
A sua volta, l'articolo 14 del decreto sopra menzionato individua i
soggetti che possono definirsi clienti idonei, tra i quali vanno ricompresi
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Risoluzione del 25/10/2007 n. 307
anche i clienti finali che dimostrino di aver effettuato, nell'anno
precedente, consumi superiori a 30 GWh.
Pertanto, dal combinato disposto degli articoli 1 e 4 del decreto
ministeriale del 24 ottobre 2000, n. 370, e 2 e 14 del decreto Bersani, si
evince che le operazioni di somministrazione potranno essere qualificate
come servizio al pubblico, soltanto se rivolte ai clienti finali, ossia
effettuate nei confronti di soggetti che, a loro volta, procedono
all'utilizzo dell'energia esclusivamente per uso proprio e non alla
rivendita della stessa.
Ne consegue che l'interpellante in relazione e limitatamente a tutti i
rapporti per i quali sussistono le predette condizioni potra' avvalersi del
beneficio del versamento trimestrale.
La risposta di cui alla presente nota, richiesta con interpello
presentato alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile
2001, n. 209.
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Il versamento trimestrale dell'IVA è disciplinato dal D.M. 370/2000 e rappresenta un'agevolazione per i contribuenti che erogano servizi al pubblico, applicabile alle operazioni di somministrazione di energia elettrica verso clienti finali secondo il decreto Bersani. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare la qualificazione del cliente (cliente finale vs. cliente idoneo) per determinare l'applicabilità del regime trimestrale, considerando anche le disposizioni sulla liquidazione periodica e la corretta annotazione delle operazioni IVA.
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