Consulenza giuridica – locazione finanziaria di autoveicoli a soggetti portatori di handicap – IVA agevolata – Tabella A, parte seconda, n. 31), allegata al DPR. 26 ottobre 1972, n. 633 – Modalità applicative
Consulenza giuridica – locazione finanziaria di autoveicoli a soggetti portatori di handicap – IVA agevolata – Tabella A, parte seconda, n. 31), allegata al DPR. 26 ottobre 1972, n. 633 – Modalità applicative - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N.66/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 20 giugno 2012
OGGETTO: Consulenza giuridica – locazione finanziaria di autoveicoli a
soggetti portatori di handicap – IVA agevolata – Tabella A, parte
seconda, n. 31), allegata al DPR. 26 ottobre 1972, n. 633 –
Modalità applicative
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente
l'interpretazione del n. 31) della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26
ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA chiede chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione dell’IVA
con aliquota ridotta nella misura del 4 per cento ai contratti di locazione
finanziaria di autoveicoli stipulati da soggetti disabili. In particolare, si chiede di
conoscere se la documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione in esame
debba essere prodotta alla società di leasing all’atto di stipula del contratto di
locazione finanziaria o al momento del riscatto.
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Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante ritiene che l’IVA con aliquota agevolata nella misura del 4 per
cento, prevista per le cessioni di veicoli a soggetti disabili, sussistendo le
condizioni richieste dalla legge, possa essere applicata anche all’acquisto
mediante contratto di leasing traslativo, ai sensi dell’articolo 16, terzo comma,
del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Nella suddetta ipotesi la società di locazione
finanziaria dovrebbe fatturare con IVA ridotta sia i canoni di locazione
finanziaria che il prezzo di riscatto.
L’applicazione dell’agevolazione è subordinata alla produzione della
documentazione prescritta dalla legge all’atto di stipula del contratto di leasing e
non all’atto del riscatto.
La società di leasing, soggetto che procura la disponibilità effettiva del
bene al disabile, deve comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle entrate,
territorialmente competente in ragione della residenza dell’utilizzatore, i dati
identificativi dell’operazione entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Il quesito oggetto della richiesta di consulenza in esame verte
sull’applicabilità dell’aliquota IVA nella misura del 4% ai canoni di locazione e
al prezzo di riscatto, pattuiti mediante contratto di leasing di autoveicoli destinati
alla mobilità di soggetti disabili.
In base alle previsioni di cui al n. 31) della Tabella A, parte seconda,
allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggetti ad IVA con aliquota
agevolata nella misura del 4 per cento, tra l’altro:
- gli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri
cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel,
anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo
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3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie
permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a
carico;
- gli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri
cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel,
ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui
essi sono fiscalmente a carico.
La disposizione contenuta nell’articolo 30, comma 7, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, ha esteso la suddetta agevolazione, a decorrere dal 1°
gennaio 2001, ai veicoli ceduti ai soggetti con handicap psichico o mentale di
gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di
accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di
deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del
veicolo.
Le procedure per l’applicazione dell’aliquota ridotta ai veicoli in
commento, introdotta originariamente dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, sono
disciplinate dal decreto del Ministero delle Finanze 16 maggio 1986.
Ai sensi dell’articolo 1 del suddetto decreto, il beneficiario, per ottenere
l’applicazione dell’IVA con aliquota del 4 per cento, deve produrre al cedente,
anteriormente all’effettuazione della cessione (all’atto della cessione), la
documentazione attestante il diritto all’agevolazione, tra cui la certificazione
relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha
acquistato un analogo veicolo agevolato.
Il successivo articolo 2 prevede che i veicoli debbano essere immatricolati
ed iscritti nel pubblico registro automobilistico nei confronti dell’acquirente
avente diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata.
In base all’articolo 3 del medesimo decreto, entro trenta giorni dalla data
della cessione, il cedente è tenuto a comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle
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entrate, territorialmente competente in ragione della residenza dell’acquirente, la
data dell’operazione, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente nonché la
targa del veicolo ceduto.
L’articolo 8, comma 3, della legge n. 449 del 1997, dispone, inoltre, che
gli adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione.
L’articolo 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce,
altresì, che l’acquirente del veicolo, nel caso in cui lo stesso sia ceduto prima del
decorso del termine di due anni dall’acquisto, deve versare la differenza fra
l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione
delle agevolazioni stesse, tranne il caso in cui la cessione sia determinata dalla
necessità di nuovi e diversi adattamenti.
Alla luce della disciplina descritta, occorre verificare se l’agevolazione
prevista per le cessioni dei veicoli in favore di soggetti disabili possa trovare
applicazione anche ai contratti di locazione finanziaria dei suddetti autoveicoli.
Al riguardo, si evidenzia che la speciale disciplina richiamata, nel fissare
le condizioni di fruibilità dell’agevolazione, fa espresso riferimento al
trasferimento della proprietà del mezzo in capo al disabile o al familiare che lo ha
a carico e non alla mera concessione in godimento del bene.
La normativa in materia richiede, infatti, l’intestazione del veicolo
all’acquirente avente diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta (articolo 2,
decreto del Ministero delle Finanze 16 maggio 1986) nonché la possibilità di
beneficare dell’agevolazione una sola volta nel corso di quattro anni, salvo
riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo
agevolato sia stato cancellato dal PRA.
Nell’ipotesi di acquisizione del veicolo mediante leasing, pertanto, la
fattispecie agevolativa prevista dalla normativa richiamata può realizzarsi solo
nel caso in cui si tratti di un contratto di leasing di tipo “traslativo”.
Al fine di soddisfare la ratio sottesa alle disposizioni in argomento, intesa
a dare un concreto supporto a soggetti meritevoli di forte tutela sociale, si ritiene
che nell’ipotesi considerata, la società di leasing possa applicare l’aliquota IVA
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nella misura del 4 per cento, oltre che in relazione al prezzo di riscatto, anche sui
canoni di locazione finanziaria, a condizione che, dalle clausole contrattuali
emerga la volontà delle parti di concretizzare il trasferimento della proprietà del
veicolo locato a beneficio del soggetto utilizzatore, mediante il riscatto, alla fine
della locazione.
Per l’applicazione dell’agevolazione in commento occorre, altresì, che
all’atto della stipula del contratto di leasing sussistano le altre condizioni
richieste dalla legge, quali, ad esempio, la annotazione sulla carta di circolazione
degli eventuali adattamenti del veicolo.
Per quanto concerne, in particolare, la condizione che richiede
l’intestazione del veicolo all’acquirente avente diritto all’applicazione
dell’aliquota IVA ridotta, si ritiene che, nel caso di immatricolazione del veicolo
a nome del locatore, tale requisito risulti validamente sostituito dall’“annotazione
sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza
del relativo contratto”, indicazioni riportate nella iscrizione al P.R.A, ai sensi
dell’articolo 91, primo comma, del Nuovo Codice della strada (decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
Inoltre, in sede di stipula del contratto, il beneficiario dovrà produrre alla
società di leasing la documentazione prevista e questa, a decorrere da tale data,
dovrà provvedere a comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle entrate i dati
identificativi dell’operazione.
Dalla data di stipula del contratto deve, altresì, ritenersi che decorra il
periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non può avvalersi
nuovamente dell’agevolazione, nonché il periodo di due anni durante il quale
deve mantenere la disponibilità del veicolo.
Il mancato rispetto di quest’ultima condizione sarà causa di decadenza dal
beneficio (tranne le ipotesi in cui la cessione sia determinata dalla necessità di
nuovi e diversi adattamenti).
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In tale evenienza la società di leasing dovrà emettere una fattura
integrativa per il recupero della differenza fra l’imposta dovuta in assenza di
agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse.
Così come in caso di acquisto mediante atto di compravendita è il
proprietario del veicolo a dover versare la maggiore imposta, analogamente in
caso di contratto di locazione finanziaria la società di leasing, in quanto
proprietaria del veicolo, deve effettuare l’integrazione della rivalsa nei confronti
dell’utilizzatore al fine di recuperare la maggior imposta dovuta.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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