Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 344/2003

Istanza d'interpello. Deducibilità minusvalenze realizzate in presenza di precedenti svalutazioni riprese a tassazione - Articolo 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 344 del 2003.

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Istanza d'interpello. Deducibilità minusvalenze realizzate in presenza di precedenti svalutazioni riprese a tassazione - Articolo 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 344 del 2003. - pdf

Testo normativo

airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO Risoluzione del 09/11/2006 n. 128 Oggetto: Istanza d'interpello. Deducibilita' minusvalenze realizzate in presenza di precedenti svalutazioni riprese a tassazione - Articolo 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 344 del 2003 Testo: Quesito La ALFA s.r.l., societa' con esercizio coincidente l'anno solare avente ad oggetto la produzione e commercializzazione di biocarburanti, ha acquisito nel dicembre del 2000 l'intera partecipazione in una societa' francese BETA, classificandola in bilancio fra le immobilizzazioni finanziarie sino alla data della sua successiva cessione. Il 19 aprile 2002, in sede di approvazione del bilancio della societa' partecipata relativo all'esercizio 1 dicembre 2000 - 30 novembre 2001, viene deliberata la distribuzione dell'utile di esercizio e delle riserve di utili a favore della societa' istante. Sempre il 19 aprile 2002, la ALFA s.r.l. delibera lo spostamento della data di chiusura dell'esercizio sociale della partecipata francese dal 30 novembre al 31 dicembre di ciascun anno. Sotto l'aspetto temporale vengono rappresentate ulteriori vicende quali: - in data 26 marzo 2003, l'approvazione del bilancio della partecipata, relativo all'esercizio 1 dicembre 2001 - 31 dicembre 2002, con una perdita di esercizio di 969.001,51 euro interamente riportata a nuovo; - in data 14 aprile 2003, l'approvazione del bilancio della societa' istante (interamente controllata da altra societa' italiana) relativo all'esercizio 2002. In tale bilancio si procede alla svalutazione della partecipazione detenuta nella societa' francese per un importo pari a 10 milioni di euro. Tale svalutazione, pur risultando soggetta solo parzialmente alle limitazioni di deducibilita' recate dalla lettera a) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 settembre 2002, n. 209, viene integralmente ripresa a tassazione dalla societa' istante in sede di dichiarazione dei redditi; - in data 30 giugno 2004, l'approvazione del bilancio della partecipata francese, relativo all'esercizio 1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003 con una nuova perdita di 2.124.649,00 euro riportata interamente a nuovo; - in data 22 aprile 2004, l'azzeramento della suddetta partecipazione nel bilancio relativo all'esercizio 2003, per effetto di una ulteriore svalutazione anch'essa ripresa a tassazione. Tale svalutazione non risulta fiscalmente deducibile ai sensi del previgente articolo 66 del TUIR in quanto operata prima che l'ultimo bilancio in perdita della societa' partecipata risulti "regolarmente approvato"; - in data 28 aprile 2005, nel bilancio relativo all'esercizio 2004, l'iscrizione di una ripresa di valore della partecipazione in esame pari a 3,3 milioni di euro non assoggettata a tassazione; - in data 1 aprile 2005, la cessione della partecipazione nella societa' francese ad un prezzo pari al suo valore contabile ma con la determinazione di una minusvalenza da cessione sotto l'aspetto fiscale. Tale minusvalenza risulterebbe in via di principio indeducibile ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del TUIR in quanto la partecipazione oggetto di cessione possiede i requisiti previsti dall'articolo 87 del TUIR per fruire del regime della participation exemption. Tuttavia, la societa' istante ricorda che in virtu' della deroga prevista dalla lettera d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo recante la riforma IRES, le minusvalenze realizzate entro il periodo d'imposta 2005 risultano deducibili dal reddito d'impresa fino a concorrenza dell'ammontare delle svalutazioni riprese a tassazione nei periodi d'imposta 2002 e 2003. Posto che sia la quota della svalutazione operata nel bilancio dell'esercizio 2002, indeducibile dal reddito d'impresa di tale esercizio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 24 settembre Pagina 1 airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Risoluzione del 09/11/2006 n. 128 2002, n. 209, sia l'intero ammontare della svalutazione operata nel bilancio dell'esercizio 2003, indeducibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 61 e 66 del TUIR, rientrano certamente nell'ambito applicativo della citata disposizione transitoria, la societa' nutre dei dubbi che fra le predette svalutazioni deducibili sia da comprendere anche la quota della svalutazione operata nel bilancio dell'esercizio 2002 che, pur risultando deducibile in tale esercizio, la societa' ha deciso di non far concorrere al reddito. In particolare, la ALFA s.r.l. chiede se: 1) puo' ritenersi legittimata a dedurre, ai sensi della lettera d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la minusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio 2005 mediante la vendita della partecipazione in BETA s.a.s. tenendo conto anche della quota della svalutazione da essa operata nel bilancio dell'esercizio 2002 che e' stata ripresa a tassazione pur essendo deducibile dal reddito d'impresa di tale esercizio; 2) sia obbligata a riprendere a tassazione, ai sensi del previgente comma 5 dell'articolo 96 - bis del TUIR, la minusvalenza realizzata mediante la vendita della partecipazione fino a concorrenza dell'importo degli utili dell'esercizio 2000, soggetti al c.d. regime delle societa' madri e figlie, percepiti nel corso del periodo d'imposta 2002. Soluzione interpretativa prospettata dall'istante Sulla base della formulazione letterale della norma, la societa' ritiene che la minusvalenza realizzata nell'esercizio 2005, mediante la cessione della partecipazione nella societa' francese, possa considerarsi deducibile per l'intera quota di svalutazione operata nel bilancio dell'esercizio 2002 in quanto, sul piano fiscale, questa risulta essere stata integralmente ripresa a tassazione in tale periodo d'imposta. Non ritiene altresi' di dover riprendere a tassazione la minusvalenza realizzata fino a concorrenza degli utili dell'esercizio 2000 (soggetti al regime delle c.d. madri e figlie), percepiti nell'esercizio 2002, non essendo piu' applicabile la disposizione del citato comma 5 dell'articolo 96-bis del TUIR in quanto definitivamente abrogata con l'introduzione dell'IRES. Parere della Direzione L'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 reca alcune disposizioni di carattere transitorio strettamente correlate agli istituti introdotti nel nostro ordinamento dalla riforma fiscale. In particolare, le lettere c) e d) del comma 1 regolano gli effetti derivanti dall'applicazione del regime di participation exemption sulla cessione di azioni o quote poste in essere nei primi due periodi d'imposta di vigenza delle nuove disposizioni, qualora le stesse siano state oggetto di svalutazioni nei due periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del predetto regime. Nel caso di periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare, la lettera c) della norma citata stabilisce che la realizzazione di plusvalenze entro il 31 dicembre 2005, derivanti da cessioni di quote o azioni oggetto di svalutazioni dedotte nei periodi d'imposta 2002 e/o 2003, sono comunque imponibili fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte. Analogamente, la successiva lettera d) del comma 1 prevede che: "le svalutazioni delle stesse quote o azioni di cui al periodo precedente, riprese a tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003". In sostanza, le minusvalenze realizzate a seguito di cessioni di partecipazioni entro il 31 dicembre 2005 (nell'ipotesi di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), si considerano deducibili fino a concorrenza dell'importo ripreso a tassazione delle eventuali svalutazioni effettuate, sulle medesime partecipazioni, nei periodi d'imposta 2002 e/o 2003. Come e' stato gia' chiarito nella circolare del 4 agosto 2004, n. 36/E, il presupposto di deducibilita' della minusvalenza realizzata e' la svalutazione della partecipazione, oggetto di cessione, operata nel bilancio dell'esercizio 2002 e/o 2003 che sia stata ripresa a tassazione nei medesimi Pagina 2 airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Risoluzione del 09/11/2006 n. 128 periodi d'imposta in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 209 del 2002 (diminuzioni patrimoniali della partecipata derivanti da distribuzioni di riserve di utili ovvero da perdite per la parte imputabile ad ammortamenti e accantonamenti fiscalmente indeducibili) o, piu' in generale, delle disposizioni degli articoli 61 e 66 del vecchio TUIR. Come noto, la prima disposizione richiamata rinviava la deducibilita' delle minusvalenze riprese a tassazione al periodo d'imposta in cui le stesse sarebbero state realizzate per effetto di eventuali cessioni della partecipazione. Cosi' pure le minusvalenze riprese a tassazione perche' eccedenti i limiti di rilevanza fiscale fissati dagli articoli 61 e 66 del TUIR avrebbero avuto riconoscimento, ai fini della determinazione del reddito imponibile, al momento della cessione della partecipazione. Con la disposizione transitoria contenuta nella citata lettera d), il legislatore della riforma si e' preoccupato di confermare la rilevanza fiscale delle minusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione che, per effetto dell'entrata in vigore del regime di participation exemption, sarebbero risultate altrimenti indeducibili anche al momento della loro effettiva realizzazione. L'introduzione di una temporanea deroga all'indeducibilita' delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, unitamente alla temporanea imponibilita' delle plusvalenze realizzate, rispondono, dunque, all'esigenza di evitare che il cambiamento di regime fiscale delle svalutazioni delle partecipazioni potesse determinare ingiustificate penalizzazioni o, viceversa, ingiustificati vantaggi. La logica sottostante tale previsione normativa e' da ravvisare proprio nella volonta' del legislatore di tener conto delle svalutazioni operate nei bilanci degli esercizi immediatamente precedenti all'entrata in vigore della riforma fiscale che, per effetto delle previgenti disposizioni, hanno potuto concorrere alla determinazione del reddito imponibile o, al contrario, sono state riprese a tassazione. Cio' premesso, con riferimento al caso di specie, si osserva quanto segue: 1) ai fini del comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 344 del 2003 possono assumere rilevanza le svalutazioni delle partecipazioni il cui mancato riconoscimento fiscale negli esercizi 2002 e 2003 e' da imputare ai limiti di deducibilita' imposti dalle disposizioni allora vigenti. Pertanto, nel 2005 la societa' non risulta legittimata a dedurre la minusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione che, se pur realizzata entro i termini fissati dalla disposizione transitoria, e' da attribuire alla svalutazione volontariamente non dedotta dalla societa' nel periodo d'imposta in cui e' stata operata; 2) in deroga al nuovo regime di participation exemption, per effetto della norma in esame risultano deducibili esclusivamente le svalutazioni delle partecipazioni la cui rilevanza fiscale e' stata rinviata, in applicazione della disciplina previgente, al momento della cessione di tali partecipazioni. In merito alla svalutazione della partecipazione operata dalla societa' istante nell'esercizio 2002 si osserva che, contestualmente all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 209 del 2002, ha trovato necessaria applicazione l'articolo 96-bis del vecchio TUIR (introdotto dal decreto legislativo 6 marzo 1993, n. 136, in base alla delega contenuta nell'articolo 35 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 per l'attuazione della direttiva n. 90/435/CEE) disciplinante il regime fiscale applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri della Comunita' Europea. Al riguardo, si ricorda che nella circolare del 5 febbraio 2003 n. 7/E e' stato affermato che, ai fini della determinazione del valore minimo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni recate dal decreto legge n. 209 del 2002 hanno integrato quelle contenute nell'articolo 96 e 96-bis del TUIR. Infatti, la lettera a) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 209 del 2002 ha reso indeducibile l'intero ammontare della svalutazione generata dalla distribuzione di riserve di utili pregressi indipendentemente dalla quota di detti utili che ha concorso al reddito della partecipante residente. Pagina 3 airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Risoluzione del 09/11/2006 n. 128 La circostanza che i limiti di deducibilita' posti dal decreto legge citato siano risultati piu' ampi rispetto a quelli fissati dal comma 5 dell'articolo 96-bis del TUIR non ha comportato, in ogni caso, l'abrogazione implicita di tale ultima disposizione. Al contrario, questa ha continuato a trovare applicazione in tutte le ipotesi di svalutazioni di partecipazioni, anche quelle non iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, determinate da distribuzioni di utili soggetti al c.d. regime delle societa' madri e figlie. In particolare, per effetto della disposizione contenuta nel comma 5 del previgente articolo 96-bis del TUIR, tanto le svalutazioni quanto le minusvalenze realizzate a seguito delle cessioni di partecipazioni non sono state ammesse in deduzione nella determinazione del reddito imponibile della societa' madre residente, fino a concorrenza del 95 per cento dell'ammontare dei dividendi ricevuti dalla societa' figlia esclusi da imposizione ai sensi del comma 1 del predetto articolo. A differenza del decreto legge n. 209 del 2002 che, come gia' ricordato, ha rinviato la deducibilita' delle minusvalenze riprese a tassazione al periodo d'imposta della loro realizzazione, il comma 5 dell'articolo 96-bis del TUIR ha sancito l'indeducibilita' assoluta delle minusvalenze determinate dalla distribuzione di utili che non hanno concorso (nel medesimo periodo d'imposta o in precedenti periodi d'imposta) a formare il reddito della partecipante residente in Italia. In buona sostanza, nell'ipotesi disciplinata dal comma 5 del previgente articolo 96 - bis del TUIR, il mancato riconoscimento fiscale delle minusvalenze della societa' madre ha trovato giustificazione nell'assenza della tassazione dei dividendi distribuiti dalla societa' figlia. Risulta chiaro, pertanto, come l'introduzione del nuovo regime della participation exemption non abbia prodotto alcun effetto penalizzante sulle minusvalenze riprese a tassazione ai sensi del comma 5 del previgente articolo 96 - bis del TUIR posto che quest'ultime, anche prima dell'entrata in vigore della riforma, erano da considerare fiscalmente irrilevanti a prescindere dalla loro effettiva realizzazione proprio per evitare la duplicazione del beneficio fiscale in capo alla partecipante residente. In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, si ritiene che l'importo della svalutazione che non ha concorso alla formazione del reddito imponibile della ALFA s.r.l. nel periodo d'imposta 2002, in applicazione del comma 5 del previgente articolo 96-bis del TUIR, non possa trovare riconoscimento fiscale al momento della cessione della partecipazione nella societa' francese per effetto della disposizione transitoria contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 344 del 2003. Si conferma, infine, la deducibilita' della minusvalenza realizzata dalla societa' istante nel periodo d'imposta 2005 per la parte riferita alla svalutazione operata dalla stessa societa' nel bilancio dell'esercizio 2003 e non dedotta in tale periodo d'imposta per effetto del disposto dell'articolo 61, comma 3, del TUIR. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. Pagina 4

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Risoluzione AdE 344/2003 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Risoluzione AdE 296/2007
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24 dell’add…
Risoluzione AdE 13/2024
Concordato preventivo biennale – Provvigioni di ingresso riconosciute al consul…
Risoluzione AdE 8413114/2014
Espropriazioni per pubblica utilità e diritto del soggetto concessionario – Ade…
Risoluzione AdE 209/2023
Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materi…
Risoluzione AdE 124/2023
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito…
Risoluzione AdE 6193298/2014
EPPI - Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laure…

Altre normative del 2003

Direttiva 2003/48/CEE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di in… Risoluzione AdE 306898 Approvazione dello schema di modello con note illustrative per l’applicazione della diret… Provvedimento AdE 143 Trattamento fiscale dei contributi erogati dall'Ente Bilaterale in favore dei lavoratori … Interpello AdE 276 Codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, del Prelievo erariale… Risoluzione AdE 269 Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 in… Circolare 344