Istanza d'interpello. Deducibilità minusvalenze realizzate in presenza di precedenti svalutazioni riprese a tassazione - Articolo 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 344 del 2003.
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Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 09/11/2006 n. 128
Oggetto:
Istanza d'interpello. Deducibilita' minusvalenze realizzate in presenza di
precedenti svalutazioni riprese a tassazione - Articolo 4, comma 1, lettera
d), del d.lgs. n. 344 del 2003
Testo:
Quesito
La ALFA s.r.l., societa' con esercizio coincidente l'anno solare
avente ad oggetto la produzione e commercializzazione di biocarburanti, ha
acquisito nel dicembre del 2000 l'intera partecipazione in una societa'
francese BETA, classificandola in bilancio fra le immobilizzazioni
finanziarie sino alla data della sua successiva cessione. Il 19 aprile 2002,
in sede di approvazione del bilancio della societa' partecipata relativo
all'esercizio 1 dicembre 2000 - 30 novembre 2001, viene deliberata la
distribuzione dell'utile di esercizio e delle riserve di utili a favore
della societa' istante. Sempre il 19 aprile 2002, la ALFA s.r.l. delibera lo
spostamento della data di chiusura dell'esercizio sociale della partecipata
francese dal 30 novembre al 31 dicembre di ciascun anno. Sotto l'aspetto
temporale vengono rappresentate ulteriori vicende quali:
- in data 26 marzo 2003, l'approvazione del bilancio della partecipata,
relativo all'esercizio 1 dicembre 2001 - 31 dicembre 2002, con una perdita
di esercizio di 969.001,51 euro interamente riportata a nuovo;
- in data 14 aprile 2003, l'approvazione del bilancio della societa' istante
(interamente controllata da altra societa' italiana) relativo all'esercizio
2002. In tale bilancio si procede alla svalutazione della partecipazione
detenuta nella societa' francese per un importo pari a 10 milioni di euro.
Tale svalutazione, pur risultando soggetta solo parzialmente alle
limitazioni di deducibilita' recate dalla lettera a) dell'articolo 1, comma
1, del decreto legge 4 settembre 2002, n. 209, viene integralmente ripresa a
tassazione dalla societa' istante in sede di dichiarazione dei redditi;
- in data 30 giugno 2004, l'approvazione del bilancio della partecipata
francese, relativo all'esercizio 1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003 con una
nuova perdita di 2.124.649,00 euro riportata interamente a nuovo;
- in data 22 aprile 2004, l'azzeramento della suddetta partecipazione nel
bilancio relativo all'esercizio 2003, per effetto di una ulteriore
svalutazione anch'essa ripresa a tassazione. Tale svalutazione non risulta
fiscalmente deducibile ai sensi del previgente articolo 66 del TUIR in
quanto operata prima che l'ultimo bilancio in perdita della societa'
partecipata risulti "regolarmente approvato";
- in data 28 aprile 2005, nel bilancio relativo all'esercizio 2004,
l'iscrizione di una ripresa di valore della partecipazione in esame pari a
3,3 milioni di euro non assoggettata a tassazione;
- in data 1 aprile 2005, la cessione della partecipazione nella societa'
francese ad un prezzo pari al suo valore contabile ma con la determinazione
di una minusvalenza da cessione sotto l'aspetto fiscale.
Tale minusvalenza risulterebbe in via di principio indeducibile ai
sensi dell'articolo 101, comma 1, del TUIR in quanto la partecipazione
oggetto di cessione possiede i requisiti previsti dall'articolo 87 del TUIR
per fruire del regime della participation exemption. Tuttavia, la societa'
istante ricorda che in virtu' della deroga prevista dalla lettera d)
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo recante la riforma IRES,
le minusvalenze realizzate entro il periodo d'imposta 2005 risultano
deducibili dal reddito d'impresa fino a concorrenza dell'ammontare delle
svalutazioni riprese a tassazione nei periodi d'imposta 2002 e 2003.
Posto che sia la quota della svalutazione operata nel bilancio
dell'esercizio 2002, indeducibile dal reddito d'impresa di tale esercizio ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 24 settembre
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2002, n. 209, sia l'intero ammontare della svalutazione operata nel bilancio
dell'esercizio 2003, indeducibile ai sensi del combinato disposto degli
articoli 61 e 66 del TUIR, rientrano certamente nell'ambito applicativo
della citata disposizione transitoria, la societa' nutre dei dubbi che fra
le predette svalutazioni deducibili sia da comprendere anche la quota della
svalutazione operata nel bilancio dell'esercizio 2002 che, pur risultando
deducibile in tale esercizio, la societa' ha deciso di non far concorrere al
reddito.
In particolare, la ALFA s.r.l. chiede se:
1) puo' ritenersi legittimata a dedurre, ai sensi della lettera d)
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344,
la minusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio 2005 mediante la vendita
della partecipazione in BETA s.a.s. tenendo conto anche della quota della
svalutazione da essa operata nel bilancio dell'esercizio 2002 che e' stata
ripresa a tassazione pur essendo deducibile dal reddito d'impresa di tale
esercizio;
2) sia obbligata a riprendere a tassazione, ai sensi del previgente comma
5 dell'articolo 96 - bis del TUIR, la minusvalenza realizzata mediante la
vendita della partecipazione fino a concorrenza dell'importo degli utili
dell'esercizio 2000, soggetti al c.d. regime delle societa' madri e figlie,
percepiti nel corso del periodo d'imposta 2002.
Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
Sulla base della formulazione letterale della norma, la societa'
ritiene che la minusvalenza realizzata nell'esercizio 2005, mediante la
cessione della partecipazione nella societa' francese, possa considerarsi
deducibile per l'intera quota di svalutazione operata nel bilancio
dell'esercizio 2002 in quanto, sul piano fiscale, questa risulta essere
stata integralmente ripresa a tassazione in tale periodo d'imposta. Non
ritiene altresi' di dover riprendere a tassazione la minusvalenza realizzata
fino a concorrenza degli utili dell'esercizio 2000 (soggetti al regime delle
c.d. madri e figlie), percepiti nell'esercizio 2002, non essendo piu'
applicabile la disposizione del citato comma 5 dell'articolo 96-bis del
TUIR in quanto definitivamente abrogata con l'introduzione dell'IRES.
Parere della Direzione
L'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 reca
alcune disposizioni di carattere transitorio strettamente correlate agli
istituti introdotti nel nostro ordinamento dalla riforma fiscale. In
particolare, le lettere c) e d) del comma 1 regolano gli effetti derivanti
dall'applicazione del regime di participation exemption sulla cessione di
azioni o quote poste in essere nei primi due periodi d'imposta di vigenza
delle nuove disposizioni, qualora le stesse siano state oggetto di
svalutazioni nei due periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in
vigore del predetto regime.
Nel caso di periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare, la
lettera c) della norma citata stabilisce che la realizzazione di plusvalenze
entro il 31 dicembre 2005, derivanti da cessioni di quote o azioni oggetto
di svalutazioni dedotte nei periodi d'imposta 2002 e/o 2003, sono comunque
imponibili fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte.
Analogamente, la successiva lettera d) del comma 1 prevede che: "le
svalutazioni delle stesse quote o azioni di cui al periodo precedente,
riprese a tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e
nel precedente sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003".
In sostanza, le minusvalenze realizzate a seguito di cessioni di
partecipazioni entro il 31 dicembre 2005 (nell'ipotesi di periodo d'imposta
coincidente con l'anno solare), si considerano deducibili fino a concorrenza
dell'importo ripreso a tassazione delle eventuali svalutazioni effettuate,
sulle medesime partecipazioni, nei periodi d'imposta 2002 e/o 2003.
Come e' stato gia' chiarito nella circolare del 4 agosto 2004, n.
36/E, il presupposto di deducibilita' della minusvalenza realizzata e' la
svalutazione della partecipazione, oggetto di cessione, operata nel bilancio
dell'esercizio 2002 e/o 2003 che sia stata ripresa a tassazione nei medesimi
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periodi d'imposta in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a) del decreto legge n. 209 del 2002 (diminuzioni
patrimoniali della partecipata derivanti da distribuzioni di riserve di
utili ovvero da perdite per la parte imputabile ad ammortamenti e
accantonamenti fiscalmente indeducibili) o, piu' in generale, delle
disposizioni degli articoli 61 e 66 del vecchio TUIR.
Come noto, la prima disposizione richiamata rinviava la
deducibilita' delle minusvalenze riprese a tassazione al periodo d'imposta
in cui le stesse sarebbero state realizzate per effetto di eventuali
cessioni della partecipazione. Cosi' pure le minusvalenze riprese a
tassazione perche' eccedenti i limiti di rilevanza fiscale fissati dagli
articoli 61 e 66 del TUIR avrebbero avuto riconoscimento, ai fini della
determinazione del reddito imponibile, al momento della cessione della
partecipazione.
Con la disposizione transitoria contenuta nella citata lettera d),
il legislatore della riforma si e' preoccupato di confermare la rilevanza
fiscale delle minusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni con i
requisiti per l'esenzione che, per effetto dell'entrata in vigore del regime
di participation exemption, sarebbero risultate altrimenti indeducibili
anche al momento della loro effettiva realizzazione.
L'introduzione di una temporanea deroga all'indeducibilita' delle
minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, unitamente alla
temporanea imponibilita' delle plusvalenze realizzate, rispondono, dunque,
all'esigenza di evitare che il cambiamento di regime fiscale delle
svalutazioni delle partecipazioni potesse determinare ingiustificate
penalizzazioni o, viceversa, ingiustificati vantaggi.
La logica sottostante tale previsione normativa e' da ravvisare
proprio nella volonta' del legislatore di tener conto delle svalutazioni
operate nei bilanci degli esercizi immediatamente precedenti all'entrata in
vigore della riforma fiscale che, per effetto delle previgenti disposizioni,
hanno potuto concorrere alla determinazione del reddito imponibile o, al
contrario, sono state riprese a tassazione.
Cio' premesso, con riferimento al caso di specie, si osserva quanto
segue:
1) ai fini del comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 344
del 2003 possono assumere rilevanza le svalutazioni delle partecipazioni il
cui mancato riconoscimento fiscale negli esercizi 2002 e 2003 e' da imputare
ai limiti di deducibilita' imposti dalle disposizioni allora vigenti.
Pertanto, nel 2005 la societa' non risulta legittimata a dedurre la
minusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione che, se pur
realizzata entro i termini fissati dalla disposizione transitoria, e' da
attribuire alla svalutazione volontariamente non dedotta dalla societa' nel
periodo d'imposta in cui e' stata operata;
2) in deroga al nuovo regime di participation exemption, per effetto
della norma in esame risultano deducibili esclusivamente le svalutazioni
delle partecipazioni la cui rilevanza fiscale e' stata rinviata, in
applicazione della disciplina previgente, al momento della cessione di tali
partecipazioni. In merito alla svalutazione della partecipazione operata
dalla societa' istante nell'esercizio 2002 si osserva che, contestualmente
all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 209 del 2002, ha
trovato necessaria applicazione l'articolo 96-bis del vecchio TUIR
(introdotto dal decreto legislativo 6 marzo 1993, n. 136, in base alla
delega contenuta nell'articolo 35 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 per
l'attuazione della direttiva n. 90/435/CEE) disciplinante il regime fiscale
applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri della Comunita'
Europea.
Al riguardo, si ricorda che nella circolare del 5 febbraio 2003 n.
7/E e' stato affermato che, ai fini della determinazione del valore minimo
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni recate dal decreto legge n.
209 del 2002 hanno integrato quelle contenute nell'articolo 96 e 96-bis del
TUIR. Infatti, la lettera a) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n.
209 del 2002 ha reso indeducibile l'intero ammontare della svalutazione
generata dalla distribuzione di riserve di utili pregressi indipendentemente
dalla quota di detti utili che ha concorso al reddito della partecipante
residente.
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La circostanza che i limiti di deducibilita' posti dal decreto legge
citato siano risultati piu' ampi rispetto a quelli fissati dal comma 5
dell'articolo 96-bis del TUIR non ha comportato, in ogni caso, l'abrogazione
implicita di tale ultima disposizione. Al contrario, questa ha continuato a
trovare applicazione in tutte le ipotesi di svalutazioni di partecipazioni,
anche quelle non iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie,
determinate da distribuzioni di utili soggetti al c.d. regime delle societa'
madri e figlie. In particolare, per effetto della disposizione contenuta nel
comma 5 del previgente articolo 96-bis del TUIR, tanto le svalutazioni
quanto le minusvalenze realizzate a seguito delle cessioni di partecipazioni
non sono state ammesse in deduzione nella determinazione del reddito
imponibile della societa' madre residente, fino a concorrenza del 95 per
cento dell'ammontare dei dividendi ricevuti dalla societa' figlia esclusi da
imposizione ai sensi del comma 1 del predetto articolo.
A differenza del decreto legge n. 209 del 2002 che, come gia'
ricordato, ha rinviato la deducibilita' delle minusvalenze riprese a
tassazione al periodo d'imposta della loro realizzazione, il comma 5
dell'articolo 96-bis del TUIR ha sancito l'indeducibilita' assoluta delle
minusvalenze determinate dalla distribuzione di utili che non hanno concorso
(nel medesimo periodo d'imposta o in precedenti periodi d'imposta) a formare
il reddito della partecipante residente in Italia. In buona sostanza,
nell'ipotesi disciplinata dal comma 5 del previgente articolo 96 - bis del
TUIR, il mancato riconoscimento fiscale delle minusvalenze della societa'
madre ha trovato giustificazione nell'assenza della tassazione dei dividendi
distribuiti dalla societa' figlia.
Risulta chiaro, pertanto, come l'introduzione del nuovo regime della
participation exemption non abbia prodotto alcun effetto penalizzante sulle
minusvalenze riprese a tassazione ai sensi del comma 5 del previgente
articolo 96 - bis del TUIR posto che quest'ultime, anche prima dell'entrata
in vigore della riforma, erano da considerare fiscalmente irrilevanti a
prescindere dalla loro effettiva realizzazione proprio per evitare la
duplicazione del beneficio fiscale in capo alla partecipante residente.
In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, si ritiene che
l'importo della svalutazione che non ha concorso alla formazione del reddito
imponibile della ALFA s.r.l. nel periodo d'imposta 2002, in applicazione del
comma 5 del previgente articolo 96-bis del TUIR, non possa trovare
riconoscimento fiscale al momento della cessione della partecipazione nella
societa' francese per effetto della disposizione transitoria contenuta
nell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 344 del 2003.
Si conferma, infine, la deducibilita' della minusvalenza realizzata
dalla societa' istante nel periodo d'imposta 2005 per la parte riferita alla
svalutazione operata dalla stessa societa' nel bilancio dell'esercizio 2003
e non dedotta in tale periodo d'imposta per effetto del disposto
dell'articolo 61, comma 3, del TUIR.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di
interpello presentata alla Direzione Regionale ...., viene resa dalla
scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26
aprile 2001, n. 209.
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