Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 35/2005

Modalità di versamento, tramite modello F24, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, per il contrasto della contraffazione – Istituzione codice tributo

Pubblicato: 09/10/2019 In vigore dal: 09/10/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Modalità di versamento, tramite modello F24, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, per il contrasto della contraffazione – Istituzione codice tributo

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 84/E Divisione Servizi Roma, 4 ottobre 2019 Oggetto: Modalità di versamento, tramite modello F24, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, per il contrasto della contraffazione – istituzione codice tributo L’articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, prevede che “E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale”. La medesima disposizione, al terzo periodo, stabilisce che “(…) qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro”. In proposito, è previsto che all’accertamento delle suddette violazioni possano anche provvedere, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Inoltre, l’articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 35 del 2005 stabilisce che le somme derivanti dall’applicazione della sanzione in argomento siano versate interamente all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate e destinate alla lotta alla contraffazione. Invece, nel caso di sanzioni irrogate da organi di polizia locale, il 50 per cento delle somme è destinato all’ente locale competente. Tanto premesso, sentiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC), per consentire il versamento, tramite modello F24, della suddetta sanzione irrogata dalla polizia comunale, si istituisce il seguente codice tributo:  “3022” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa per il contrasto della contraffazione irrogata dalla polizia comunale – articolo 1, comma 7, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, indicando:  nel campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE” (alfanumerico fino a 18 caratteri), gli estremi dell’atto di irrogazione della sanzione;  nel campo “codice ente/codice comune”, il codice catastale del comune a cui appartiene l’organo di polizia comunale;  nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stata constatata la violazione. Gli altri campi della sezione non devono essere compilati. Il cinquanta per cento delle somme versate con il suddetto codice tributo “3022” è accreditato dalla Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, direttamente al comune corrispondente al codice catastale indicato nel modello F24; il restante cinquanta per cento è accreditato all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo XVIII - capitolo 2334. Qualora la sanzione amministrativa di cui al citato articolo 1, comma 7, del decreto- legge n. 35 del 2005 sia irrogata da organi diversi dalla polizia comunale, il versamento è effettuato, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo “3021”, istituito con la risoluzione n. 47/E del 19 aprile 2005, da esporre nella sezione “ERARIO” del modello, riportando nel campo “anno di riferimento” l’anno in cui è stata constatata la violazione. Si precisa che, ai fini del versamento della sanzione in argomento, non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. IL CAPO DIVISIONE firmato digitalmente

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Risoluzione AdE 35/2005 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Risoluzione AdE 9882824/2014
Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di ap…
Risoluzione AdE 38/2026
Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del cre…
Risoluzione AdE 84/2025
Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell…
Risoluzione AdE 131/2024
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il m…
Risoluzione AdE 9761604/2014
Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo relative ad …
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…

Altre normative del 2005

Tassa Etica – articolo 1, comma 466, della legge n. 266 del 2005 – soggetti in regime for… Interpello AdE 266 Regime di tassazione separata di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir affer… Interpello AdE 252 Modifica autorizzazione del 9 ottobre 1993 all’esercizio dell’attività di assistenza fisc… Provvedimento AdE 9251042 Calcolo dell'anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota… Risoluzione AdE 252 Soppressione dei codici tributo “6787” e “6788” per l’utilizzo in compensazione da parte … Risoluzione AdE 143