Modalità di versamento, tramite modello F24, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, per il contrasto della contraffazione – Istituzione codice tributo
Come si versa tramite modello F24 la sanzione amministrativa per contraffazione e quali sono le modalità di compilazione?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 84/E del 2019 disciplina le modalità di versamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal decreto legge 35/2005 per chi acquista prodotti contraffatti o di provenienza illecita. La sanzione varia da 100 a 7.000 euro per l'acquirente finale, mentre per operatori commerciali, importatori e altri soggetti professionali va da 20.000 euro fino a 1 milione di euro. Questa normativa riguarda chiunque sia stato sanzionato dalla polizia comunale o da altri organi di polizia amministrativa per violazioni in materia di origine, provenienza e proprietà industriale dei prodotti.
Per il versamento tramite F24, è stato istituito il codice tributo "3022" specificamente per le sanzioni irrogate dalla polizia comunale. Nel modello F24 occorre compilare la sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" indicando: nel campo "IDENTIFICATIVO OPERAZIONE" gli estremi dell'atto di irrogazione; nel campo "codice ente/codice comune" il codice catastale del comune competente; nel campo "anno di riferimento" l'anno della violazione accertata. Gli altri campi della sezione non devono essere compilati.
La ripartizione delle somme versate è del 50% al comune di competenza e del 50% all'entrata del bilancio dello Stato. Se la sanzione è irrogata da organi diversi dalla polizia comunale (ad esempio dalla Guardia di Finanza), il versamento avviene con il codice tributo "3021" nella sezione "ERARIO" del modello F24. Un aspetto rilevante è che non è possibile utilizzare l'istituto della compensazione per il versamento di questa sanzione.
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Riferimento normativo
Modalità di versamento, tramite modello F24, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, per il contrasto della contraffazione – Istituzione codice tributo
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 84/E
Divisione Servizi
Roma, 4 ottobre 2019
Oggetto: Modalità di versamento, tramite modello F24, della sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005,
n. 35, per il contrasto della contraffazione – istituzione codice tributo
L’articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive
modificazioni, prevede che “E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100
euro a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro
qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che
siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di
proprietà industriale”.
La medesima disposizione, al terzo periodo, stabilisce che “(…) qualora l’acquisto
sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto
diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un
minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro”.
In proposito, è previsto che all’accertamento delle suddette violazioni possano anche
provvedere, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
Inoltre, l’articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 35 del 2005 stabilisce che le
somme derivanti dall’applicazione della sanzione in argomento siano versate interamente
all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate e destinate alla lotta alla
contraffazione. Invece, nel caso di sanzioni irrogate da organi di polizia locale, il 50 per
cento delle somme è destinato all’ente locale competente.
Tanto premesso, sentiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato e il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC),
per consentire il versamento, tramite modello F24, della suddetta sanzione irrogata dalla
polizia comunale, si istituisce il seguente codice tributo:
“3022” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa per il contrasto della
contraffazione irrogata dalla polizia comunale – articolo 1, comma 7, decreto
legge 14 marzo 2005, n. 35”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella
“Sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, indicando:
nel campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE” (alfanumerico fino a 18 caratteri), gli
estremi dell’atto di irrogazione della sanzione;
nel campo “codice ente/codice comune”, il codice catastale del comune a cui appartiene
l’organo di polizia comunale;
nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stata constatata la violazione.
Gli altri campi della sezione non devono essere compilati.
Il cinquanta per cento delle somme versate con il suddetto codice tributo “3022” è
accreditato dalla Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, direttamente al comune corrispondente al codice catastale indicato nel modello
F24; il restante cinquanta per cento è accreditato all’entrata del bilancio dello Stato, con
imputazione al capo XVIII - capitolo 2334.
Qualora la sanzione amministrativa di cui al citato articolo 1, comma 7, del decreto-
legge n. 35 del 2005 sia irrogata da organi diversi dalla polizia comunale, il versamento è
effettuato, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo “3021”, istituito con la risoluzione
n. 47/E del 19 aprile 2005, da esporre nella sezione “ERARIO” del modello, riportando nel
campo “anno di riferimento” l’anno in cui è stata constatata la violazione.
Si precisa che, ai fini del versamento della sanzione in argomento, non è possibile
avvalersi dell’istituto della compensazione, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
IL CAPO DIVISIONE
firmato digitalmente
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La Risoluzione 84/E 2019 disciplina il versamento tramite modello F24 delle sanzioni amministrative per contraffazione secondo il decreto legge 35/2005, introducendo i codici tributo 3022 (polizia comunale) e 3021 (altri organi). Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le modalità di compilazione della sezione IMU e altri tributi locali, la ripartizione tra ente locale e bilancio dello Stato, e il divieto di compensazione per questa tipologia di sanzione amministrativa.
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