Modalità di versamento, tramite modello F24, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, per il contrasto della contraffazione – Istituzione codice tributo
Modalità di versamento, tramite modello F24, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, per il contrasto della contraffazione – Istituzione codice tributo
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 84/E
Divisione Servizi
Roma, 4 ottobre 2019
Oggetto: Modalità di versamento, tramite modello F24, della sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005,
n. 35, per il contrasto della contraffazione – istituzione codice tributo
L’articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive
modificazioni, prevede che “E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100
euro a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro
qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che
siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di
proprietà industriale”.
La medesima disposizione, al terzo periodo, stabilisce che “(…) qualora l’acquisto
sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto
diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un
minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro”.
In proposito, è previsto che all’accertamento delle suddette violazioni possano anche
provvedere, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
Inoltre, l’articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 35 del 2005 stabilisce che le
somme derivanti dall’applicazione della sanzione in argomento siano versate interamente
all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate e destinate alla lotta alla
contraffazione. Invece, nel caso di sanzioni irrogate da organi di polizia locale, il 50 per
cento delle somme è destinato all’ente locale competente.
Tanto premesso, sentiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato e il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC),
per consentire il versamento, tramite modello F24, della suddetta sanzione irrogata dalla
polizia comunale, si istituisce il seguente codice tributo:
“3022” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa per il contrasto della
contraffazione irrogata dalla polizia comunale – articolo 1, comma 7, decreto
legge 14 marzo 2005, n. 35”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella
“Sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, indicando:
nel campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE” (alfanumerico fino a 18 caratteri), gli
estremi dell’atto di irrogazione della sanzione;
nel campo “codice ente/codice comune”, il codice catastale del comune a cui appartiene
l’organo di polizia comunale;
nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stata constatata la violazione.
Gli altri campi della sezione non devono essere compilati.
Il cinquanta per cento delle somme versate con il suddetto codice tributo “3022” è
accreditato dalla Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, direttamente al comune corrispondente al codice catastale indicato nel modello
F24; il restante cinquanta per cento è accreditato all’entrata del bilancio dello Stato, con
imputazione al capo XVIII - capitolo 2334.
Qualora la sanzione amministrativa di cui al citato articolo 1, comma 7, del decreto-
legge n. 35 del 2005 sia irrogata da organi diversi dalla polizia comunale, il versamento è
effettuato, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo “3021”, istituito con la risoluzione
n. 47/E del 19 aprile 2005, da esporre nella sezione “ERARIO” del modello, riportando nel
campo “anno di riferimento” l’anno in cui è stata constatata la violazione.
Si precisa che, ai fini del versamento della sanzione in argomento, non è possibile
avvalersi dell’istituto della compensazione, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
IL CAPO DIVISIONE
firmato digitalmente
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