Istanza di interpello - Alfa S.p.a. - - Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 - Prima applicazione (F.T.A.) dei principi contabili internazionali - Trattamento di fine rapporto
Istanza di interpello - Alfa S.p.a. - - Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 - Prima applicazione (F.T.A.) dei principi contabili internazionali - Trattamento di fine rapporto - pdf
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 16/11/2006 n. 133
Oggetto:
Istanza di interpello- Alfa S.p.a. - Decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38 - Prima applicazione (F.T.A.) dei principi contabili internazionali -
Trattamento di fine rapporto
Testo:
La societa' Alfa S.p.a. (di seguito, in breve, "Societa'") ha
formulato un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27
luglio 2000, n. 212, concernente il corretto trattamento tributario
applicabile all'iscrizione in bilancio degli accantonamenti a titolo di
trattamento di fine rapporto in seguito all'adozione dei principi contabili
internazionali (IAS/IFRS).
Quesito
La Societa', a partire dal 2005, redige il proprio bilancio
d'esercizio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
I predetti principi internazionali vanno applicati anche al
"trattamento di fine rapporto" (TFR) per il quale il principio IAS 19 impone
un criterio di valutazione diverso da quello previsto dalla vigente
disciplina civilistica (che fa riferimento all'articolo 2120 del codice
civile ed alle specifiche pattuizioni contenuti nei "contratti collettivi" o
in "atti individuali") basato sull'ipotesi di contemporanea cessazione di
tutti i rapporti di lavoro alla data di riferimento del bilancio.
A tale criterio lo IAS 19 preferisce una diversa metodologia che mira
a stimare l'importo che si rendera' dovuto alla presumibile data di
cessazione del rapporto.
Potranno cosi' emergere differenze, sia di segno negativo che di
segno positivo, tra l'ammontare accantonato in conformita' ai principi
contabili internazionali e quello derivante dall'applicazione della relativa
disciplina civilistica.
Cio' comporta che:
. in sede di prima applicazione dei principi contabili
internazionali o First time adoption (FTA) potrebbe esser
necessario stralciare parte del fondo accantonato fino alla
data di transizione agli IAS secondo i criteri previsti dalla
disciplina civilistica, in quanto "eccedente" rispetto alla
misura del TFR determinato in conformita' agli IAS;
. a regime, occorrera' individuare la corretta misura
dell'accantonamento al fondo TFR fiscalmente rilevante, atteso
che la disciplina fiscale, contenuta nell'articolo 105 del
TUIR, ne limita espressamente la deducibilita' alle sole "quote
maturate nell'esercizio in conformita' alle disposizioni
legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro
dipendente".
La Societa', in sintesi, chiede quale debba essere il corretto
trattamento fiscale delle predette differenze di valore che, anche in sede
di FTA, possono emergere tra gli accantonamenti determinati in conformita'
ai principi contabili internazionali e l'ammontare degli stessi risultante
dall'applicazione della consueta disciplina civilistica.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Societa' fa presente di essere nella situazione in cui il TFR
accantonato conformemente alle previsioni dell'articolo 2120 del cod. civ.
risulta di importo superiore a quello stanziabile conformemente
all'applicazione degli IAS: ne consegue la necessita' di operare una
riduzione, sul piano contabile, del predetto fondo, al fine di riportarlo
alla misura IAS compliant.
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Cio' posto, la Societa' riconduce l'ipotesi di stralcio (parziale)
del fondo TFR alla fattispecie prevista dall'articolo 13, comma 5, primo
periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, secondo cui "il
ripristino e l'eliminazione nell'attivo patrimoniale in sede di prima
applicazione dei principi contabili internazionali, rispettivamente, di
costi gia' imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli
iscritti e non piu' capitalizzabili non rilevano ai fini della
determinazione del reddito ne' del valore fiscalmente riconosciuto".
Secondo la Societa', piu' precisamente, "ripristinare costi gia'
imputati al conto economico di precedenti esercizi puo' avvenire anche senza
rivalutare l'attivo patrimoniale, ma semplicemente diminuendo il passivo".
Pertanto, poiche' "togliere un elemento del passivo e' come
rivalutare un elemento dell'attivo, in quanto comporta comunque il
ripristino di costi gia' imputati a conto economico" la Societa' ritiene che
la non rilevanza fiscale del ripristino di "costi gia' imputati"
esplicitamente sancita dal menzionato comma dell'articolo 13 possa
applicarsi anche allo stralcio del fondo TFR.
Per quanto riguarda, inoltre, il regime fiscale degli accantonamenti
annuali al fondo TFR (che si renderanno dovuti "a regime", vale a dire in
epoca successiva alla First time adoption), alla luce di quanto disposto dal
richiamato articolo 105 del TUIR, la Societa' ritiene che:
. nel caso in cui la quota accantonata secondo le logiche
IAS/IFRS sia superiore a quella calcolata secondo la normativa
civilistica, l'eccedenza sia indeducibile e vada recuperata a
tassazione mediante apposita variazione in aumento;
. nel caso in cui, al contrario, gli accantonamenti effettuati
secondo gli IAS/IFRS siano inferiori alla misura determinata
applicando le "disposizioni legislative e contrattuali che
regolano il rapporto di lavoro", possa effettuarsi, fino a
concorrenza del valore massimo di cui all'articolo 105 del
TUR, una deduzione extracontabile ai sensi dell'articolo 109,
comma 4, lettera b), dello stesso TUIR, utilizzando il
prospetto EC del modello di dichiarazione dei redditi.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Lo IAS 19 tratta dei benefici per i dipendenti, ossia di tutti i tipi
di remunerazione erogata da un'impresa a fronte dell'attivita' lavorativa
svolta dai dipendenti.
Tra questi, il principio contabile internazionale enuclea i benefici
conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, suddividendoli tra:
1) programmi a contribuzione definita, che sono piani di benefici
successivi alla fine del rapporto di lavoro in base ai quali
l'impresa versa dei contributi fissati ad un'entita' distinta
(un fondo);
2) programmi a benefici definiti, che sono piani per benefici
successivi alla fine del rapporto di lavoro, diversi dai
programmi a contributi definiti.
Il TFR rientra, secondo l'International Financial Reporting
Interpretation Committee (IFRIC), tra i piani a benefici definiti, di cui
al precedente punto 2), il cui ammontare deve tener conto sia di quanto gia'
maturato alla data del bilancio, sia del valore "stimato" che maturera' in
futuro. Sul punto, lo stesso IFRIC, nella riunione del 23 e 24 aprile 2002,
ha precisato che non e' piu' accettabile la contabilizzazione del TFR
effettuata, secondo la prassi nazionale italiana, iscrivendo in bilancio un
importo corrispondente a quello maturato basandosi sull'ipotesi che tutti i
dipendenti simultaneamente lascino la societa' alla data di bilancio.
Al contrario, in base allo IAS19, il TFR deve essere calcolato
considerando i servizi lavorativi gia' prestati ed utilizzando il "projected
unit credit method" al fine di tener conto del tempo che trascorrera' prima
dell'effettivo pagamento; in particolare, occorre stimare la durata residua
dei rapporti di lavoro e gli importi futuri da versare, per persona o per
gruppi omogenei. Inoltre, il valore totale dell'obbligazione, secondo lo IAS
19, deve essere attualizzato, anche nell'ipotesi in cui parte
dell'obbligazione sia dovuta entro dodici mesi dalla data del bilancio.
I principi contabili internazionali, in sostanza, alla valorizzazione
dell'accantonamento di periodo (e, conseguentemente, del relativo fondo)
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secondo la specifica disciplina giuslavoristica, preferiscono un diverso
criterio, basato su un'ipotesi piu' verosimile e razionale di quella,
prevista dalla legislazione nazionale, che suppone la cessazione di tutti i
rapporti di lavoro alla data di riferimento del bilancio; lo stesso IAS 19,
nel determinare il "presumibile" importo dovuto alla data di cessazione del
rapporto, individua nella sostanza una diversa metodologia nella
costituzione del fondo TFR, atteso che, comunque, l'effettiva somma da
corrispondere in caso di cessazione del rapporto di lavoro e' sempre quella
determinata sulla base della legislazione interna.
La quantificazione dell'accantonamento di periodo dipende:
. da un lato, da valutazioni di tipo attuariale, legate a
variabili demografiche, quali la mortalita' dei dipendenti e la
rotazione del personale, ed a variabili finanziarie, che
tengono conto anche dei futuri incrementi retributivi;
. dall'altro, dalla necessita' di attualizzare i flussi
relativi ai pagamenti futuri utilizzando un opportuno tasso di
sconto.
In concreto, a seconda che nel calcolo dell'accantonamento abbiano
maggior peso le predette variabili di tipo attuariale-finanziario ovvero
prevalga l'effetto di "attualizzazione" conseguente all'applicazione del
tasso di sconto, potranno emergere differenze, rispettivamente, positive o
negative, tra l'ammontare accantonato in conformita' ai principi contabili
internazionali e quello derivante dall'applicazione della relativa
disciplina civilistica.
In ordine alla rilevanza fiscale di tali differenze, dovra' tenersi
presente che, ai sensi dell'articolo 105 del TUIR, gli accantonamenti
annuali ai fondi per le indennita' di fine rapporto e simili sono deducibili
"nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformita' alle
disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro
dei dipendenti".
Pertanto, e' pacifico che accantonamenti stanziati in bilancio per un
importo superiore al limite massimo fiscalmente consentito non saranno
deducibili dal reddito imponibile; per tali eccedenze, in sede di
dichiarazione dei redditi, si rendera' necessario operare la ripresa a
tassazione mediante variazione in aumento di pari importo.
Nel caso in cui, invece, l'accantonamento appostato in bilancio sia
di importo inferiore al limite di cui al citato articolo 105, sara'
possibile effettuare una deduzione extracontabile, fino a concorrenza del
limite massimo fiscalmente rilevante, ai sensi dell'articolo 109, comma 4,
lettera b), secondo periodo, del TUIR.
Al riguardo, va premesso che, in ordine alla quantificazione
dell'accantonamento al TFR deducibile fiscalmente, le disposizioni contenute
nel citato articolo 105 non valorizzano un autonomo criterio "fiscale", ma
rinviano alle modalita' di determinazione dell'accantonamento al TFR
previste dalle "disposizioni legislative e contrattuali che regolano il
rapporto di lavoro dei dipendenti": tale coincidenza tra disciplina
civilistica e trattamento fiscale ha portato a ritenere che solo
l'accantonamento effettivamente imputato a conto economico, in quanto
valorizzato in conformita' alle disposizioni legislative e contrattuali del
settore, rientra nella previsione dell'articolo 105 (cfr. risoluzione n. 168
del 25 novembre 2005).
La descritta coincidenza, tuttavia, non e' piu' necessariamente
verificata per le imprese che adottano i principi contabili internazionali,
atteso che questi impongono diversi criteri di valorizzazione rispetto a
quelli civilistici e, conseguentemente, anche rispetto a quelli (con questi
ultimi coincidenti) fiscali.
Tali imprese, pertanto, non potranno giustificare, sotto il profilo
contabile, l'imputazione a conto economico di una quota annuale di TFR
superiore a quella determinata in conformita' allo IAS 19. Relativamente
alla differenza rispetto alla misura indicata nell'articolo 105, si ritiene
che possa valere la previsione dell'articolo 109, comma 4, lettera b),
secondo periodo, del TUIR, in ordine alla deduzione in via extracontabile
del relativo accantonamento: in tal guisa, l'articolo 105 del TUIR, alla
luce del piu' volte evidenziato differente criterio contabile di
determinazione dell'accantonamento al TFR, diviene norma che contiene
l'indicazione di un criterio univoco ed obiettivo (e, in quanto tale,
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sottratto alle scelte discrezionali del contribuente) per la determinazione
del componente negativo fiscalmente rilevante. La norma citata, in altri
termini, e' inquadrabile quale disposizione che individua un ammontare
"forfetario" dell'accantonamento deducibile, come tale suscettibile di
transitare nel prospetto EC della dichiarazione dei redditi.
E' utile ribadire come le logiche valutative introdotte dai principi
contabili internazionali facciano emergere una diversa natura del fondo TFR,
non piu' univocamente individuabile nell'esistenza di un debito con
connotati di certezza tanto nell'an quanto nel quantum. In tal senso, sembra
opportuno riservare agli accantonamenti annuali al fondo TFR il medesimo
regime fiscale previsto per gli accantonamenti (fiscali) ai fondi rischi ed
oneri, per i quali, come noto, e' consentita la deduzione extracontabile
mediante l'utilizzo del prospetto EC della dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale da riservare alla parte
del fondo TFR che, in sede di FTA, dovesse essere eventualmente stralciata,
in quanto eccedente la misura del fondo determinata conformemente agli
IAS/IFRS alla data di transizione a tali principi, l'articolo 13 del decreto
legislativo n. 38 del 2005 non contiene alcuna specifica disposizione in
merito al trattamento fiscale dei fondi per accantonamenti di quiescenza e
previdenza (tra i quale rientra, a ben vedere, il fondo TFR per i
dipendenti) di cui all'articolo 105 del TUIR.
Al riguardo va segnalato che, come giustamente rilevato dalla
Societa' nell'istanza in esame, l'applicazione dei principi internazionali -
che prevedono, per la determinazione degli accantonamenti, l'utilizzo di
particolari tecniche attuariali - determina, sostanzialmente, la
trasformazione del fondo TFR da "debito" a vero e proprio "fondo per oneri
futuri".
Il trattamento fiscale del componente reddituale positivo conseguente
all'eliminazione (parziale) del fondo TFR non puo', pertanto, differire da
quello applicabile alla contropartita contabile scaturente dall'eliminazione
dei fondi per rischi e oneri.
Sul punto, l'articolo 13, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo n. 38 del 2005 si limita a prevedere l'irrilevanza fiscale
dell'eliminazione, in sede di FTA, dei soli fondi considerati fiscalmente
dedotti per effetto delle disposizioni tributarie che - con riferimento
all'opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 del TUIR), per il
consolidato nazionale (art. 128 del TUIR) e per il consolidato mondiale
(art. 141 del TUIR) - dispongono la rettifica dei valori fiscali in caso di
precedenti svalutazioni.
In aderenza al generale principio di neutralita' - cui deve, per
quanto possibile, ispirarsi il trattamento fiscale delle rettifiche
contabili imposte per effetto della transizione ai principi contabili
internazionali - si ritiene che il medesimo trattamento debba estendersi,
anche in assenza di specifiche indicazioni nel predetto articolo 13, alle
ipotesi di eliminazione di fondi per rischi ed oneri diversi da quelli
"considerati dedotti per effetto delle disposizioni di cui agli articoli
115, comma 11, 128 e 141" del TUIR sopra citati, con conseguente irrilevanza
fiscale dell'importo del fondo eliminato, in tutto o in parte, per effetto
dell'applicazione dei criteri di valutazione previsti dai principi
internazionali (nello specifico, dal principio IAS 37).
Avendo riguardo alle nuove caratteristiche che il fondo TFR, quale
componente "certo nell'an" e "incerto nel quantum", assume in seguito alla
valorizzazione prevista dallo IAS 19, deve ritenersi che anche
l'eliminazione parziale di tale fondo generi una sopravvenienza attiva non
tassabile.
Emergera', cosi', per i fondi di quiescenza, un disallineamento, del
quale dovra' tenersi memoria nel quadro RV della dichiarazione dei redditi,
tra il valore fiscalmente rilevante - comprensivo, ovviamente, della parte
eliminata in sede di transizione e determinato, ai sensi dell'articolo 105
del TUIR nei limiti delle quote maturate "in conformita' alle disposizioni
legislative e contrattuali", e il (minor) valore iscritto in bilancio.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza
d'interpello presentata alla Direzione regionale ......, e' resa dalla
scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26
aprile 2001, n. 209.
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