Cessione dei crediti d'imposta - Art. 43-bis del DPR 602/1973 art. 1, comma 7, lett. c) del D.M. 30 settembre 1997, n. 384 - Limiti di efficacia della cessione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria
Quali sono i limiti di efficacia della cessione dei crediti d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria quando il cedente ha iscrizioni a ruolo?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 384/2014 disciplina come funziona la cessione dei crediti d'imposta quando il cedente (chi trasferisce il credito) ha già debiti iscritti a ruolo presso l'Amministrazione finanziaria. In questa situazione, la cessione del credito è efficace solo per gli importi che eccedono le somme iscritte a ruolo: se ad esempio il cedente ha 100 euro di debito a ruolo e vuole cedere 300 euro di crediti d'imposta, solo 200 euro della cessione saranno riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate. Questo limite esiste per proteggere gli interessi dello Stato, evitando che il cessionario possa compensare il credito ricevuto con i debiti del cedente. La norma si applica sia quando la cessione riguarda una parte del credito complessivo, sia quando il credito viene ceduto in più tranches successive: in entrambi i casi, l'efficacia rimane limitata agli importi eccedenti le iscrizioni a ruolo. È importante sottolineare che il rapporto d'imposta tra l'Amministrazione e il cedente rimane intatto: l'Agenzia conserva tutti i poteri di controllo, accertamento e irrogazione di sanzioni nei confronti del cedente originario, indipendentemente dalla cessione del credito.
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Riferimento normativo
Cessione dei crediti d'imposta - Art. 43-bis del DPR 602/1973 art. 1, comma 7, lett. c) del D.M. 30 settembre 1997, n. 384 - Limiti di efficacia della cessione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria - pdf
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 16/05/2006 n. 67
Oggetto:
Cessione dei crediti d'imposta - Art. 43-bis del DPR 602/1973 art. 1, comma
7, lett. c) del D.M. 30 settembre 1997, n. 384 - Limiti di efficacia della
cessione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria
Testo:
Con nota ............, codesta Associazione ha chiesto chiarimenti in
merito all'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 7, lett. c) del decreto
ministeriale 30 settembre 1997, n. 384, il quale prevede che la cessione
abbia effetto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria solo "per gli
importi eccedenti quelli oggetto delle iscrizioni a ruolo" con riferimento
all'ipotesi in cui il cedente sia interessato da iscrizioni a ruolo gia'
notificate.
In particolare, l'Associazione ha evidenziato talune fattispecie
prospettando le soluzioni qui di seguito riportate:
a) la cessione ha per oggetto una parte del credito complessivo,
corrispondente all'importo che eccede la somma iscritta a ruolo: ad esempio,
a fronte di crediti complessivamente vantati per un ammontare di 400 e di
iscrizioni a ruolo pari a 100, il cedente trasferisce crediti d'imposta per
un ammontare di 300. In tale ipotesi la cessione sarebbe pienamente efficace
nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
b) l'ammontare delle iscrizioni a ruolo a carico del cedente e'
inferiore all'importo complessivo dei crediti ceduti in piu' tranches: ad
esempio, a fronte di iscrizioni a ruolo pari a 100, sono ceduti, in tre
diverse tranches da 100, crediti d'imposta per un importo complessivo pari a
300. In tal caso la cessione sarebbe inefficace solo con riferimento
all'ultima tranche.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Ai sensi del combinato disposto dall'articolo 43-bis, comma 3, del
DPR n. 602 del 1973 e dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto
ministeriale n. 384 del 1997, l'atto di cessione del credito chiesto a
rimborso tramite la dichiarazione dei redditi e' efficace nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria, ossia determina la sostituzione del
cessionario al cedente nella posizione di creditore verso quest'ultima, con
la notifica all'ufficio delle entrate o al centro di servizio presso il
quale e' stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, nonche'
al competente concessionario del servizio della riscossione.
Si osserva peraltro che il credito ceduto scaturisce da un rapporto
di carattere pubblicistico, quale e' il rapporto d'imposta, in virtu' del
quale, accanto all'obbligazione pecuniaria principale avente per oggetto il
pagamento del tributo, si afferra in capo all'Amministrazione e al
contribuente un insieme di poteri e doveri volti alla determinazione e
all'adempimento dell'obbligazione stessa. La cessione a terzi del credito,
in particolare, non interferisce su tale rapporto, di cui il legislatore
assicura la continuazione, lasciando integri i poteri spettanti
all'Amministrazione nei confronti del contribuente-cedente.
Ai sensi dell'articolo 43-bis, comma 2, del DPR n. 602 del 1973,
infatti, resta ferma "nei confronti del contribuente che cede i crediti
...l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 43", ossia delle
disposizioni relative al recupero di somme erroneamente rimborsate, in
conseguenza di correzione di errori materiali, di rettifiche o di
accertamenti.
L'intangibilita' del rapporto d'imposta e' ribadita dall'articolo 1,
comma 5, del decreto n. 384 del 1997, secondo cui "anche a seguito della
cessione restano impregiudicati i poteri dell'Amministrazione finanziaria
relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e
all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto
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Risoluzione del 16/05/2006 n. 67
il credito d'imposta".
Ai sensi del successivo comma 6, inoltre, resta fermo l'obbligo
restitutorio del cedente "per i crediti rimborsati al cessionario di cui
risulta l'insussistenza".
Cio' premesso, la ratio dell'articolo 1, comma 7, lett. c) del
decreto.ministeriale n. 384 del 1997 (secondo cui qualora - al momento della
notifica della cessione - il cedente sia interessato da iscrizioni a ruolo
relative a tributi erariali, la cessione del credito ha effetto nei
confronti dell'Amministrazione finanziaria solo per "gli importi eccedenti
quelli oggetto delle iscrizioni a ruolo") deve rinvenirsi nella tutela degli
interessi erariali a fronte di una eventuale compensazione legale del
credito ceduto operata dal cessionario.
Pertanto, in base alle considerazioni sopra esposte, si ritiene
corretta la prospettata interpretazione della norma in esame con specifico
riguardo alle due fattispecie sopra evidenziate, tenuto conto che in
entrambi i casi l'efficacia della cessione nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria resta circoscritta ai crediti eccedenti
l'ammontare delle iscrizioni a ruolo.
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La cessione dei crediti d'imposta è disciplinata dall'art. 43-bis del DPR 602/1973 e dal D.M. 384/1997, con particolare riferimento ai limiti di efficacia quando il cedente ha iscrizioni a ruolo. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare la compensazione legale, la sostituzione del cessionario nella posizione di creditore, e l'intangibilità del rapporto d'imposta originario. La norma riguarda anche il rimborso tramite dichiarazione dei redditi e la notifica agli uffici delle entrate e ai concessionari della riscossione.
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