IVA. Aliquota ridotta di cui alla Tabella A, parte II, n. 41-bis) del DPR n. 633 del 1972. Servizi di lavanderia resi da cooperative a strutture ricettive
I servizi di lavanderia forniti da una cooperativa a strutture sanitarie, asili nido e scuole materne possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4%?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 151/2007 chiarisce che i servizi di lavanderia, anche se prestati da cooperative a strutture ricettive e socio-sanitarie, non rientrano nell'aliquota IVA agevolata del 4% prevista dalla Tabella A, parte II, n. 41-bis) del DPR 633/1972. Quest'ultima norma consente l'applicazione dell'aliquota ridotta solo per prestazioni socio-sanitarie, educative e di assistenza domiciliare rese direttamente ai soggetti svantaggiati (anziani, disabili, minori, tossicodipendenti, malati di AIDS). I servizi di lavanderia, per loro natura, non costituiscono prestazioni socio-sanitarie o assistenziali, indipendentemente dal fatto che siano forniti a strutture destinate a tali finalità. La semplice circostanza che la cooperativa operi all'interno di aziende sanitarie o educative non trasforma la natura del servizio di lavanderia in una prestazione socio-assistenziale. Di conseguenza, tali servizi devono essere assoggettati all'aliquota IVA ordinaria del 20%, non a quella agevolata. Questa interpretazione è rilevante per le cooperative che operano nel settore dei servizi ausiliari presso strutture pubbliche e private, poiché esclude automaticamente la possibilità di beneficiare dell'agevolazione fiscale per attività di natura meramente logistica o gestionale.
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Riferimento normativo
IVA. Aliquota ridotta di cui alla Tabella A, parte II, n. 41-bis) del DPR n. 633 del 1972. Servizi di lavanderia resi da cooperative a strutture ricettive - pdf
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 05/07/2007 n. 151
Oggetto:
IVA. Aliquota ridotta di cui alla Tabella A, parte II, n. 41-bis) del DPR n.
633 del 1972. Servizi di lavanderia resi da cooperative a strutture
ricettive.
Testo:
QUESITO
La Lega Provinciale delle Cooperative e Mutue di .... ha chiesto
chiarimenti in merito al trattamento tributario, ai fini IVA, applicabile ai
servizi di lavanderia resi da una costituenda societa' cooperativa
all'interno di aziende sanitarie, asili nido, scuole materne e strutture
similari.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La Lega istante, richiamando la disposizione recata dal n. 41-bis) della
Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 - che prevede l'applicabilita' dell'aliquota IVA
ridotta pari al 4 per cento alle prestazioni socio-sanitarie, educative e di
assistenza rese dalle cooperative ai soggetti svantaggiati ivi indicati -
ipotizza la riconducibilita' dei servizi di lavanderia svolti all'interno di
aziende sanitarie, asili nido, scuole materne e strutture similari tra le
prestazioni indicate al citato n. 41-bis).
RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il n. 41-bis) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del
1972, dispone l'applicazione dell'IVA nella misura del 4 per cento alle
"prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza
domiciliare o ambulatoriale o in comunita' e simili o ovunque rese, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di
AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in
situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro
consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti o convenzioni in
genere".
La disposizione richiamata assoggetta, in sostanza, all'aliquota
agevolata del 4 per cento le prestazioni "rese da cooperative e loro
consorzi sia direttamente che in esecuzione di appalti o convenzioni in
genere" sempre che le stesse soddisfino i seguenti requisiti:
a) le prestazioni devono essere quelle "socio-sanitarie, educative,
comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in
comunita' e simili";
b) le prestazioni devono essere rese nei confronti "degli anziani ed
inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli
handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza";
Quanto sopra premesso si osserva che, nella fattispecie in esame, i
servizi di lavanderia, ancorche' forniti ad aziende sanitarie, asili nido,
scuole materne e strutture similari da una societa' cooperativa, non
soddisfano le condizioni poste dalla norma in commento.
I servizi di lavanderia resi non realizzano prestazioni socio-sanitarie,
educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunita', in
quanto gli stessi in se' considerati non assolvono una funzione
socio-sanitaria o assistenziale ne' tale configurazione puo' essere loro
attribuita per il solo fatto di essere effettuati nei confronti di strutture
destinate alle anzidette finalita'.
Quanto sopra rappresentato, si ritiene che i servizi di lavanderia,
quali servizi generici resi dalla costituenda societa' cooperativa in
argomento, non possano essere ricompresi tra le prestazioni di cui al n.
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Risoluzione del 05/07/2007 n. 151
41-bis) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972 e non
possano, quindi, essere assoggettati alla relativa aliquota IVA ridotta del
4 per cento, ma debbano essere assoggettati all'aliquota IVA ordinaria del
20 per cento.
La risposta di cui alla presente nota viene resa nell'ambito della
consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.
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La Risoluzione riguarda l'applicazione dell'IVA agevolata al 4% per le cooperative secondo il DPR 633/1972, distinguendo tra prestazioni socio-sanitarie ed educative (che beneficiano dell'aliquota ridotta) e servizi generici come la lavanderia (assoggettati all'aliquota ordinaria del 20%). Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare se il servizio realizza effettivamente una funzione assistenziale diretta verso soggetti svantaggiati, non limitandosi alla sede dove il servizio è prestato, per determinare correttamente il regime IVA applicabile alle cooperative.
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