Articolo 90, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 - Esonero dalla prestazione di polizza fidejussoria a garanzia del rimborso dei crediti IVA a beneficio dell’Istituto ALFA - Ammissibilità
Le amministrazioni dello Stato possono essere esonerate dall'obbligo di prestare polizza fidejussoria per i rimborsi IVA accelerati?
Spiegato da FiscoAI
Sì, secondo questa risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, le amministrazioni dello Stato possono ottenere l'esonero dalla prestazione di polizza fidejussoria (garanzia) per i rimborsi IVA in via accelerata. Il principio fondamentale è che lo Stato non può essere garante di se stesso, per cui l'Amministrazione finanziaria può concedere questo esonero alle pubbliche amministrazioni. La norma di riferimento è l'articolo 38-bis del DPR 633/1972, che normalmente prevede l'obbligo di prestare garanzia per i rimborsi accelerati.
L'esonero si applica a tutte le richieste di rimborso IVA presentate da amministrazioni dello Stato, non solo a quelle relative a specifici anni fiscali. Nel caso dell'Istituto ALFA, che svolge attività commerciale di vendita di documentazione nautica, l'esonero è stato riconosciuto in modo permanente e continuativo, non limitato ai soli anni per cui era stata originariamente richiesta l'interpretazione.
Questo beneficio rappresenta un'eccezione al regime generale dei rimborsi IVA accelerati, dove normalmente è richiesta una garanzia fidejussoria. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli uffici competenti possono riconoscere automaticamente l'esonero ogni volta che il rimborso riguarda un'amministrazione dello Stato, senza necessità di ulteriori pronunce specifiche.
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Riferimento normativo
Articolo 90, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 - Esonero dalla prestazione di polizza fidejussoria a garanzia del rimborso dei crediti IVA a beneficio dell’Istituto ALFA - Ammissibilità - pdf
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 01/08/2007 n. 198
Oggetto:
Articolo 90, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
- Esonero dalla prestazione di polizza fidejussoria a garanzia del rimborso
dei crediti IVA a beneficio dell'Istituto ALFA- Ammissibilita'
Testo:
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta
applicazione dell'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, e' stato
esposto il seguente
QUESITO
L'Istituto ALFA (di seguito, istante), tramite il legale
rappresentante pro-tempore, il Contrammiraglio XX, espone di svolgere in via
principale, ancorche' non esclusiva, un'attivita' commerciale consistente
nella vendita (a prezzo politico imposto) della documentazione nautica
ufficiale obbligatoria per chi va per mare, indipendentemente dalla
soggettivita' civile ovvero militare del navigante.
Espone, inoltre, di aver presentato richiesta di rimborso IVA "in via
accelerata" per gli anni ..., ... e ..., in relazione alla quale e' previsto
l'obbligo di prestare garanzia nelle forme e nei termini di cui all'articolo
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Posto che, in base alle vigenti disposizioni di legge,
l'Amministrazione finanziaria puo' esonerare le amministrazioni dello Stato
dall'obbligo di prestare la suddetta garanzia, in virtu' del principio
secondo cui lo Stato non puo' essere garante di se stesso, viene richiamata
la risoluzione n. 1990 del 30 aprile 1994, con la quale l'istante medesimo
ha gia' ottenuto in passato tale esonero.
Poiche', tuttavia, l'istante riferisce che l'ufficio di ... Reparto
rimborsi riterrebbe l'esonero in parola limitato agli anni ... e ... - in
relazione ai quali venne originariamente formulato il quesito oggetto della
citata risoluzione n. 1990 del 1994 -, chiede conferma della soluzione
interpretativa di seguito prospettata.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
Trattandosi di Amministrazione statale, l'istante ritiene di poter
essere esonerato dall'obbligo di prestare le garanzie di cui all'articolo
38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 ai fini del rimborso sia dei crediti
indicati nelle dichiarazioni IVA per gli anni ..., ... e ..., sia degli
eventuali crediti indicati nelle dichiarazioni IVA per gli anni successivi.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161,
"L'Amministrazione finanziaria puo' concedere alle amministrazioni dello
Stato (...) l'esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni comunque dovute a
garanzia dei tributi gravanti sui prodotti soggetti ad imposta di
fabbricazione, ad imposta erariale di consumo ed a diritti erariali."
L'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, a sua volta, dispone: "L'Amministrazione finanziaria
puo' concedere alle amministrazioni dello Stato (...) l'esonero dall'obbligo
di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o
di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate,
in tutti i casi in cui detto obbligo e' previsto."
Tali norme, che dispongono l'esonero dall'obbligo di prestare
cauzione, rispettivamente, in materia di imposte di fabbricazione e di
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Risoluzione del 01/08/2007 n. 198
diritti doganali, hanno comunque una portata di carattere generale che ne
consente l'estensione anche al procedimento di esecuzione del rimborso
disciplinato dall'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Si vedano, in
proposito, le precisazioni rese nella risoluzione prot. n. 141 del 5 giugno
1995.
Coerentemente con quanto sopra, le citate norme sono state recepite,
fra le altre, anche nella risoluzione n. 1990 del 1994 - richiamata
dall'istante - dove si esprime l'avviso secondo cui "l'Istituto ALFA possa
essere esonerato dalla presentazione della polizza fideiussoria di cui sopra
e' cenno, trattandosi di una pubblica amministrazione."
Tale esonero, peraltro, non puo' essere limitato agli anni ... e ...
- in relazione ai quali l'Amministrazione finanziaria si era in origine
pronunciata con la menzionata risoluzione - nella misura in cui permanga in
capo all'istante la natura di pubblica amministrazione riconosciuta
esplicitamente nella risoluzione medesima.
Pertanto, confermando la correttezza della soluzione interpretativa
prospettata, si e' dell'avviso che l'esonero dall'obbligo di prestare le
garanzie di cui all'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 possa essere
riconosciuto dagli uffici, senza necessita' di ulteriori pronunce della
scrivente, ogni qualvolta il rimborso sia eseguito nei confronti delle
amministrazioni dello Stato.
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L'esonero dalla polizza fidejussoria per rimborsi IVA accelerati è disciplinato dall'articolo 38-bis del DPR 633/1972 e dall'articolo 90 del DPR 43/1973, ed è un istituto rilevante per le pubbliche amministrazioni che effettuano operazioni commerciali. Commercialisti e consulenti che assistono enti pubblici devono conoscere questa disciplina per gestire correttamente i crediti IVA, le garanzie fidejussorie e i procedimenti di rimborso accelerato, applicando il principio secondo cui lo Stato non può essere garante di se stesso.
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