Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 448/2014

Credito d’imposta per la gestione di impianti e reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica - Articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Credito d’imposta per la gestione di impianti e reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica - Articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - pdf

Testo normativo

RISOLUZIONE N.416/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 ottobre 2008 OGGETTO: Credito d’imposta per la gestione di impianti e reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica - Articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 Alcune Direzioni regionali hanno richiesto chiarimenti in ordine all’agevolazione prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che prevede “per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica … la concessione di un’agevolazione fiscale con credito d’imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora (kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all’utente finale”. È stato richiesto, in particolare, se si possa beneficiare della predetta agevolazione anche nel caso in cui la temperatura dell’acqua che sgorga dalla fonte geotermica non sia ottimale, per cui si rende necessario un suo riscaldamento mediante l’impiego di gas. A tale riguardo è stato acquisito il parere del Ministero dello Sviluppo economico il quale, con nota del 7 aprile 2008, n. 6324, ha chiarito che “l’utilizzo diretto del calore geotermico, anche mediante reti di teleriscaldamento, è dunque applicazione appropriata allorché le temperature del fluido ricadano tra i 40°C e i 50°C, senza naturalmente precludere la possibilità di impiegare calore a più elevate 2 temperature”. Inoltre, il Ministero ha evidenziato come “i predetti usi diretti possano ricorrere a calore di integrazione fornito da altre fonti, come il gas, allo scopo di assicurare continuità e adeguatezza della fornitura di calore, in quanto l’impianto così operante costituisce un sistema integrato insuscettibile di funzionare altrimenti”. Sulla base di tali considerazioni, il Ministero dello Sviluppo economico ha invitato l’Agenzia delle Entrate a “valutare se l’agevolazione di cui all’oggetto possa essere riconosciuta sull’intero calore fornito, ivi incluso quello prodotto mediante apporto di altra fonte energetica, a condizione, comunque, che la temperatura del fluido geotermico prima dell’intervento di altra fonte energetica sia intorno ai 40°C e a condizione che il calore geotermico sia prevalente rispetto a quello, aggiuntivo, assicurato da altra fonte energetica”. Il citato dicastero ritiene, infine, che dal computo del calore da ammettere all’agevolazione debba essere escluso quello fornito da caldaie ausiliarie o di integrazione, alimentate da altre fonti, finalizzate a fronteggiare eventi straordinari come fermate dell’impianto geotermico o incrementi della domanda di calore rispetto a quella per la quale l’impianto di teleriscaldamento geotermico è dimensionato. Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo economico, si ritiene possibile riconoscere il credito di imposta sull’intero calore fornito anche in presenza di un impianto, alimentato con altre fonti, finalizzato ad aumentare la temperatura dell’acqua proveniente da una sorgente geotermica a condizione che: - la temperatura del fluido geotermico prima dell’intervento di altra fonte energetica sia almeno di 40°C; - il calore geotermico sia prevalente rispetto a quello aggiuntivo apportato da altra fonte energetica; 3 - sia comunque escluso dall’agevolazione l’apporto di calore fornito da caldaie ausiliarie o di integrazione in presenza di determinati eventi quali il blocco dell’impianto geotermico o una richiesta di calore superiore a quella consentita dalla dimensione del medesimo impianto. La valutazione della concreta sussistenza di tali presupposti sarà rimessa, come di consueto, alla fase del controllo. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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