Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 448/2014
Credito d’imposta per la gestione di impianti e reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica - Articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448
Riferimento normativo
Credito d’imposta per la gestione di impianti e reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica - Articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N.416/E
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Roma, 31 ottobre 2008
OGGETTO: Credito d’imposta per la gestione di impianti e reti di
teleriscaldamento alimentate con energia geotermica - Articolo 8,
comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448
Alcune Direzioni regionali hanno richiesto chiarimenti in ordine
all’agevolazione prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23
dicembre 1998, n. 448 che prevede “per gli impianti e le reti di teleriscaldamento
alimentati da energia geotermica … la concessione di un’agevolazione fiscale con
credito d’imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora (kwh) di calore fornito, da
traslare sul prezzo di cessione all’utente finale”.
È stato richiesto, in particolare, se si possa beneficiare della predetta
agevolazione anche nel caso in cui la temperatura dell’acqua che sgorga dalla fonte
geotermica non sia ottimale, per cui si rende necessario un suo riscaldamento
mediante l’impiego di gas.
A tale riguardo è stato acquisito il parere del Ministero dello Sviluppo
economico il quale, con nota del 7 aprile 2008, n. 6324, ha chiarito che “l’utilizzo
diretto del calore geotermico, anche mediante reti di teleriscaldamento, è dunque
applicazione appropriata allorché le temperature del fluido ricadano tra i 40°C e i
50°C, senza naturalmente precludere la possibilità di impiegare calore a più elevate
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temperature”. Inoltre, il Ministero ha evidenziato come “i predetti usi diretti
possano ricorrere a calore di integrazione fornito da altre fonti, come il gas, allo
scopo di assicurare continuità e adeguatezza della fornitura di calore, in quanto
l’impianto così operante costituisce un sistema integrato insuscettibile di funzionare
altrimenti”.
Sulla base di tali considerazioni, il Ministero dello Sviluppo economico ha
invitato l’Agenzia delle Entrate a “valutare se l’agevolazione di cui all’oggetto
possa essere riconosciuta sull’intero calore fornito, ivi incluso quello prodotto
mediante apporto di altra fonte energetica, a condizione, comunque, che la
temperatura del fluido geotermico prima dell’intervento di altra fonte energetica sia
intorno ai 40°C e a condizione che il calore geotermico sia prevalente rispetto a
quello, aggiuntivo, assicurato da altra fonte energetica”.
Il citato dicastero ritiene, infine, che dal computo del calore da ammettere
all’agevolazione debba essere escluso quello fornito da caldaie ausiliarie o di
integrazione, alimentate da altre fonti, finalizzate a fronteggiare eventi straordinari
come fermate dell’impianto geotermico o incrementi della domanda di calore
rispetto a quella per la quale l’impianto di teleriscaldamento geotermico è
dimensionato.
Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo economico,
si ritiene possibile riconoscere il credito di imposta sull’intero calore fornito anche
in presenza di un impianto, alimentato con altre fonti, finalizzato ad aumentare la
temperatura dell’acqua proveniente da una sorgente geotermica a condizione che:
- la temperatura del fluido geotermico prima dell’intervento di altra fonte
energetica sia almeno di 40°C;
- il calore geotermico sia prevalente rispetto a quello aggiuntivo apportato da
altra fonte energetica;
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- sia comunque escluso dall’agevolazione l’apporto di calore fornito da
caldaie ausiliarie o di integrazione in presenza di determinati eventi quali il
blocco dell’impianto geotermico o una richiesta di calore superiore a quella
consentita dalla dimensione del medesimo impianto.
La valutazione della concreta sussistenza di tali presupposti sarà rimessa,
come di consueto, alla fase del controllo.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella
presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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