Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 449/2009

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 15, comma 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Qual è il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per versare le ritenute alla fonte operate su somme liquidate mediante pignoramento presso terzi?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 449/2009 istituisce il codice tributo "1049" per consentire il versamento, tramite modello F24, delle ritenute alla fonte operate su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi. Questa norma si applica quando il creditore pignoratizio riceve il pagamento attraverso un terzo erogatore (sostituto d'imposta) e su tali somme deve essere operata una ritenuta alla fonte. La ritenuta è fissa al 20% e rappresenta un acconto Irpef dovuto dal creditore pignoratizio. Nel modello F24, il codice 1049 va esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza dell'importo a debito versato, indicando nel campo "Rateazione/regione/prov/mese rif." il mese e l'anno di riferimento della ritenuta (formato MMAA) e nell'apposito campo l'anno di riferimento (formato AAAA). Questa disciplina rappresenta un'importante innovazione per garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari anche nelle procedure esecutive di pignoramento, assicurando che le ritenute siano versate regolarmente all'Erario.

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Riferimento normativo

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 15, comma 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 - pdf

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 9 marzo 2010 Oggetto: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 15, comma 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 L’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce che “Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nonché l’articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”. A tal fine, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2010 sono state definite le modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte e gli adempimenti del sostituto d’imposta, terzo erogatore, del creditore pignoratizio e del debitore. Per consentire il versamento della ritenuta sopra citata, tramite modello F24, si istituisce il seguente codici tributo: “1049” denominato “ Ritenuta operata a titolo di acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - art. 21, c. 15, legge n. 449/97, come modificato dall’art. 15, c. 2, decreto legge n. 78/09 In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, nel campo “Rateazione/regione/prov/mese rif.” e nel campo “Anno di riferimento”, del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, nel formato “00MM” “AAAA”.

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Il codice tributo 1049 è lo strumento operativo per chi deve gestire ritenute alla fonte su pignoramento presso terzi, secondo l'articolo 21, comma 15, della legge 449/1997. Commercialisti e studi legali lo utilizzano per compilare il modello F24 quando operano come sostituti d'imposta in procedure esecutive, garantendo il corretto versamento dell'acconto Irpef al 20% e il rispetto degli adempimenti previsti dal DPR 600/1973.

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