Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 49/2014

Organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS. - Art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014, n. 125

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS per le ONG già riconosciute idonee secondo la legge 49/1987, e devono adeguare i loro statuti ai requisiti ONLUS?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 22/E del 2015 disciplina il passaggio delle organizzazioni non governative (ONG) già riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri all'Anagrafe unica delle ONLUS. Questa norma si applica alle ONG che avevano il riconoscimento di idoneità alla data di entrata in vigore della legge 125/2014 (29 agosto 2014) e che intendono mantenere la qualifica di ONLUS con i relativi benefici fiscali. Le ONG interessate devono presentare istanza di iscrizione presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, utilizzando l'apposito modello di comunicazione. Un aspetto cruciale è che queste organizzazioni NON devono adeguare i loro statuti o atti costitutivi ai requisiti previsti dall'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997: costituiscono una categoria speciale "ad esaurimento" che mantiene le agevolazioni fiscali ONLUS senza modificare la loro documentazione costitutiva. Durante i primi sei mesi dall'entrata in vigore della legge (fino al 28 febbraio 2015) o fino all'iscrizione effettiva, rimangono validi gli effetti del riconoscimento di idoneità precedente. La procedura è semplificata: il modello può essere spedito in plico raccomandato o consegnato in duplice esemplare, senza allegare statuto, atto costitutivo o dichiarazioni sostitutive.

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Riferimento normativo

Organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS. - Art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014, n. 125 - pdf

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 22/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 febbraio 2015 OGGETTO: Organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS. - Art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014, n. 125 Pervengono numerose richieste di chiarimenti da parte di organizzazioni non governative (ONG), riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in merito alle modalità da seguire per l’iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS ai sensi dell’art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”. In particolare, il comma 7 dell’art. 32 prevede che “le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell’art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nell’Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l’Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino al momento dell’avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49”. 2 La disposizione sopra riportata, in sostanza, stabilisce che le ONG già riconosciute “idonee”, ai sensi della legge n. 49 del 1987, alla data di entrata in vigore della legge n. 125 del 2014 (29 agosto 2014) - qualora vogliano mantenere la qualifica di ONLUS (attribuita ex lege dall’art. 10, comma 8, del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460) - devono presentare istanza di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, tenuta presso le direzioni regionali di questa Agenzia. Le nuove disposizioni prevedono, altresì, che, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 125 del 2014 (quindi fino al 28 febbraio 2015), ovvero fino al momento dell’avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa dal Ministero degli Affari Esteri (ora Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o MAECI). Il dubbio interpretativo manifestato da alcune organizzazioni interessate è se, per effetto delle nuove disposizioni della citata legge n. 125, le ONG, già riconosciute “idonee” al 29 agosto 2014, debbano o meno adeguare gli statuti o atti costitutivi, ai fini del riconoscimento come ONLUS, a tutti i requisiti previsti dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997. Al riguardo, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si precisa che le medesime ONG presentano istanza di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, senza adeguare gli statuti o atti costitutivi ai requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997. In sostanza, le ONG di cui trattasi con la richiesta di iscrizione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, della legge n. 125 del 2014, costituiscono, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle ONLUS, una particolare categoria “ad esaurimento” e mantengono le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS, nonché la possibilità di accedere al beneficio del “cinque per mille” dell’IRPEF e di ricevere erogazioni liberali deducibili e/o detraibili in capo ai soggetti eroganti senza obbligo di adeguare gli statuti o atti costitutivi. L’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS avviene mediante la presentazione alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, nel cui ambito territoriale si 3 trova il domicilio fiscale della ONG richiedente, dell’apposito modello di comunicazione (approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998 e reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione riservata al non profit). Al riguardo, si precisa che, ai fini della compilazione di detto modello, in corrispondenza della casella 14, riguardante il settore di attività, deve essere indicato l’acronimo “ONG”. Considerato che, come già evidenziato, l’iscrizione delle ONG in parola avviene senza adeguare gli statuti o atti costitutivi ai requisiti previsti dall’art. 10 del citato D.Lgs. n. 460 del 1997, al modello di comunicazione non dovrà allegarsi lo statuto o atto costitutivo, né la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, n. 266. Con riferimento alle modalità di presentazione, il modello può essere spedito in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnato in duplice esemplare alla Direzione Regionale competente, che provvederà all’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS dandone comunicazione all’organizzazione interessata. Si tiene a precisare, da ultimo, che l’iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS secondo la procedura sopra illustrata è prevista esclusivamente per le ONG riconosciute idonee al 29 agosto 2014. * * * Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE

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La Risoluzione AdE 49/2014 riguarda il regime fiscale delle ONG e ONLUS, disciplinando l'iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS, le agevolazioni fiscali, il beneficio del cinque per mille IRPEF, le erogazioni liberali deducibili e detraibili, e il riconoscimento di idoneità secondo la legge 49/1987. Commercialisti e consulenti del non profit la consultano per gestire il passaggio normativo delle organizzazioni internazionali, la documentazione amministrativa richiesta e la continuità dei benefici fiscali senza obbligo di adeguamento statutario.

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