Consulenza giuridica. Trattamento tributario ai fini IVA dell’aggio corrisposto dalle Camere di Commercio ai terzi incaricati della riscossione del c.d. diritto annuale. Articolo 10, n. 5) del DPR n. 633 del 1972
Consulenza giuridica. Trattamento tributario ai fini IVA dell’aggio corrisposto dalle Camere di Commercio ai terzi incaricati della riscossione del c.d. diritto annuale. Articolo 10, n. 5) del DPR n. 633 del 1972 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 47/E
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Roma, 24 febbraio 2009
OGGETTO: Consulenza giuridica
Trattamento tributario ai fini IVA dell’aggio corrisposto dalle
Camere di Commercio ai terzi incaricati della riscossione del c.d.
diritto annuale. Articolo 10, n. 5) del DPR n. 633 del 1972.
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente
l'interpretazione dell'art. 10, n. 5) del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il
seguente
QUESITO
L’Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura (UNIONCAMERE) riferisce che il finanziamento ordinario delle
Camere di Commercio avviene, fra l’altro, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera
b) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mediante la riscossione del c.d. diritto
annuale dovuto ad ogni singola Camera di commercio da parte delle imprese iscritte
o annotate nel registro delle imprese.
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L’UNIONCAMERE fa presente che le Camere di Commercio provvedono
alla riscossione del diritto annuale mediante terzi incaricati ai quali viene corrisposto
un aggio.
L’ente istante chiede di sapere se l’aggio dovuto dalle Camere di commercio
ai soggetti incaricati della riscossione del diritto annuale rientri nel regime di
esenzione dall’IVA ai sensi dell’articolo 10, n. 5) del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’ente istante, ritiene che l’esenzione di cui all’art. 10, n. 5) del DPR n. 633
del 1972 si applichi a tutti i compensi corrisposti per la riscossione di somme aventi
carattere tributario.
Lo stesso ente, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione
nonché la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 26 gennaio 2007, è
dell’avviso che il diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio abbia natura
tributaria.
L’istante ritiene, conseguentemente, che l’aggio corrisposto dalle Camere di
Commercio all’agente incaricato della riscossione del diritto annuale rientri nel
regime di esenzione dall’IVA.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 10, n. 5) del DPR n. 633 del 1972 stabilisce che sono esenti
dall’IVA “le operazioni relative alla riscossione dei tributi”.
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La norma riconduce nell’ambito del regime di esenzione dall’imposta sul
valore aggiunto il compenso (c.d. aggio) corrisposto ai soggetti incaricati del
servizio di riscossione di entrate aventi natura tributaria, da parte degli enti
impositori.
La disposizione agevolativa subordina l’applicazione dell’esenzione alla
circostanza che la prestazione a fronte della quale viene corrisposto l’aggio abbia ad
oggetto la riscossione di entrate aventi carattere tributario.
Sono, invece, assoggettati al regime di imponibilità agli effetti dell’IVA i
corrispettivi versati per l’attività di riscossione di somme non aventi natura di entrate
tributarie.
Ciò posto, in merito al quesito oggetto di interpello si osserva che la
riconducibilità dell’aggio corrisposto dalle Camere di Commercio ai soggetti
incaricati della riscossione del diritto annuale nell’ambito del regime di esenzione
dall’IVA è subordinata alla verifica della natura tributaria del diritto annuale
riscosso.
Al riguardo, si fa presente che con risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2007
l’Agenzia delle Entrate, in merito ad una fattispecie avente ad oggetto l’applicazione
dell’imposta di bollo alle istanze di rimborso di diritti camerali, ha precisato,
richiamando anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione
Sezioni Unite sentenza n. 13549 del 24 giugno 2005), che il diritto annuale dovuto
dalle imprese alle Camere di Commercio ai sensi dell’articolo 18 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 ha natura di entrata tributaria.
Successivamente a tale documento di prassi, la giurisprudenza di legittimità
ha confermato l’anzidetto orientamento interpretativo (cfr. Cassazione Sezioni Unite
sentenza n. 10469 del 23 aprile 2008) riaffermando, in sostanza, la natura tributaria
dei diritti annuali dovuti dalle imprese alle Camere di Commercio devoluti alla
giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
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Quanto sopra rappresentato, si ritiene che l’aggio corrisposto dalle Camere di
Commercio ai soggetti incaricati della riscossione del diritto annuale, in quanto
relativo alla riscossione di un’entrata avente natura tributaria, rientri nel regime di
esenzione dall’IVA ai sensi dell’articolo 10, n. 5) del DPR n. 633 del 1972.
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell’ambito
della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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