Chi deve gestire il rimborso dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale sui documenti per la riparazione dei torti slovena, e quali sono i termini per richiederlo?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 593/2014 chiarisce che quando l'imposta di bollo è stata pagata in modalità virtuale (anziché con contrassegno ordinario), il rimborso deve essere richiesto al soggetto autorizzato dall'Agenzia delle Entrate a gestire il pagamento virtuale del bollo, non direttamente all'Amministrazione Finanziaria. Questo perché il soggetto autorizzato (ad esempio il Comune) funge da collettore sia dei documenti che delle somme dovute, e ha la documentazione necessaria per verificare la legittimità del rimborso. Il contribuente deve presentare l'istanza di rimborso entro il termine prescrizionale decennale dalla data in cui ha corrisposto il bollo, mentre il soggetto autorizzato ha due anni dalla restituzione al contribuente per chiedere il rimborso all'Agenzia delle Entrate. Diversamente, per il bollo pagato in modo ordinario o straordinario (contrassegno), non è ammesso il rimborso, salvo rare eccezioni previste dalla legge (moduli divenuti inutilizzabili o visto per bollo). La norma non consente di superare questo divieto nemmeno invocando direttive europee sulla cooperazione tra Stati membri.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Consulenza giuridica. Art. 12 della L. n. 593 del 1981, imposta di bollo - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 125 /E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 13/10/2017
OGGETTO: Consulenza giuridica
Art 12 della L n. 593 del 1981, imposta di bollo.
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, è stato esposto
il seguente
QUESITO
La Direzione Provinciale di Trieste - Ufficio Territoriale di Trieste riferisce
che stanno pervenendo diverse istanze di rimborso dell'imposta di bollo assolta sui
documenti giustificativi e sugli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e
dei contributi per danni di guerra emessi per le finalità di cui alla "Legge sulla
riparazione dei torti" slovena. L'Ufficio fa riferimento, in materia, all'Interpello 954-
653/2016 (cfr. risoluzione n. 88/E del 2016).
Fermo restando che non è in discussione la non debenza dell'imposta di bollo
assolta su tali atti, così come chiarito nella risoluzione citata, sorgono invece alcuni
dubbi in merito all'ente competente all'erogazione del rimborso, nel caso di
assolvimento dell'imposta in modalità virtuale, nonché sulla possibilità di superare la
non rimborsabilità delle marche da bollo in contrassegno, prevista dall'art. 37 del
DPR 642 del 1972.
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Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo in modalità virtuale, le
perplessità originano dall'analisi di due interpelli vertenti sulla stessa materia, i quali
danno pareri discordanti.
In particolare, dall'interpello n. 911-79/2005 (istanza della Camera di
Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura del Comune di Firenze), sembra
emergere che è l'ente che ha ricevuto il pagamento dell'imposta di bollo in eccesso a
dover provvedere all'erogazione del rimborso; dunque, nel caso di specie, la Camera
di Commercio, che poi ne terrà conto in sede di liquidazione del bollo in modalità
virtuale. Dall'interpello n. 909-485/2010 (istanza della Camera di Commercio,
Industria Artigianato e Agricoltura del Comune di Rimini), invece, sembra evincersi
che la competenza dell'erogazione delle somme versate in eccesso sia
dell'Amministrazione Finanziaria, in coerenza con la circostanza che le norme
attribuiscono a quest'ultima anche il potere di controllo sulla regolarità
dell'assolvimento dell'imposta e il conseguente potere accertativo (cfr. gli artt. 19,
31, 47 del DPR 642 del 1972).
Considerata la delicatezza della questione (si pensi anche che le diverse
modalità di assolvimento dell'imposta da parte dei rispettivi Comuni di competenza
degli istanti comporterebbero un iniquo diverso trattamento delle istanze di
rimborso, a seconda che il bollo sia stato assolto in modo straordinario o virtuale) e
visto il suo potenziale impatto sull'operatività dell'Ufficio (da informazioni assunte
per le brevi dal Comune di Trieste, il numero di certificazioni rilasciate nel corso del
2016, e dunque di potenziali istanze di rimborso, si attesta tra le 1.500 e le 2.000
unità), l'Ufficio chiede quale sia la corretta modalità di trattamento delle istanze in
questione.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
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L'Ufficio istante ritiene condivisibile la conclusione formulata nel primo dei
due interpelli citati, in quanto, nel caso di assolvimento del bollo con modalità
virtuale, il soggetto d'imposta è il soggetto autorizzato (in questo caso il Comune e
non il cittadino); inoltre, in caso contrario lo scrivente Ufficio dovrebbe acquisire
dal Comune la documentazione comprovante l'avvenuto assolvimento dell'imposta
chiesta a rimborso dal contribuente.
Nei casi in cui l'imposta di bollo sia stata invece assolta mediante
contrassegno sostitutivo, la lettera dell'art. 37 del DPR 642 del 1972, sembrerebbe
impedirne il rimborso da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
PROPOSTA DELLA DIREZIONE REGIONALE
La problematica sollevata dall'Ufficio Territoriale di Trieste attiene alla
corretta lavorazione delle istanze di rimborso del bollo assolto sui documenti
giustificativi e sugli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei
contributi per danni di guerra, ai sensi della Legge sulla riparazione dei torti slovena.
Le istanze di rimborso sono sostanzialmente collegate alla risoluzione n. 88/E
del 2016, che ha esteso l’esenzione dal bollo, di cui all'art. 12, comma 1, legge n.
593 del 1981, alle istanze presentate agli uffici italiani per il riconoscimento dello
status di profugo sulla base della Legge sulla riparazione dei torti, emanata dalla
Slovenia in data 25 ottobre 1996.
In particolare, le criticità segnalate sono:
1. l'individuazione dell'ente competente all'erogazione del rimborso, nel caso
in cui l’assolvimento dell'imposta di bollo avvenga sia in modalità virtuale che
mediante contrassegno;
2. l'eventuale superamento della non rimborsabilità del bollo in contrassegno
prevista dell'art. 37 del DPR 642 del 1972.
Per quanto riguarda il primo punto, la Direzione Regionale ritiene che lente
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competente a restituire il bollo versato in modalità virtuale sia da individuare nel
soggetto autorizzato dall’amministrazione finanziaria ad assolvere l’imposta. Tale
soluzione si fonderebbe sulla circostanza che la gestione del bollo, assolto in
modalità virtuale, avviene attraverso un rapporto bilaterale tra l’Agenzia delle
Entrate e l’ente autorizzato da quest’ultima alla liquidazione e al pagamento
dell’imposta.
Questa impostazione troverebbe riscontro nella circolare 16 del 14/4/2015, in
materia di imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15-bis
del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (paragrafi 2 e 4), in taluni interpelli non pubblicati
(911-79/2005, 904-444/2007) ed infine nel Provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate del 3/2/2015 che individua nel soggetto autorizzato colui
su cui ricade il versamento del bollo sugli atti.
È alla luce di tale assetto che, secondo la Direzione Regionale, andrebbe
interpretato l’art. l'art. 37, terzo comma, del DPR 642/1972, secondo cui la
restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni
amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a
decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.
Per quanto concerne la seconda questione sollevata dall’ufficio territoriale,
ossia la risarcibilità o meno del bollo corrisposto mediante contrassegno, la
Direzione Regionale ritiene che la disposizione di cui all’art. 37, quarto comma, del
DPR 642 del 1972, a mente del quale “Non è ammesso il rimborso delle imposte
pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti: a) di imposta
assolta con bollo a su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni
legislative o regolamentari; b) di imposta corrisposta, anche parzialmente,
mediante visto per bollo”, debbano essere coordinate con quelle della Direttiva
2004/80/CE, relativa alle procedure per ottenere l’indennizzo a favore di vittime di
reati internazionali.
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In particolare, gli articoli 1 e 3 della citata Direttiva prevedono, da un lato, il
diritto di presentare la domanda di indennizzo nello Stato membro di residenza
qualora diverso dallo Stato di commissione del reato (art. 1) e, dall'altro, che lo Stato
di residenza si impegni a limitare le formalità amministrative necessarie per la
domanda di indennizzo allo stretto indispensabile (art. 3, comma 3).
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Prima di affrontare nello specifico le due questioni sollevate dall'Ufficio
territoriale di Trieste, si premette quanto segue.
Con la risoluzione n. 88/E del 2016 sono stati forniti dei chiarimenti circa
l'ambito di applicazione dell'art. 12, comma 1, legge n. 593 del 1981, concernente lo
"Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle
requisizioni e ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane (...)", che
individua alcune ipotesi di esenzione dall'onere dell'imposta di bollo, ulteriori
rispetto a quelle individuate dalla Tariffa allegata al DPR 642/1972.
Nel dettaglio, l'articolo 12, comma 1, prevede che i documenti giustificativi e
gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni di
guerra, gli atti ed i contratti aventi per oggetto tali provvidenze, sono esenti dalle
imposte di bollo.
Con la risoluzione n. 88 si è chiarito che l'esenzione de qua si estende anche
alle istanze presentate agli uffici italiani sulla base della "Legge sulla riparazione dei
torti", emanata in Slovenia in data 25 ottobre 1996. Tale legge prevede, infatti, il
riconoscimento a cittadini, sia sloveni che italiani - nonché dai loro eredi - di un
indennizzo monetario a fronte dei danni di guerra subiti nel periodo compreso tra il
mese di maggio 1945 ed il mese di luglio 1990. L'ottenimento dell'indennizzo è
subordinato alla presentazione di un'istanza corredata dalla documentazione
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comprovante i torti subiti, la cui idoneità sarà vagliata dalle competenti autorità
slovene.
Tanto premesso, per esigenze di sistematicità la scrivente valuterà prima il
quesito sulla rimborsabilità dell'imposta di bollo, pagata dai cittadini sulle istanze
presentate agli uffici italiani e comprovanti lo status di profugo previsto dalla norma
slovena, al fine di ottenere l'indennizzo, e, poi quello dell'ente competente alla
restituzione della stessa.
L'articolo 37 del DPR n. 642 del 1972, secondo comma, prevede: "la
restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni
amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a
decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento". Il quarto comma
individua i casi in cui è precluso il rimborso e cioè nel caso di: "imposte pagate in
modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti: a) di imposta assolta
con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni
legislative o regolamentari; b) di imposta corrisposta, anche parzialmente,
mediante visto per bollo".
I due commi della norma in esame sono chiari nel prevedere, da un lato, il
rimborso del bollo pagato in modalità virtuale, e, dall'altro l'esclusione del rimborso
del bollo pagato in via ordinaria o straordinaria, tra cui rientra il contrassegno, se
non in ipotesi tassative [lett. a) e b) dell'art. 37, quarto comma del DPR n. 642 del
1972].
L'interpretazione della Direzione Regionale secondo cui sarebbe possibile
superare la preclusione normativa alla restituzione dell'imposta assolta mediante
contrassegno, attraverso l'aggancio interpretativo con la Direttiva 2004/80/CE, non
può essere accolta.
La Direttiva citata, infatti, mira a stabilire un sistema di cooperazione tra gli
Stati membri volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle
situazioni transfrontaliere, obbligando gli Stati membri ad assicurare che, se un reato
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intenzionale violento è stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in
cui il richiedente l'indennizzo risiede abitualmente, il richiedente ha diritto a
presentare la domanda presso un'autorità o qualsiasi altro organismo di quest'ultimo
Stato membro (cfr. considerando 7 e articolo 1 della Direttiva 2004/80/CE) .
Poiché l'atto comunitario non tocca aspetti tributari, neppure sotto un profilo
generale, e riguarda, più puntualmente, la cooperazione amministrativa tra Stati
membri in materia di reati transfrontalieri, non può essere assunto a parametro
interpretativo dell'art. 37, quarto comma del DPR n. 642 del 1972, al fine di superare
il divieto di rimborso previsto.
Nel caso di specie, dunque, il vincolo di cui al quarto comma dell'art. 37 non
può essere superato in virtù del principio di prevalenza della fonte del diritto
sovranazionale (principio che è inconferente nel caso di specie). Pertanto, si
conferma che non sussiste in capo ai contribuenti sloveni e italiani che si sono
avvalsi della Legge sulla riparazione dei torti, il diritto al rimborso dell'imposta di
bollo assolta in via ordinaria o straordinaria sugli atti, documenti, istanze presentati
presso gli uffici italiani, se non nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del citato
dell'art. 37, quarto comma, del DPR n. 642 del 1972.
Viceversa, tale diritto sussiste per i casi di imposta di bollo assolta in
modalità virtuale (art. 15 e 15-bis del DPR n. 642 del 1972).
Con riferimento all'individuazione del soggetto competente alla erogazione
del rimborso in modalità virtuale, si osserva quanto segue.
La circolare 16/E del 2015, nel descrivere le fasi di assolvimento del bollo in
modalità virtuale, evidenzia i seguenti punti (paragrafi 1-2):
i. l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli
interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti
ministeriali (decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10
febbraio 1988 e 24 maggio 2012);
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ii. il soggetto interessato deve chiedere una preventiva autorizzazione all'Ufficio
competente, presentando apposita domanda corredata da una dichiarazione
da lui sottoscritta, contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e
documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno;
iii. l'autorizzazione si intende concessa a tempo indeterminato ed è revocabile.
È rilasciata a seguito della verifica della legittimità della richiesta con
riferimento alla tipologia degli atti da assolvere in modalità virtuale e con
riferimento alla qualità dei richiedenti, la loro serietà e capacità economica ad
assolvere il tributo con modalità virtuale.
Per quanto concerne la liquidazione del tributo, la circolare in esame specifica
che essa è operata dall'Ufficio e comporta una liquidazione provvisoria (nello spazio
temporale che va dalla data di decorrenza dell'autorizzazione sino al 31 dicembre
dello stesso anno), effettuata sulla base dei dati esposti nella dichiarazione presentata
con l'istanza di autorizzazione, e, una liquidazione definitiva, effettuata a
consuntivo.
In sintesi, i soggetti autorizzati ad assolvere l'imposta di bollo in modalità
virtuale fungono da collettori degli atti dei contribuenti interessati e delle somme
dovute a titolo d'imposta, espletando le operazioni necessarie affinché l'ente
impositore liquidi l'imposta. Tale fase si conclude con il versamento, da parte del
soggetto autorizzato del saldo della liquidazione definitiva dell'imposta dovuta,
come previsto dall'articolo 15, comma 6, del DPR n. 642 del 1972.
L'articolo 37, comma 2, del DPR n. 642 del 1972 prevede che: "La
restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni
amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a
decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento", senza tuttavia
specificare quale sia il soggetto deputato a gestire le predette istanze di rimborso.
Sotto tale profilo, risulta coerente incardinare tale competenza in capo al
soggetto autorizzato, in quanto, come precisato innanzi, fungendo da collettore degli
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atti dei contribuenti e delle somme dovute, ha la contezza tanto del flusso
finanziario, quanto di quello documentale; sulla base di tale documentazione
presenta all'Agenzia delle entrate una dichiarazione annuale contenente l'indicazione
del numero degli atti e dei documenti emessi (cfr., per una soluzione analoga in un
caso di imposta di bollo applicata dalla banca sui conti correnti di un ente locale, la
risoluzione n. 84/E del 2014).
Pertanto, le istanze di rimborso delle somme versate per il pagamento
dell'imposta di bollo sugli atti emessi per le finalità della Legge di riparazione sui
torti slovena dovranno essere presentate ai soggetti autorizzati al pagamento
dell'imposta di bollo con modalità virtuale, che provvederanno ad erogare le somme
dovute dopo aver effettuato gli opportuni controlli.
Successivamente i soggetti autorizzati presentano istanza di rimborso al
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate indicando, in relazione alla
dichiarazione annuale già presentata, il numero dei documenti emessi per i quali il
bollo assolto con modalità virtuale non era dovuto, nonché gli importi della relativa
imposta rimborsata.
L'Agenzia delle entrate, nell'ambito degli ordinari controlli, potrà verificare la
documentazione relativa ai rimborsi effettuati dai soggetti autorizzati per accertarne
la legittimità.
Considerato quanto sopra, il contribuente potrà richiedere il rimborso
esclusivamente al soggetto autorizzato entro il termine prescrizionale decennale
decorrente dalla data in cui ha corrisposto il bollo al soggetto gestore, come previsto
dall'articolo 2946 del codice civile.
Per quanto concerne la decadenza dal diritto al rimborso dell'imposta di bollo
versata con modalità virtuali dal soggetto autorizzato, si ritiene applicabile il termine
biennale fissato dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
che il dies a quo debba essere individuato nella data in cui il soggetto autorizzato ha
restituito l'imposta al contribuente.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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La Risoluzione riguarda l'imposta di bollo in modalità virtuale, l'esenzione dal bollo per documenti relativi a danni di guerra secondo l'art. 12 della L. 593/1981, e il rimborso dell'imposta assolta in eccesso. Commercialisti e consulenti che assistono cittadini sloveni e italiani nella richiesta di indennizzi per danni di guerra devono conoscere la distinzione tra bollo virtuale (rimborsabile) e bollo in contrassegno (non rimborsabile), nonché i termini di decadenza e i soggetti competenti secondo l'art. 37 del DPR 642/1972.
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