L'ISPESL, pur essendo un ente di diritto pubblico, è obbligato a versare le ritenute mediante il modello F24 oppure può utilizzare il versamento diretto in tesoreria?
Spiegato da FiscoAI
La norma in questione riguarda le modalità di versamento delle ritenute operate dagli enti pubblici. L'art. 3, secondo comma, lett. h-bis) del d.P.R. n. 602/1973 prevede che gli enti pubblici inclusi nelle tabelle A e B della legge n. 720/1984 possono versare le ritenute direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anziché utilizzare il modello F24. Questo meccanismo consente l'incameramento più rapido delle ritenute in tesoreria, senza intermediari, con vantaggi di tempestività e risparmio di valuta. Tuttavia, l'inclusione in tali tabelle non è automatica: deve avvenire mediante uno specifico provvedimento amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel caso dell'ISPESL, pur trattandosi di un ente di diritto pubblico con autonomia scientifica e gestionale riconosciuta dal d.P.R. n. 303/2002, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, non essendo formalmente incluso nelle tabelle A e B della legge n. 720/1984, l'ente rimane obbligato a versare le ritenute mediante il modello unificato F24, come gli altri soggetti non espressamente elencati.
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Riferimento normativo
Art. 3, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 – riscossione mediante versamenti diretti – ambito soggettivo di applicazione - Interpello 2007 ISPESL
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 309/E
Roma, 05 novembre 2007
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO: art. 3, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 – riscossione
mediante versamenti diretti – ambito soggettivo di applicazione -
Interpello 2007 ISPESL
Con l’interpello specificato in oggetto concernente l’interpretazione dell’art. 3,
secondo comma, lett. h-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, come modificato dall’art. 34, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, viene posto il seguente
QUESITO
L’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(I.S.P.E.S.L.), organo tecnico-scientifico alle dipendenze del Ministero della
Sanità, è titolare di contabilità speciale secondo quanto previsto dall’art. 15,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, ed è
stato formalmente riconosciuto come “ente di diritto pubblico, nel settore della
ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale
e tecnica” ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4
dicembre 2002, n. 303.
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Ciò premesso, l’istante chiede se ad esso si applichi l’art. 3, secondo
comma, lett. h-bis) del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui sono riscosse
mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato “le
ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29
ottobre 1984, n. 720”.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’I.S.P.E.S.L., non figurando nell’elenco degli enti pubblici di cui alle
tabelle A e B allegate alla citata legge n. 720 del 1984, ritiene di non essere
obbligato ad effettuare i versamenti delle ritenute operate presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell’art. 3, secondo comma, lett. h-bis)
del d.P.R. n. 602 del 1973, bensì di essere tenuto ad effettuare tali versamenti
mediante l’utilizzo del modello unificato F24.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge
finanziaria per il 2001), aggiungendo all'art. 3, secondo comma, del d.P.R. n. 602
del 1973 la lettera h-bis), ha esteso l'applicazione delle procedure di riscossione
mediante versamento diretto alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato alle
ritenute operate dagli enti pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge
29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti ed
organismi pubblici. Ciò al fine di far confluire tali versamenti direttamente in
tesoreria, senza l’intervento di intermediari, e consentire così l’incameramento
delle ritenute operate dagli enti pubblici con un certo anticipo ed un risparmio in
termini di valuta rispetto all’utilizzo del modello unificato F24.
Al citato art. 3, secondo comma, lett. h-bis), del d.P.R. n. 602 del 1973, si
collega l’art. 2, comma 4, della legge n. 720 del 1984, secondo cui “Con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si
provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B”.
In proposito, la Ragioneria Generale dello Stato, con circolare del 6
febbraio 2001, n. 7, ha sottolineato che “gli enti inclusi nelle citate tabelle A e B
sono quelli indicati nel decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 28
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ottobre 1999, ivi compresi gli enti successivamente inclusi – in attesa di un
nuovo decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di aggiornamento – con
specifici atti amministrativi”.
Ai fini dell’individuazione dell’ambito applicativo soggettivo della norma
in esame, quindi, assume rilevanza decisiva che l’inclusione dell’ente pubblico in
una delle tabelle allegate alla legge n. 720 del 1984 avvenga in forza di uno
specifico provvedimento.
Tale principio è stato di recente ribadito dalla Ragioneria Generale dello
Stato, investita della questione in esame, con parere prot. n. 96439 del 23 luglio
2007.
Pertanto, si ritiene che l’I.S.P.E.S.L., non essendo a tutt’oggi incluso nelle
tabelle A e B allegate alla legge n. 720 del 1984, sia tenuto ad effettuare i
versamenti delle ritenute operate mediante l’utilizzo del modello unificato F24.
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La risoluzione affronta il tema della riscossione mediante versamenti diretti in tesoreria per gli enti pubblici, disciplinata dal d.P.R. n. 602/1973 e dalla legge n. 720/1984 (sistema di tesoreria unica). Commercialisti e responsabili amministrativi di enti pubblici devono verificare l'inclusione nelle tabelle A e B per determinare se applicare il versamento diretto o il modello F24 per le ritenute operate, considerando che l'inclusione richiede un provvedimento specifico della Ragioneria Generale dello Stato.
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