Istanza di interpello Aliquota IVA applicabile alla commercializzazione di bevande a base di frutta - Art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63 -Alfa Italia Spa-.
Quale aliquota IVA si applica alla commercializzazione di bevande a base di frutta fresca e liquida senza aggiunta di zucchero in cristalli?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 63/2014 (in realtà Risoluzione 46/2006) chiarisce il trattamento fiscale IVA per i prodotti alimentari a base di frutta. Nel caso specifico della bevanda "Frutta K" della Alfa Italia Spa, composta da frutta liquida e frutta a cubetti senza aggiunta di zucchero in cristalli o fruttosio, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il prodotto rientra nella categoria "Frutta altrimenti preparata o conservata, anche con aggiunta di zuccheri" secondo la Tabella A, Parte III del DPR 633/1972. La classificazione doganale è stata determinata sulla base di analisi tecniche effettuate dai Laboratori Centrali dell'Agenzia delle Dogane, che hanno confermato l'inquadramento nella voce NC 2008. Pertanto, alle vendite di tale prodotto si applica l'aliquota IVA ridotta del 10%, anziché l'aliquota ordinaria, poiché il prodotto non contiene alcole etilico e nessuna componente di frutta supera il 50% del peso totale del miscuglio.
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Riferimento normativo
Istanza di interpello Aliquota IVA applicabile alla commercializzazione di bevande a base di frutta - Art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63 -Alfa Italia Spa-. - pdf
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 03/04/2006 n. 46
Oggetto:
Istanza di interpello Aliquota IVA applicabile alla
com-mercializzazione di bevande a base di frutta - Art. 16 del D.P.R
26 ottobre 1972, n. 63 -Alfa Italia Spa-
Sintesi:
La risoluzione fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale
applicabile, ai fini IVA, alle vendite di prodotti a base di frutta liquida
e frutta fresca a cubetti senza aggiunta di zucchero in cristalli o
fruttosio, ai sensi dell'art. 16 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
L'Agenzia delle Entrate, ritiene che il prodotto rientri nella voce " frutta
altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri" di cui al
n. 74, Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972, in quanto non contiene alcole
etilico, ne' piu' del 50% di frutta.
Pertanto, alla commercializzazione di tale prodotto si rende applicabile
l'aliquota Iva ridotta del 10%.
Testo:
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'esatta
applicazione dell'aliquota IVA, prevista dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, e' stato esposto il seguente
QUESITO
La Alfa Italia Spa, societa' attiva nel settore della
commercializzazione di prodotti alimentari, ha espresso l'intenzione di
lanciare sul mercato italiano un nuovo prodotto, gia' presente in altri
mercati europei, a base di frutta liquida e frutta fresca a cubetti senza
aggiunta di zucchero in cristalli o fruttosio, denominato "... frutta K ".
Cio' posto, si chiede di conoscere la corretta aliquota IVA
applicabile alla vendita del prodotto sopradescritto.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
L'interpellante ritiene che sia possibile assoggettare le cessioni
del prodotto "frutta K" all'aliquota IVA ridotta del 10%, in considerazione
del fatto che il medesimo ha proprieta' nutrizionali tali da conferirgli la
caratteristica essenziale di frutta.
Pertanto, a parere dell'istante, la bevanda in questione sarebbe
riconducibile alla voce 2008 della Tariffa Doganale attualmente in vigore
riferita a "Frutta (...), altrimenti preparate o conservate, con o senza
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate ne'
comprese altrove" e, nello specifico, alla voce 2008 9274 relativa ai
miscugli di frutta.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La questione oggetto della presente istanza d'interpello concerne la
corretta aliquota IVA applicabile alle vendite del prodotto denominato
"Frutta K", composto da frutta fresca liquida e da frutta a cubetti, che la
Alfa Italia Spa ha intenzione di commercializzare sul mercato italiano.
Trattandosi di una problematica che investe valutazioni di natura
tecnica, e' stato necessario acquisire il parere dei Laboratori Centrali
dell'Agenzia delle Dogane, previo invio di un campione del prodotto per le
relative analisi.
Con nota prot. n. ... l'Agenzia delle Dogane si e' espressa nel senso
di considerare classificabile il bene in questione alla voce NC 2008 della
Tariffa doganale integrata attualmente vigente, relativa a "Frutta e altre
parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza
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Risoluzione del 03/04/2006 n. 46
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate ne'
comprese altrove".
Nello specifico, e' stato precisato che la presenza sia di frutta a
cubetti sia di polpa, non finemente suddivisa, impedisce la classificazione
del bene alla voce 2009 riferita ai "Succhi di frutta (compresi i mosti di
uva) ... non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di
zuccheri o di altri dolcificanti".
E' stato, pertanto, proposto di inquadrare il prodotto in esame al
codice NC 2008 9774, della vigente Tariffa Doganale, posizione
corrispondente alla voce 2006-A-III, della Tariffa doganale in vigore al 31
dicembre 1987.
La suddetta classificazione sarebbe, peraltro, supportata dal fatto
che il prodotto:
- non contiene alcole etilico;
- e' con aggiunta di zuccheri, ai sensi della nota complementare 3 al
capitolo 20;
- e' confezionato in imballaggi immediati di contenuto netto
inferiore ad 1 kg;
- nessuna della frutta componenti supera, in peso, il 50% della
frutta totale del miscuglio, come si evince dalla nota tecnica
presentata dalla ditta;
- non contiene piu' del 50% di frutta e noci tropicali, sempre sulla
base di quanto dichiarato dalla societa' istante;
- la frutta non e' ne' in pezzi ne' fritta.
In considerazione della suddetta classificazione doganale, deve
ritenersi che il prodotto "Frutta K" possa sotto il profilo merceologico
rientrare nella piu' generica voce "Frutta altrimenti preparate o
conservate, anche con aggiunta di zuccheri" di cui al n. 74) della Tabella
A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Pertanto la scrivente e' del parere che alle vendite del prodotto in
esame possa rendersi applicabile l'imposta sul valore aggiunto nella misura
ridotta del 10%.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza
d'interpello presentata alla Direzione regionale e' resa dalla scrivente ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n.
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La Risoluzione riguarda l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% per prodotti alimentari a base di frutta, con riferimento al DPR 633/1972 e alla classificazione doganale secondo la Tariffa Doganale Integrata. Commercialisti e aziende del settore alimentare consultano questa normativa per determinare correttamente l'aliquota IVA su bevande, succhi e frutta preparata, considerando i criteri di composizione merceologica, presenza di alcole e percentuale di frutta nel miscuglio.
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