Consulenza giuridica n….. 2007 - Art. 14, comma 2, del DPR n. 640 del 1972; art. 8, comma 1, del DPR n. 544 del 1999 - Contribuenti minori, entità dei ricavi e del volume d'affari - Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
Consulenza giuridica n….. 2007 - Art. 14, comma 2, del DPR n. 640 del 1972; art. 8, comma 1, del DPR n. 544 del 1999 - Contribuenti minori, entità dei ricavi e del volume d'affari - Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 92/E
Roma, 13 marzo 2008
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO: Consulenza giuridica n….. 2007 – Art. 14, comma 2, del DPR n.
640 del 1972; art. 8, comma 1, del DPR n. 544 del 1999 –
Contribuenti minori, entità dei ricavi e del volume d’affari –
Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
QUESITO
La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ha premesso che, in
forza dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1999, n. 544, gli organizzatori di manifestazioni di intrattenimento
sono esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi con i titoli di
accesso emessi mediante gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie
automatizzate, qualora, nell’anno solare precedente, abbiano realizzato ricavi non
superiori a 25.822, 84 euro.
La società istante ha osservato, altresì, che sono esonerati dal predetto
obbligo di certificazione dei corrispettivi con i titoli di accesso gli organizzatori
di spettacoli che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume
d’affari non superiore a 50.000 euro, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del DPR
n. 544 del 1999.
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Ciò premesso, la SIAE chiede di sapere se, ai fini dell’applicazione
dell’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi con i titoli di accesso,
l’ammontare dei ricavi, di cui al citato articolo 4, comma 1, del DPR n. 544
nonché del volume di affari, di cui all’articolo 8, comma 1, del DPR n. 544 del
1999, sia determinato dall’insieme degli incassi relativi all’attività di
intrattenimento o spettacolo (titoli di accesso, prestazioni pubblicitarie,
sponsorizzazioni, cessioni o concessioni di diritti televisivi, etc.) ovvero soltanto
dal totale dei corrispettivi certificati con i titoli di accesso.
La Società italiana degli autori ed editori chiede di conoscere, altresì, ai
fini dell’applicazione dell’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi
sopra richiamato, se un’impresa che organizzi sia attività di intrattenimento sia
attività di spettacolo debba sommare o meno i ricavi ed il volume d’affari di
entrambe le attività.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La SIAE ritiene che per l’applicazione dell’esonero dall’obbligo di
certificazione dei corrispettivi con i titoli di accesso oggetto del quesito,
l’ammontare dei ricavi e del volume di affari debba essere determinato
dall’insieme degli incassi relativi all’attività di intrattenimento o di spettacolo.
In merito al secondo quesito, la società istante ritiene che, ai fini
dell’applicazione dell’esonero sopra richiamato, nell’ipotesi in cui un’impresa
eserciti sia attività di intrattenimento che attività di spettacolo, gli importi relativi
ai ricavi e al volume d’affari debbano essere tenuti distinti.
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PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 14, comma 2, del DPR n. 640 del 1972 stabilisce che per i
soggetti che esercitano le attività di intrattenimento di minima importanza “(…)
la base imponibile è costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti,
sempreché i ricavi dell’anno solare precedente siano ammontati ad un importo
non superiore a cinquanta milioni di lire (ora 25.822,84 euro)”.
Per quanto riguarda gli obblighi di certificazione dei corrispettivi,
l’articolo 4, comma 1, del DPR n. 544 del 1999 prevede, fra l’altro, che alle
attività di intrattenimento di minima importanza di cui trattasi sono applicabili le
disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, dello stesso regolamento.
Il richiamato articolo 8, comma 1, del DPR n. 544 del 1999, come
modificato dall’articolo 2, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
stabilisce, relativamente al settore degli spettacoli, che “i soggetti che effettuano
spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla
tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non
superiore a cinquantamila euro, possono documentare i corrispettivi percepiti
anche mediante rilascio della ricevuta fiscale (…) o dello scontrino fiscale
manuale o prestampato a tagli fissi (…), integrati con le indicazioni di cui
all’articolo 74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633”.
La circolare n. 34 del 27 giugno 2003, al paragrafo 1.4, ha sintetizzato la
disciplina degli obblighi di certificazione dei corrispettivi dei contribuenti
minori, precisando che questi ultimi hanno facoltà di non installare i misuratori
fiscali e di documentare i corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino
fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al DM 30 marzo 1992,
“integrati con le indicazioni riguardanti la natura dell’attività di
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intrattenimento, la data e l’ora dell’evento, la tipologia, il prezzo e ogni altro
elemento identificativo dell’intrattenimento o dello spettacolo e delle attività
accessorie”.
La predetta circolare n. 34 ha chiarito, altresì, che tale facoltà è prevista
dagli articoli 4 e 8 del DPR. n. 544 del 1999 per i seguenti soggetti:
“a) soggetti che svolgono attività di intrattenimento anche
congiuntamente ad altre e che nell’anno solare precedente hanno conseguito
ricavi non superiori a 25.822, 84 euro;
b) soggetti che svolgono attività spettacolistiche e che nell’anno solare
precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 25.822,84 euro”
(limite elevato a 50.000 euro dall’articolo 2, comma 59, della legge 24 dicembre
2003, n. 350).
Quanto sopra premesso, si osserva che ai fini dell’applicazione delle
disposizioni relative all’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi
con i titoli di accesso più volte richiamate, occorre valutare, riguardo alle attività
di intrattenimento, l’ammontare dei ricavi, mentre per quelle spettacolistiche,
l’ammontare del volume d’affari.
Ciò comporta che in caso di organizzazione di manifestazioni di
intrattenimento ovvero di spettacolo dovranno essere prese in considerazione la
totalità delle entrate che concorrono alla formazione, rispettivamente, dei ricavi
ovvero del volume d’affari.
Pertanto, per l’applicazione delle previsioni recate dal menzionato
articolo 14, comma 2, del DPR n. 640 del 1972 e dall’articolo 4, comma 1, e 8,
comma 1, del DPR n. 544 del 1999, è necessario computare oltre ai corrispettivi
relativi ai titoli di accesso, anche quelli comunque relativi all’esercizio
dell’attività di intrattenimento ovvero di spettacolo che concorrono alla
formazione, rispettivamente dei ricavi ovvero del volume di affari (ad es.
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prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni, cessioni o concessioni di diritti di
ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, etc.).
Relativamente al secondo quesito, si ritiene che, nell’ipotesi di esercizio
sia di attività di intrattenimento che di attività di spettacolo, ai fini
dell’applicazione dell’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi con
i titoli di accesso, l’ammontare dei ricavi e del volume di affari non debba essere
sommato, attesa la diversità sotto il profilo fiscale nonché civilistico delle due
nozioni e delle discipline previste per il settore degli intrattenimenti e quello
degli spettacoli.
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell'ambito
della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.
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